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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 12159/2023

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ente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1 settembre 1973; avverso la sentenza n. 14606/21 della Corte di cassazione Sezione IV penale del 20 aprile 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta, datata 17 ottobre 2022, del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata; letta, altresì, la memoria scritta redatta nell'interesse delle parti civili costituite nel giudizio da cui è scaturita la sentenza n. 14606/21 di questa Corte, dall'avv.ssa Liliana PINTUS, del foro di Sassari, che ha concluso per la inammissibilità o comunque per la infondatezza del ricorso introduttivo del presente giudizio, nonché le conclusioni, rese in replica a quelle rassegnate dalla Procura generale, redatte nell'interessa della ricorrente dagli avv.ti Lorenzo LOCATELLI e Giovanni CARUSO, ambedue del foro di Padova, i quali hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con ricorso presentato presso la Cancelleria di questa Corte di cassazione in data 20 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA], assistita dai propri difensori fiduciari, avendo premesso: che in data 28 luglio 2021 l'avv. [OSCURATO:PERSONA], già difensore di fiducia della odierna esponente in un giudizio penale, ha ricevuto un atto di citazione in riassunzione, inviatogli da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell'annullamento con rinvio, ai soli effetti civili, disposto da questa Corte di cassazione, Sezione IV penale, con sentenza n. 14606 del 2021, della precedente statuizione assunta in data 30 gennaio 2019 dalla Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari; che solo a seguito della notificazione di tale atto la Nocco ha appreso la circostanza dell'avvenuta celebrazione a suo carico di un giudizio di legittimità, esitato con l'adozione della sentenza precedentemente citata il cui dispositivo recitava nel senso dell'annullamento senza rinvio agli effetti penali della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione e dell'annullamento con rinvio agli effetti civili della medesima sentenza per nuovo giudizio di fronte al giudice civile competente in grado di appello; che né l'allora difensore della Nocco né quest'ultima in proprio né altro difensore abilitato al patrocinio di fronte alla Corte di cassazione hanno mai ricevuto: a) la notifica ovvero la comunicazione del ricorso per cassazione - presentato dalle costituite parti civili avverso la sentenza della Corte di appello di Sassari, confermativa della precedente sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale la Nocco era stata assolta con la formula "per non aver commesso il fatto" dal reato di lesioni colpose - da cui è scaturita la citata sentenza n. 14606 del 2021 di questa Corte; b) l'avviso di fissazione dell'udienza del 1 dicembre 2020 di trattazione del citato ricorso di fronte a questa Corte; c) la requisitoria scritta e le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale relativamente al citato ricorso presentato dalle parti civili; d) la comunicazione del dispositivo emesso in esito al giudizio celebrato sulla base del ricorso medesimo; che tal omissioni hanno determinato la violazione del contraddittorio fra le parti ed hanno inciso sulla sua possibilità di esercitare il diritto di difesa, essendo stato celebrato il giudizio di legittimità a suo carico nella sua tutale insaputa; che la mancata rilevazione di tali omissioni da parte del Collegio allora giudicante è stata il frutto di un suo evidente errore percettivo nella lettura degli atti interni al giudizio; che, anche sulla scorta delle sollecitazioni provenienti dalla Corte costituzionale, la quale già con sentenza n. 395 del 2000, segnalò al legislatore la necessità di predisporre un rimedio atto a garantire le parti dagli effetti dell'eventuale "errore percettivo" in cui possa essere incorso il giudice di suprema istanza, fu introdotto il rimedio del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen.; che, tuttavia, anche in esito alla introduzione di tale disciplina si è ritenuto che, laddove l'errore di fatto esuli rispetto all'ambito di applicazione dell'art. 625-bis cod. proc. pen., come nel caso in cui questo sia riferito, parimenti a quanto verificatosi nella presente fattispecie, non alla posizione del soggetto condannato ma di altro soggetto, deve intendersi tuttora esperibile il rimedio della correzione degli errori materiali, secondo la originaria previsione di cui all'art. 130 cod. proc. pen.; che in tale senso è orientata, secondo la ricorrente, anche la più recente giurisprudenza di questa Corte, dei cui esiti è indicata traccia nel ricorso introduttivo del presente giudizio; che la celebrazione del giudizio in assenza della valida instaurazione del contraddittorio si pone in contrasto anche con i principi costituzionali inerenti all'esercizio del diritto di difesa ed al giusto processo, oltre che a quelli di fonte convenzionale internazionale, penetrati nel nostro ordinamento sulla base della mediazione legislativa contenuta nell'art. 117 della Costituzione; premesso tutto quanto precede, la citata ricorrente ha chiesto a questa Corte, previa fissazione della udienza di discussione ai sensi degli artt. 127 e 130 cod. proc. pen., di emendare l'errore percettivo nel quale è incorso il giudice della legittimità nel ritenere regolarmente costituito il contraddittorio relativamente al processo dal quale è scaturita la sentenza n. 14606/21 di questa Corte, annullando, pertanto la medesima sentenza e provvedendo, rimesse le parti dalla fase camerale del processo a quella pubblica, alla rinnovazione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile.

