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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01378/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 17 settembre 2019, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], datata 20 luglio 2017 - con la quale [OSCURATO:PERSONA] era dichiarato responsabile del reato di tentato furto ex artt. 56, 624, 625, n. 2 c.p. in un centro commerciale di un paio di scarpe e condannato alla pena di mesi due di reclusione ed euro 120,00 di multa - ha escluso la ricorrenza della contestata aggravante ed ha rideterminato la pena in mesi uno e giorni dieci di reclusione, nonché euro 80,00 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado nel resto.

2. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso, con i quali lamenta:

2.1. con il primo motivo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in relazione all'art. 420 bis c.p.p., per come interpretato alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo in relazione all'art. 6 Cedu, nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) circa la dedotta nullità dell'elezione di domicilio presso lo studio del difensore di ufficio, effettuata dal ricorrente in sede di verbale di identificazione, in assenza di un interprete, per non aver egli verosimilmente compreso le conseguenze dell'atto, in quanto alloglotta, con conseguente nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio; invero, la Corte di appello si è limitata a smentire la deduzione difensiva formulata nell'atto di appello, evidenziando che non è emerso da nessun atto del processo una difficoltà dell'imputato a comprendere la lingua italiana, così evitando il punto nodale della censura che riguardava la difficoltà dell'imputato, a comprendere le implicazioni dell'elezione di domicilio presso il difensore, scelta probabilmente suggerita dalla polizia giudiziaria in sede di verbalizzazione; su tale erroneo assunto, la Corte ha quindi basato una presunzione di conoscenza da parte dell'imputato del processo svoltosi in assenza, per il solo fatto che egli aveva eletto domicilio presso lo studio del difensore d'ufficio e che la notifica del decreto di citazione fosse stata eseguita ritualmente, in palese violazione del principio del giusto processo di cui all'art. 6 Cedu;

2.2. con il secondo motivo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.), in relazione agli artt. 120 c.p., 336 e 337 c.p.p., per avere la Corte, dopo l'esclusione della contestata aggravante, ritenuto che l'azione fosse comunque procedibile, in quanto risultava agli atti rituale querela, nonostante essa fosse stata sporta da soggetto non legittimato a rappresentare la persona offesa, mediante delega conferita dall'assemblea dei soci, e comunque carente dei requisiti richiesti dall'ad 336 c.p.p., perché non indicante la volontà che il reato fosse perseguito penalmente.

3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. ssa [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.4.

La difesa dell'imputato, in risposta alle conclusioni scritte del P.G., con memoria del 29.10.2021 ha insistito nella nullità della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato.

1. Ed invero, con il primo motivo di ricorso l'imputato reitera innanzitutto analoga censura sviluppata in appello con la quale adduce la nullità dell'elezione di domicilio presso lo studio del difensore di ufficio - e conseguentemente della notifica del decreto di citazione a giudizio presso il medesimo difensore di ufficio- non comprendendo la valenza dell'elezione di domicilio per essere alloglotta ed effettuata in mancanza dell'interprete.

La Corte territoriale all'uopo, senza incorrere in vizi logici, ha messo in risalto come nessun elemento in atti sostenga l'assunto difensivo, essendo stata l'elezione di domicilio inserita in un verbale di identificazione innanzi alla P.G. sottoscritto dall'imputato, così attestando le dichiarazioni raccolte dal P.U., rese dall'interessato dopo gli avvertimenti di legge, e non recando menzione alcuna della difficoltà di comprensione della lingua italiana da parte dello stesso.

Tale valutazione appare corretta, atteso che dall'esame del verbale di elezione di domicilio del 10.3.2016 -non redatto su foglio prestampato, ma compilato appositamente con l'uso di mezzo informatico in data 10.3.2016 - non emerge che il Chen, residente in Italia a Giulianova, alla via Case di Trento 1/d, non fosse in grado di comprendere la lingua italiana e quindi, come prospettato dalla difesa, fosse ignaro della portata dell'elezione di domicilio e del procedimento a suo carico.

In mancanza di elementi che lascino intendere la non compiuta conoscenza da parte del Chen della lingua italiana, anzi essendo l'imputato residente in Italia, così risultando avvalorata la piena conoscenza della lingua, correttamente le notifiche sono state effettuate presso il difensore di ufficio.

