CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28559/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1987 avverso la sentenza del 08/10/2025 del GIP TRIBUNALE di PADOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];t [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi tAtovia dell'art. 444 cod. proc. pen., con la quale il G.I.P. del Tribunale di Iij4 ha applicato la pena di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, per i reati di cui agli artt. 73 commi 1 e 4 D.P.R. 309/90. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dich P.Q.[OSCURATO:PERSONA]:CM.1w--.9IA 28 L'ASSISTE Doti. .53