E' ben vero che in una non lontana occasione, ricordata dalla difesa della ricorrente, questa Corte, in tale modo dissentendo dal precedente orientamento condiviso in più occasioni anche dalle Sezioni unite penali di questa Corte (si allude sia a Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 6 dicembre 1996, n. 19, secondo la quale: non è consentito ricorrere alla procedura per la correzione degli errori materiali al fine di emendare gli errori di fatto in cui sia incorso il giudice: in tal modo, infatti, verrebbe dato ingresso ad un mezzo volto non già ad un'emenda del testo della sentenza, ma ad una inammissibile modifica della decisione, in violazione del principio di definitività delle sentenze della Corte di cassazione nonché dei canoni imposti dall'art.130 cod. proc. pen.; sia, pur nella vigenza dell'art. 625-bis cod. proc. pen., a Corte di cassazione Sezioni unite penali, 30 aprile 2002, n. 16102, secondo la quale: non è consentito il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, prevista dall'art. 130 cod. proc. pen., per porre rimedio ad errori di fatto contenuti in provvedimenti della Corte di cassazione, emendabili soltanto a norma dell'art.625-bis dello stesso codice che disciplina l'unico rimedio esperibile per l'eliminazione di quest'ultimo tipo di errori), ebbe a sostenere che anche l'errore "percettivo", in cui sia incorso il giudice di legittimità e dal quale sia derivata l'indebita compromissione di un diritto, può essere rimosso facendo ricorso alla procedura prevista dall'art. 130 cod. proc. pen. quando il soggetto pregiudicato non rivesta la qualità di condannato e non possa, quindi, proporre ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. (Corte di cassazione, Sezione II penale, 27 giugno 2018, n. 29451).

Osserva, tuttavia, questo Collegio che tale indicazione giurisprudenziale è stata successivamente, condivisibilmente superata da altra pronunzia di questa Corte nella quale, riportandosi ai pristini mores, il Collegio ha rilevato che laddove sia in questione l'avvenuta commissione da parte del giudice di legittimità di un errore prospettato dallo stesso ricorrente come "percettivo" cioè ascrivibile ad una svista o ad un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali (per una tale definizione dell'errore percettivo si veda: Corte di cassazione, Sezione III penale, 13 ottobre 2017, n. 47316), è stato nuovamente rilevato come sia inammissibile il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. per ovviare ad errori di fatto contenuti nella sentenza di legittimità, emendabili esclusivamente con il ricorso straordinario ex art 625-bis cod. proc. pen., che disciplina l'unico rimedio esperibile per l'eliminazione di tali di errori (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 2 marzo 2021, n. 8337).

In tale occasione, originata proprio dalla richiesta di annullamento di una sentenza della Corte in quanto minata da un vizio riconducibile alla categoria dell'errore percettivo consistente nella sua mancata evocazione in giudizio, avanzata da una parte che, non avendo rivestito la qualifica di condannato, non poteva esercitare il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., la Corte ha rilevato, nell'escludere la esperibilità del rimedio allora (ed ora) introdotto, che neppure era giustificato il richiamo - onde giustificare l'interpretazione estensiva dell'art. 130 cod. proc. pen., come riferito non ai soli errori materiali ma anche agli errori percettivi, ove non diversamente sanabili - alla sentenza n. 395 del 2000 della Corte costituzionale.

Ed infatti, il monito contenuto in tale sentenza è stato esaustivamente raccolto dal legislatore attraverso a introduzione nel codice di rito del rimedio straordinario di cui all'art. 625-bs cod. proc. pen. pur con i rigorosi limiti, soggettivi e temporali, che tale disposizione pone alla esperibilità del rimedio in questione.

