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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 18880/2026

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del TRIBUNALE di CHIETI;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Chieti – in composizionemonocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione – ha disatteso la richiesta presentata daGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la declaratoria di nullità della sentenza emessa dalTribunale di Chieti in composizione monocratica il 09/06/2025, passata in giudicato il09/10/2025, di condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro seicento dimulta, per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., posto in essere il 17/06/2021 (l’istanza sifondava sul fatto che prima dell’emissione della sentenza – ossia, in data 29/09/2024 – fossestata rimessa all’attenzione del giudicante la dichiarazione di rinuncia al mandato difensivo).2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Marretta, deducendo vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen., per errataapplicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena dinullità, in relazione agli artt. 97 comma 4 e 179 cod. proc. pen.La difesa ha depositato memoria, a mezzo della quale ha reiterato le censuresussunte nell’atto di impugnazione, sottolineando il mancato rilievo – nel corso del giudizio diprimo grado - della rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, regolarmentetrasmessa al Tribunale di Chieti.

Ha sottolineato la difesa come la nomina del difensored’ufficio rivesta un carattere tendenzialmente stabile e non possa essere disposta “arotazione” per singole udienze; è da considerarsi illegittima, quindi, la sostituzioneimmotivata che compromette la continuità, imposta dall'art. 97 cod. proc. pen. della difesatecnica ed è causa di nullità.Dei contenuti di tale memoria, però, non potrà tenersi conto, essendo stata lastessa depositata tardivamente, rispetto al termine di cui all’art. 611 cod. proc. pen. (circa leconseguenze da riconnettere alla tardività del deposito di memorie, si veda Sez. 4,n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766 – 02).

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto esso si risolve nella deduzionedi una asserita nullità endoprocessuale, ormai non più deducibile in executivis, in ragionedella avvenuta formazione del giudicato; resta salva, ovviamente, la eventuale possibilità –al ricorrerne dei presupposti – di agire con l’azione propria esperibile in tali casi, che è quellaassicurata dall’art. 629-bis cod. proc. pen. (si veda il principio di diritto fissato da Sez.

U., n.15498 del 26/11/2020, Lovric, Rv. 280931, a mente della quale: ‹‹Le nullità assolute edinsanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/odel suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art.670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salvarestando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensidell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione delprocesso che si assuma derivata dalle nullità stesse››).4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi ravvisare ipotesi diesonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremilaeuro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del TRIBUNALE di CHIETI;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Chieti – in composizionemonocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione – ha disatteso la richiesta presentata daGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la declaratoria di nullità della sentenza emessa dalTribunale di Chieti in composizione monocratica il 09/06/2025, passata in giudicato il09/10/2025, di condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro seicento dimulta, per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., posto in essere il 17/06/2021 (l’istanza sifondava sul fatto che prima dell’emissione della sentenza – ossia, in data 29/09/2024 – fossestata rimessa all’attenzione del giudicante la dichiarazione di rinuncia al mandato difensivo).2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Marretta, deducendo vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen., per errataapplicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena dinullità, in relazione agli artt. 97 comma 4 e 179 cod. proc. pen.La difesa ha depositato memoria, a mezzo della quale ha reiterato le censuresussunte nell’atto di impugnazione, sottolineando il mancato rilievo – nel corso del giudizio diprimo grado - della rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, regolarmentetrasmessa al Tribunale di Chieti. Ha sottolineato la difesa come la nomina del difensored’ufficio rivesta un carattere tendenzialmente stabile e non possa essere disposta “arotazione” per singole udienze; è da considerarsi illegittima, quindi, la sostituzioneimmotivata che compromette la continuità, imposta dall'art. 97 cod. proc. pen. della difesatecnica ed è causa di nullità.Dei contenuti di tale memoria, però, non potrà tenersi conto, essendo stata lastessa depositata tardivamente, rispetto al termine di cui all’art. 611 cod. proc. pen. (circa leconseguenze da riconnettere alla tardività del deposito di memorie, si veda Sez. 4,n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766 – 02). 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto esso si risolve nella deduzionedi una asserita nullità endoprocessuale, ormai non più deducibile in executivis, in ragionedella avvenuta formazione del giudicato; resta salva, ovviamente, la eventuale possibilità –al ricorrerne dei presupposti – di agire con l’azione propria esperibile in tali casi, che è quellaassicurata dall’art. 629-bis cod. proc. pen. (si veda il principio di diritto fissato da Sez. U., n.15498 del 26/11/2020, Lovric, Rv. 280931, a mente della quale: ‹‹Le nullità assolute edinsanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/odel suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art.670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salvarestando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensidell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione delprocesso che si assuma derivata dalle nullità stesse››).4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi ravvisare ipotesi diesonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremilaeuro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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