1.1. La difesa del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] (difensore di ufficio nominata in sede di elezione di domicilio), ampliando inammissibilmente la portata dell'eccezione sollevata in appello- limitata all'assenza di un interprete da parte del suo assistito all'atto dell'elezione di domicilio- richiama, poi, in questa sede, la sentenza delle S.U., di questa Corte n. 23948 del 28/11/2019 Rv. 279420 PG C/ Ismail, relativa, come nel caso in esame, a fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103.

In proposito, al di là dell'inammissibilità dell'eccezione in questione, che introduce "temi nuovi", essa risulta essere manifestamente infondata, non risultando esservi sovrapponibilità con la fattispecie esaminata dalle S.U. (ossia di uno straniero non residente in Italia, divenuto irreperibile dopo l'elezione di domicilio), essendo l'imputato residente in Italia e conoscitore delle lingua italiana.

Inoltre, la difesa neppure ha addotto, né è dato evincersi dagli atti, la mancata effettiva instaurazione di un rapporto professionale con l'imputato.

2. Manifestamente infondato si presenta il secondo motivo di ricorso, relativo alla irrituale proposizione della querela.

Ed invero, la stessa è stata proposta [OSCURATO:PERSONA], dipendente della società di vigilanza "[OSCURATO:PERSONA]", che ha dichiarato di essere stato delegato dal responsabile del servizio di sicurezza sig. [OSCURATO:PERSONA] alla proposizione della querela, tempestivamente sporta in data 10.3.2016, innanzi ai C.C., con formale richiesta di punizione dei responsabili del tentativo di furto (cfr. affermazione contenuta nella querela: "sporgo formale querela nei confronti dei responsabili dei reati che si possono ravvisare nei fatti esposti e ne chiedo la punizione").

Sul punto, è sufficiente richiamare i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui, ai fini della procedibilità di un furto commesso all'interno di un supermercato, il responsabile della sicurezza dell'esercizio commerciale è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n.3736 del 04/12/2018, Rv. 275342).

Peraltro, ai fini della riferibilità della querela ad una persona giuridica, la previsione di cui all'art.337 cod. proc. pen. si limita a richiedere l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza da parte del soggetto che la presenta e non già la prova della veridicità delle dichiarazioni di quest'ultimo sul punto, con la conseguenza che detta veridicità deve presumersi fino a contraria dimostrazione (Sez. 2, n. 23534 del 18/04/2019,Rv. 276663).