E', stato, infatti, rilevato che, mentre il soggetto condannato soffre, per effetto della sentenza viziata dall'errore percettivo, un'immediata lesione ad un suo bene di primaria valenza, gli altri soggetti che possano, in via astratta, considerarsi lesi da un provvedimento di tale guisa, in realtà non patiscono alcuna reale compromissione di un proprio diritto o di un proprio interesse (essendo esso evidentemente esulante rispetto alla sfera propriamente penale che concerne esclusivamente i diritti e gli interessi riferibili al condannato), potendo questo essere parimenti tutelato nella sede diversa e naturalmente vocata per la risoluzione delle controversie riguardanti ali tipi di rapporti, senza che la sentenza dichiarativa della prescrizione possa, in qualche modo, determinare un pregiudizio in relazione alla posizione del prosciolto (si veda, infatti, in tale senso: Corte di cassazione, Sezione III civile, 12 aprile 2017, n. 9358) Situazione di mancanza di concreta lesività della sentenza in ipotesi viziata che, parimenti, si verifica nella presente fattispecie in cui la ricorrente, assolta in sede di giudizio sia di primo grado che di secondo grado per non avere commesso il fatto e prosciolta da ogni imputazione anche in sede di legittimità stante la dichiarata estinzione del reato a lei ipoteticamente ascritto data la sua intervenuta prescrizione, nessun immediato ed irrimediabile pregiudizio potrà patire dalla celebrazione, in sede di rinvio, di un nuovo giudizio risarcitorio riguardante i soli interessi civili vantati da chi si professa danneggiato dal fatto ipoteticamente costituente reato, atteso che su tale giudizio nessun effetto preclusivo potranno avere gi eventuali fatti accertati in sede penale, data la impermeabilità del processo civile rispetto a quello penale laddove quest'ultimo non sia giunto, come nel caso del proscioglimento per intervenuta prescrizione, ad un accertamento definitivo dei fatti in esso controversi (sulla necessaria autonoma rivalutazione da parte del giudice civile delle prove raccolte nel processo penale al fine di valutare la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo dell'illecito civile, secondo i criteri di accertamento civilistici si veda di recente: Corte di cassazione, Sezione III civile, 21 marzo 2022, n. 8997, ord.) Da qui la ritenuta inammissibilità del ricorso proposto dalla Nocco.

A tale pronunzia segue, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1 settembre 1973; avverso la sentenza n. 14606/21 della Corte di cassazione Sezione IV penale del 20 aprile 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta, datata 17 ottobre 2022, del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata; letta, altresì, la memoria scritta redatta nell'interesse delle parti civili costituite nel giudizio da cui è scaturita la sentenza n. 14606/21 di questa Corte, dall'avv.ssa Liliana PINTUS, del foro di Sassari, che ha concluso per la inammissibilità o comunque per la infondatezza del ricorso introduttivo del presente giudizio, nonché le conclusioni, rese in replica a quelle rassegnate dalla Procura generale, redatte nell'interessa della ricorrente dagli avv.ti Lorenzo LOCATELLI e Giovanni CARUSO, ambedue del foro di Padova, i quali hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con ricorso presentato presso la Cancelleria di questa Corte di cassazione in data 20 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA], assistita dai propri difensori fiduciari, avendo premesso: che in data 28 luglio 2021 l'avv. [OSCURATO:PERSONA], già difensore di fiducia della odierna esponente in un giudizio penale, ha ricevuto un atto di citazione in riassunzione, inviatogli da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell'annullamento con rinvio, ai soli effetti civili, disposto da questa Corte di cassazione, Sezione IV penale, con sentenza n. 14606 del 2021, della precedente statuizione assunta in data 30 gennaio 2019 dalla Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari; che solo a seguito della notificazione di tale atto la Nocco ha appreso la circostanza dell'avvenuta celebrazione a suo carico di un giudizio di legittimità, esitato con l'adozione della sentenza precedentemente citata il cui dispositivo recitava nel senso dell'annullamento senza rinvio agli effetti penali della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione e dell'annullamento con rinvio agli effetti civili della medesima sentenza per nuovo giudizio di fronte al giudice civile competente in grado di appello; che né l'allora difensore della Nocco né quest'ultima in proprio né altro difensore abilitato al patrocinio di fronte alla Corte di cassazione hanno mai ricevuto: a) la notifica ovvero la comunicazione del ricorso per cassazione - presentato dalle costituite parti civili avverso la