CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33355/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 18/06/2021, che in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Brescia, ha confermato l'affermazione di responsabilità del ricorrente per i delitti di cui agli artt. 81 cpv., 485, 491, 640 e 61, n. 2 cod. pen. Al riguardo deduce, con unico motivo di ricorso, l'inosservanza degli artt. 62 bis e 133 cod. pen. ed il vizio di motivazione in punto di diniego delle invocate attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto afferente al trattamento sanzionatorio che risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto. In particolare, la Corte territoriale ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche sulla scorta di un apparato motivazionale che logicamente valorizza l'assenza di alcun profilo positivamente apprezzabile a sostegno delle stesse, tale non potendosi considerare il comportamento processuale del prevenuto, che non ha fornito alcun contributo alla ricostruzione della vicenda processuale. Peraltro, i giudici di seconde cure fondano il mancato riconoscimento delle diminuenti ex art. 62 bis cod. pen. anche sul totale disinteresse del prevenuto per le conseguenze negative delle proprie condotte, dimostrato dall'assenza di qualsivoglia intenzione di risarcire i danni patiti dalle persone offese. Inoltre, la Corte d'appello ritiene ostativa alla concessione del beneficio in discorso anche la personalità dell'imputato, ritenuta negativa in forza delle numerose condanne da questo riportate per fatto commessi anche in prossimità di quello in contestazione. Quanto agli elementi addotti dalla difesa ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale rileva l'assenza di qualsiasi supporto probatorio e/o atto processuale idoneo a comprovarne l'esistenza, escludendone dunque la rilevanza ai fini della decisione in ordine al trattamento sanzionatorio. In tal senso, la pronuncia impugnata risulta aver fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui ai fini della concessione delle attenuanti generiche, non è sufficiente che l'imputato si limiti ad avanzare la richiesta, essendo suo onere stimolare efficacemente il potere di iniziativa del giudice con la produzione di documenti, l'indicazione di fonti probatorie ed istanze precise e determinate (ex multis, Sez. 5, n.7647 del 28/05/1984, Rv. 165795). Peraltro, in tale prospettiva rileva precisare che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269). Infine, le doglianze dedotte risultano meramente riproduttive di profili di censura già proposti con l'atto d'appello e già vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corrette argomentazioni giuridiche, con cui il ricorrente non si confronta. 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa d