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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2024

Cassazione n. 04392/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avversolesentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con il primo motivo di ricorso, l'uso personale dello stupefacente e, con il secondo, difetto di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva.

La censura è manifestamente infondata.

Il giudice a quo ha evidenziato, in ordine alla destinazione di spaccio della sostanza rinvenuta nella tasca dei pantaloni e all'interno di un borsellino, il notevole quantitativo della droga rinvenuta, da cui è possibile ricavare 137 dosi medie, l'ammontare della somma rinvenuta, incompatibile con la condizione di disoccupato, nonché il fatto che il ricorrente non risulta essere tossicodipendente né in cura presso il Sert, ma viceversa, è stato già denunciato per violazioni di cui all'art. 73 d.P.R.309/1990.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico.

In ordine alla seconda doglianza, si è chiarito, in giurisprudenza, che il giudice deve stabilire, ai fini dell'applicazione o meno dell'aumento di pena per la recidiva, se effettivamente quest'ultima costituisca, nel caso concreto, estrinsecazione di un incremento dello spessore criminale e della pericolosità del reo e giustifichi perciò una più grave punizione o se invece, per l'occasionalità della ricaduta, per i motivi che la determinarono, per il lungo intervallo di tempo tra i precedenti reati e il nuovo delitto, per la diversità di indole delle varie manifestazioni delinquenziali e per la condotta tenuta in generale dal reo, questo incremento di pericolosità non sia riscontrabile (Sez. 6, n. 34702 del 16/07/2008, Rv. 240706 ; Sez. 6, n. 18302 del 27/02/2007, Rv. 236426; Sez 2, n. 46452 del 19/03/2008, Rv. 242601; Sez.

U, n. 35738 del 27 maggio 2010).

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento a due precedenti per reati analoghi, sebbene risalenti nonché *tla più recente condanna per il reato di ricettazione e per il reato di tentata estorsione più, risalente nel tempo, evidenziando che tutti i suddetti reati risultano determinati da motivi di I ucro o, cui devono aggiungersi ben 8 condanne per violazioni delle misure di prevenzione, sintomatiche della indifferenza del prevenuto ai precetti dell'autorità.

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 06/12/2024 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avversolesentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con il primo motivo di ricorso, l'uso personale dello stupefacente e, con il secondo, difetto di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva. La censura è manifestamente infondata. Il giudice a quo ha evidenziato, in ordine alla destinazione di spaccio della sostanza rinvenuta nella tasca dei pantaloni e all'interno di un borsellino, il notevole quantitativo della droga rinvenuta, da cui è possibile ricavare 137 dosi medie, l'ammontare della somma rinvenuta, incompatibile con la condizione di disoccupato, nonché il fatto che il ricorrente non risulta essere tossicodipendente né in cura presso il Sert, ma viceversa, è stato già denunciato per violazioni di cui all'art. 73 d.P.R.309/1990. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. In ordine alla seconda doglianza, si è chiarito, in giurisprudenza, che il giudice deve stabilire, ai fini dell'applicazione o meno dell'aumento di pena per la recidiva, se effettivamente quest'ultima costituisca, nel caso concreto, estrinsecazione di un incremento dello spessore criminale e della pericolosità del reo e giustifichi perciò una più grave punizione o se invece, per l'occasionalità della ricaduta, per i motivi che la determinarono, per il lungo intervallo di tempo tra i precedenti reati e il nuovo delitto, per la diversità di indole delle varie manifestazioni delinquenziali e per la condotta tenuta in generale dal reo, questo incremento di pericolosità non sia riscontrabile (Sez. 6, n. 34702 del 16/07/2008, Rv. 240706 ; Sez. 6, n. 18302 del 27/02/2007, Rv. 236426; Sez 2, n. 46452 del 19/03/2008, Rv. 242601; Sez. U, n. 35738 del 27 maggio 2010). Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento a due precedenti per reati analoghi, sebbene risalenti nonché *tla più recente condanna per il reato di ricettazione e per il reato di tentata estorsione più, risalente nel tempo, evidenziando che tutti i suddetti reati risultano determinati da motivi di I ucro o, cui devono aggiungersi ben 8 condanne per violazioni delle misure di prevenzione, sintomatiche della indifferenza del prevenuto ai precetti dell'autorità. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/12/2024 Il Consigliere estensore I
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