sentenza della Corte di appello di Sassari, confermativa della precedente sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale la Nocco era stata assolta con la formula "per non aver commesso il fatto" dal reato di lesioni colpose - da cui è scaturita la citata sentenza n. 14606 del 2021 di questa Corte; b) l'avviso di fissazione dell'udienza del 1 dicembre 2020 di trattazione del citato ricorso di fronte a questa Corte; c) la requisitoria scritta e le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale relativamente al citato ricorso presentato dalle parti civili; d) la comunicazione del dispositivo emesso in esito al giudizio celebrato sulla base del ricorso medesimo; che tal omissioni hanno determinato la violazione del contraddittorio fra le parti ed hanno inciso sulla sua possibilità di esercitare il diritto di difesa, essendo stato celebrato il giudizio di legittimità a suo carico nella sua tutale insaputa; che la mancata rilevazione di tali omissioni da parte del Collegio allora giudicante è stata il frutto di un suo evidente errore percettivo nella lettura degli atti interni al giudizio; che, anche sulla scorta delle sollecitazioni provenienti dalla Corte costituzionale, la quale già con sentenza n. 395 del 2000, segnalò al legislatore la necessità di predisporre un rimedio atto a garantire le parti dagli effetti dell'eventuale "errore percettivo" in cui possa essere incorso il giudice di suprema istanza, fu introdotto il rimedio del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen.; che, tuttavia, anche in esito alla introduzione di tale disciplina si è ritenuto che, laddove l'errore di fatto esuli rispetto all'ambito di applicazione dell'art. 625-bis cod. proc. pen., come nel caso in cui questo sia riferito, parimenti a quanto verificatosi nella presente fattispecie, non alla posizione del soggetto condannato ma di altro soggetto, deve intendersi tuttora esperibile il rimedio della correzione degli errori materiali, secondo la originaria previsione di cui all'art. 130 cod. proc. pen.; che in tale senso è orientata, secondo la ricorrente, anche la più recente giurisprudenza di questa Corte, dei cui esiti è indicata traccia nel ricorso introduttivo del presente giudizio; che la celebrazione del giudizio in assenza della valida instaurazione del contraddittorio si pone in contrasto anche con i principi costituzionali inerenti all'esercizio del diritto di difesa ed al giusto processo, oltre che a quelli di fonte convenzionale internazionale, penetrati nel nostro ordinamento sulla base della mediazione legislativa contenuta nell'art. 117 della Costituzione; premesso tutto quanto precede, la citata ricorrente ha chiesto a questa Corte, previa fissazione della udienza di discussione ai sensi degli artt. 127 e 130 cod. proc. pen., di emendare l'errore percettivo nel quale è incorso il giudice della legittimità nel ritenere regolarmente costituito il contraddittorio relativamente al processo dal quale è scaturita la sentenza n. 14606/21 di questa Corte, annullando, pertanto la medesima sentenza e provvedendo, rimesse le parti dalla fase camerale del processo a quella pubblica, alla rinnovazione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile. E' ben vero che in una non lontana occasione, ricordata dalla difesa della ricorrente, questa Corte, in tale modo dissentendo dal precedente orientamento condiviso in più occasioni anche dalle Sezioni unite penali di questa Corte (si allude sia a Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 6 dicembre 1996, n. 19, secondo la quale: non è consentito ricorrere alla procedura per la correzione degli errori materiali al fine di emendare gli errori di fatto in cui sia incorso il giudice: in tal modo, infatti, verrebbe dato ingresso ad un mezzo volto non già ad un'emenda del testo della sentenza, ma ad una inammissibile modifica della decisione, in violazione del principio di definitività delle sentenze della Corte di cassazione nonché dei canoni imposti dall'art.130 cod. proc. pen.; sia, pur nella vigenza dell'art. 625-bis cod. proc. pen., a Corte di cassazione Sezioni unite penali, 30 aprile 2002, n. 16102, secondo la quale: non è consentito il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, prevista dall'art. 130 cod. proc. pen., per porre rimedio ad errori di fatto contenuti in provvedimenti della Corte di cassazione, emendabili soltanto a norma dell'art.625-bis dello stesso codice che disciplina l'unico rimedio esperibile per l'eliminazione di quest'ultimo tipo di errori), ebbe a sostenere che anche l'errore "percettivo", in cui sia incorso il giudice di legittimità e dal quale sia derivata l'indebita compromissione di un diritto, può essere rimosso facendo ricorso alla procedura prevista dall'art. 130 cod. proc. pen. quando il soggetto pregiudicato non rivesta