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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25877/2023

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seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato Cerignola il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con i ricorsi in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 337 e 336 cod. pen. sono inammissibili perché aventi a oggetto censure generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento, sia alla inidoneità della condotta contestata ad essere sussunta in una ipotesi di mera fuga, sia in relazione alla congruità del trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla riconosciuta recidiva reiterata; che, quanto al primo profilo, il giudice del gravame ha rilevato che il ricorrente - così come risultante dalle emergenze processuali - non si era limitato a darsi alla fuga a piedi, bensì aveva, dapprima posto in essere una guida assolutamente spericolata al fine di seminare le forze dell'ordine ed, in un secondo momento, aveva minacciato di morte queste ultime, allorché tentavano di fermarne la fuga a piedi; che, in ordine alla seconda censura, l'impugnazione deve ritenersi generica perché manca di indicare gli elementi positivi, pretermessi dal giudice del merito, utili al contenimento della sanzione irrogata nonché alla concessione delle attenuanti invocate.

In ogni caso, il giudice del gravame dà conto della presenza di significativi precedenti penali e dell'assenza di segnali di resipiscenza, ostativi alla concessione del beneficio richiesto, con argomenti validi anche per dare conto del riconoscimento della recidiva.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato Cerignola il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con i ricorsi in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 337 e 336 cod. pen. sono inammissibili perché aventi a oggetto censure generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento, sia alla inidoneità della condotta contestata ad essere sussunta in una ipotesi di mera fuga, sia in relazione alla congruità del trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla riconosciuta recidiva reiterata; che, quanto al primo profilo, il giudice del gravame ha rilevato che il ricorrente - così come risultante dalle emergenze processuali - non si era limitato a darsi alla fuga a piedi, bensì aveva, dapprima posto in essere una guida assolutamente spericolata al fine di seminare le forze dell'ordine ed, in un secondo momento, aveva minacciato di morte queste ultime, allorché tentavano di fermarne la fuga a piedi; che, in ordine alla seconda censura, l'impugnazione deve ritenersi generica perché manca di indicare gli elementi positivi, pretermessi dal giudice del merito, utili al contenimento della sanzione irrogata nonché alla concessione delle attenuanti invocate. In ogni caso, il giudice del gravame dà conto della presenza di significativi precedenti penali e dell'assenza di segnali di resipiscenza, ostativi alla concessione del beneficio richiesto, con argomenti validi anche per dare conto del riconoscimento della recidiva. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 25877/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris