CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 18795/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 12 maggio 2021, che ha confermato la sentenza resa il 10 settembre 2020 dal Tribunale di Milano all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, in ordine al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché, quale soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, come da provvedimento del Tribunale di Milano del 2 gennaio 2020, aveva violato la prescrizione di non associarsi abitualmente a persone pregiudicate o sottoposte a misura di prevenzione o di sicurezza e di non detenere e portare armi; in particolare, il 24 maggio 2020 era stato trovato in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], soggetto pregiudicato sottoposto alla misura di prevenzione personale dell'avviso orale (con provvedimento del Questore di Milano del 15 novembre 2019), e in possesso di una tronchese di grandi dimensioni. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che tra la data dell'arresto e quella della violazione non era stata effettuata una rivalutazione dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che il ricorso per cassazione che deduca inosservanza od erronea applicazione di legge è inammissibile per manifesta infondatezza ove sia connotato da evidenti errori di diritto nell'interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso, come accade allorché si invochi una norma inesistente nell'ordinamento o si disconosca l'esistenza o il senso assolutamente univoco di una determinata disposizione di legge, ovvero ancora si riproponga una questione già costantemente decisa dalla Corte di cassazione in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi; mentre il ricorso che deduca vizi di motivazione - ove consentiti e dotati della necessaria specificità ex art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - è inammissibile per manifesta infondatezza se muove censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali, come avviene nel caso in cui si attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916). Nel caso in esame, il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte territoriale ha dato atto del fatto che l'imputato era stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno dal Tribunale di Milano con provvedimento del 2 gennaio 2020, dopo che era stato già sottoposto ad analogo provvedimento il 25 luglio 2007. Contrariamente a quanto rilevato nel ricorso, quindi, i fatti per i quali l'imputato è stato condannato non fanno riferimento a una violazione degli obblighi della sorveglianza speciale applicata con provvedimento del 25 luglio 2007, ma con successivo provvedimento del 2020. Per tale ragione, come correttamente rilevato dal giudice di merito, non era necessaria alcuna rivalutazione sulla pericolosità sociale del soggetto. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ihr spese processuali e CODZE.r.saineeZa della somma di tremila eu1Tfa Cassa delle ammende. Così deciso il 10/02/2022 --- Il Consigliere estensore Il Presidente