la qualità di condannato e non possa, quindi, proporre ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. (Corte di cassazione, Sezione II penale, 27 giugno 2018, n. 29451). Osserva, tuttavia, questo Collegio che tale indicazione giurisprudenziale è stata successivamente, condivisibilmente superata da altra pronunzia di questa Corte nella quale, riportandosi ai pristini mores, il Collegio ha rilevato che laddove sia in questione l'avvenuta commissione da parte del giudice di legittimità di un errore prospettato dallo stesso ricorrente come "percettivo" cioè ascrivibile ad una svista o ad un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali (per una tale definizione dell'errore percettivo si veda: Corte di cassazione, Sezione III penale, 13 ottobre 2017, n. 47316), è stato nuovamente rilevato come sia inammissibile il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. per ovviare ad errori di fatto contenuti nella sentenza di legittimità, emendabili esclusivamente con il ricorso straordinario ex art 625-bis cod. proc. pen., che disciplina l'unico rimedio esperibile per l'eliminazione di tali di errori (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 2 marzo 2021, n. 8337). In tale occasione, originata proprio dalla richiesta di annullamento di una sentenza della Corte in quanto minata da un vizio riconducibile alla categoria dell'errore percettivo consistente nella sua mancata evocazione in giudizio, avanzata da una parte che, non avendo rivestito la qualifica di condannato, non poteva esercitare il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., la Corte ha rilevato, nell'escludere la esperibilità del rimedio allora (ed ora) introdotto, che neppure era giustificato il richiamo - onde giustificare l'interpretazione estensiva dell'art. 130 cod. proc. pen., come riferito non ai soli errori materiali ma anche agli errori percettivi, ove non diversamente sanabili - alla sentenza n. 395 del 2000 della Corte costituzionale. Ed infatti, il monito contenuto in tale sentenza è stato esaustivamente raccolto dal legislatore attraverso a introduzione nel codice di rito del rimedio straordinario di cui all'art. 625-bs cod. proc. pen. pur con i rigorosi limiti, soggettivi e temporali, che tale disposizione pone alla esperibilità del rimedio in questione. E', stato, infatti, rilevato che, mentre il soggetto condannato soffre, per effetto della sentenza viziata dall'errore percettivo, un'immediata lesione ad un suo bene di primaria valenza, gli altri soggetti che possano, in via astratta, considerarsi lesi da un provvedimento di tale guisa, in realtà non patiscono alcuna reale compromissione di un proprio diritto o di un proprio interesse (essendo esso evidentemente esulante rispetto alla sfera propriamente penale che concerne esclusivamente i diritti e gli interessi riferibili al condannato), potendo questo essere parimenti tutelato nella sede diversa e naturalmente vocata per la risoluzione delle controversie riguardanti ali tipi di rapporti, senza che la sentenza dichiarativa della prescrizione possa, in qualche modo, determinare un pregiudizio in relazione alla posizione del prosciolto (si veda, infatti, in tale senso: Corte di cassazione, Sezione III civile, 12 aprile 2017, n. 9358) Situazione di mancanza di concreta lesività della sentenza in ipotesi viziata che, parimenti, si verifica nella presente fattispecie in cui la ricorrente, assolta in sede di giudizio sia di primo grado che di secondo grado per non avere commesso il fatto e prosciolta da ogni imputazione anche in sede di legittimità stante la dichiarata estinzione del reato a lei ipoteticamente ascritto data la sua intervenuta prescrizione, nessun immediato ed irrimediabile pregiudizio potrà patire dalla celebrazione, in sede di rinvio, di un nuovo giudizio risarcitorio riguardante i soli interessi civili vantati da chi si professa danneggiato dal fatto ipoteticamente costituente reato, atteso che su tale giudizio nessun effetto preclusivo potranno avere gi eventuali fatti accertati in sede penale, data la impermeabilità del processo civile rispetto a quello penale laddove quest'ultimo non sia giunto, come nel caso del proscioglimento per intervenuta prescrizione, ad un accertamento definitivo dei fatti in esso controversi (sulla necessaria autonoma rivalutazione da parte del giudice civile delle prove raccolte nel processo penale al fine di valutare la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo dell'illecito civile, secondo i criteri di accertamento civilistici si veda di recente: Corte di cassazione, Sezione III civile, 21 marzo 2022, n. 8997, ord.) Da qui la ritenuta inammissibilità del ricorso proposto dalla Nocco. A tale pronunzia segue, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e
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