3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 5.11.2021 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 17 settembre 2019, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], datata 20 luglio 2017 - con la quale [OSCURATO:PERSONA] era dichiarato responsabile del reato di tentato furto ex artt. 56, 624, 625, n. 2 c.p. in un centro commerciale di un paio di scarpe e condannato alla pena di mesi due di reclusione ed euro 120,00 di multa - ha escluso la ricorrenza della contestata aggravante ed ha rideterminato la pena in mesi uno e giorni dieci di reclusione, nonché euro 80,00 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado nel resto. 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso, con i quali lamenta: 2.1. con il primo motivo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) in relazione all'art. 420 bis c.p.p., per come interpretato alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo in relazione all'art. 6 Cedu, nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) circa la dedotta nullità dell'elezione di domicilio presso lo studio del difensore di ufficio, effettuata dal ricorrente in sede di verbale di identificazione, in assenza di un interprete, per non aver egli verosimilmente compreso le conseguenze dell'atto, in quanto alloglotta, con conseguente nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio; invero, la Corte di appello si è limitata a smentire la deduzione difensiva formulata nell'atto di appello, evidenziando che non è emerso da nessun atto del processo una difficoltà dell'imputato a comprendere la lingua italiana, così evitando il punto nodale della censura che riguardava la difficoltà dell'imputato, a comprendere le implicazioni dell'elezione di domicilio presso il difensore, scelta probabilmente suggerita dalla polizia giudiziaria in sede di verbalizzazione; su tale erroneo assunto, la Corte ha quindi basato una presunzione di conoscenza da parte dell'imputato del processo svoltosi in assenza, per il solo fatto che egli aveva eletto domicilio presso lo studio del difensore d'ufficio e che la notifica del decreto di citazione fosse stata eseguita ritualmente, in palese violazione del principio del giusto processo di cui all'art. 6 Cedu; 2.2. con il secondo motivo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.), in relazione agli artt. 120 c.p., 336 e 337 c.p.p., per avere la Corte, dopo l'esclusione della contestata aggravante, ritenuto che l'azione fosse comunque procedibile, in quanto risultava agli atti rituale querela, nonostante essa fosse stata sporta da soggetto non legittimato a rappresentare la persona offesa, mediante delega conferita dall'assemblea dei soci, e comunque carente dei requisiti richiesti dall'ad 336 c.p.p., perché non indicante la volontà che il reato fosse perseguito penalmente. 3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. ssa [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.4. La difesa dell'imputato, in risposta alle conclusioni scritte del P.G., con memoria del 29.10.2021 ha insistito nella nullità della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato. 1. Ed invero, con il primo motivo di ricorso l'imputato reitera innanzitutto analoga censura sviluppata in appello con la quale adduce la nullità dell'elezione di domicilio presso lo studio del difensore di ufficio - e conseguentemente della notifica del decreto di citazione a giudizio presso il medesimo difensore di ufficio- non comprendendo la valenza dell'elezione di domicilio per essere alloglotta ed effettuata in mancanza dell'interprete. La Corte territoriale all'uopo, senza incorrere in vizi logici, ha messo in risalto come nessun elemento in atti sostenga l'assunto difensivo, essendo stata l'elezione di domicilio inserita in un verbale di identificazione innanzi alla P.G. sottoscritto dall'imputato, così attestando le dichiarazioni raccolte dal P.U., rese dall'interessato dopo gli avvertimenti di legge, e non recando menzione alcuna della difficoltà di comprensione della lingua italiana da parte dello stesso. Tale valutazione appare corretta, atteso che dall'esame del verbale di elezione di domicilio del 10.3.2016 -non redatto su foglio prestampato, ma compilato appositamente con l'uso di mezzo informatico in data 10.3.2016 - non emerge che il Chen, residente in Italia a Giulianova, alla via Case di Trento 1/d, non fosse in grado di comprendere la lingua italiana e quindi, come prospettato dalla difesa, fosse ignaro della portata dell'elezione di domicilio e del procedimento a suo carico. In mancanza di elementi che lascino intendere la non compiuta conoscenza da parte del Chen della lingua italiana, anzi essendo l'imputato residente in Italia, così risultando avvalorata la piena conoscenza della lingua, correttamente le notifiche sono state effettuate presso il difensore di ufficio. 1.1. La difesa del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] (difensore di ufficio nominata in sede di elezione di domicilio), ampliando inammissibilmente la portata dell'eccezione sollevata in appello- limitata all'assenza di un interprete da parte del suo assistito all'atto dell'elezione di domicilio- richiama, poi, in questa sede, la sentenza delle S.U., di questa Corte n. 23948 del 28/11/2019 Rv. 279420 PG C/ Ismail, relativa, come nel caso in esame, a fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103. In proposito, al di là dell'inammissibilità dell'eccezione in questione, che introduce "temi nuovi", essa risulta essere manifestamente infondata, non risultando esservi sovrapponibilità con la fattispecie esaminata dalle S.U. (ossia di uno straniero non residente in Italia, divenuto irreperibile dopo l'elezione di domicilio), essendo l'imputato residente in Italia e conoscitore delle lingua italiana. Inoltre, la difesa neppure ha addotto, né è dato evincersi dagli atti, la mancata effettiva instaurazione di un rapporto professionale con l'imputato. 2. Manifestamente infondato si presenta il secondo motivo di ricorso, relativo alla irrituale proposizione della querela. Ed invero, la stessa è stata proposta [OSCURATO:PERSONA], dipendente della società di vigilanza "[OSCURATO:PERSONA]", che ha dichiarato di essere stato delegato dal responsabile del servizio di sicurezza sig. [OSCURATO:PERSONA] alla proposizione della querela, tempestivamente sporta in data 10.3.2016, innanzi ai C.C., con formale richiesta di punizione dei responsabili del tentativo di furto (cfr. affermazione contenuta nella querela: "sporgo formale querela nei confronti dei responsabili dei reati che si possono ravvisare nei fatti esposti e ne chiedo la punizione"). Sul punto, è sufficiente richiamare i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui, ai fini della procedibilità di un furto commesso all'interno di un supermercato, il responsabile della sicurezza dell'esercizio commerciale è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n.3736 del 04/12/2018, Rv. 275342). Peraltro, ai fini della riferibilità della querela ad una persona giuridica, la previsione di cui all'art.337 cod. proc. pen. si limita a richiedere l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza da parte del soggetto che la presenta e non già la prova della veridicità delle dichiarazioni di quest'ultimo sul punto, con la conseguenza che detta veridicità deve presumersi fino a contraria dimostrazione (Sez. 2, n. 23534 del 18/04/2019,Rv. 276663). 3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5.11.2021 Il Consigliere estensore
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