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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 agosto 2021

Cassazione n. 25922/2022

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ente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 27935 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.- già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura speciale su foglio separato allegato al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 41; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3822/06/2021, depositata in data 2 agosto 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria del Lazio aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. - già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - in persona del legale rappresentante p.t. avverso la sentenza n. 2520/04/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma che, previa riunione, aveva accolto i ricorsi proposti dalla società avverso comunicazione di irregolarità relativa ad Iva, per l'anno 2012, e relativa cartella di pagamento, ex art. 54bis del d.P.R. n. 633/72 con la quale era stato disconosciuto un credito Iva riportato dall'annualità precedente (2011) per la quale era stata omessa la dichiarazione; - la CTR, per quanto di interesse, ha confermato la illegittimità della cartella di pagamento ex art. 54bis cit. in quanto la negazione della detrazione, nell'anno in verifica, di un credito dell'anno precedente, per il quale fosse stata omessa la dichiarazione (ritenuto eccedente per euro 909.649,00 rispetto al limite di euro 516.456,90 di cui all'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 241 del 1997) non poteva essere ricondotta al mero controllo cartolare in quanto implicante valutazioni giuridiche, con la conseguenza che il disconoscimento del credito, anche solo in parte, e l'iscrizione a ruolo della conseguente maggiore imposta sarebbe dovuta avvenire previa emissione di motivato avviso di rettifica; - la società contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale; - la contribuente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] - con l'unico motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 54bis del d.P.R. n. 633/72, anche in combinato disposto con gli artt. 25, comma 2, del d.lgs. n. 241/97, 34, comma 1, della legge n. 388/00 per avere la CTR confermato la illegittimità della cartella di pagamento impugnata in quanto non preceduta da un previo avviso di accertamento, ancorché l'Amministrazione avesse correttamente, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione per l'anno 2008, sulla base dei dati in essa esposti e senza effettuare alcuna valutazione giuridica, disconosciuto la detrazione, nell'anno in verifica, del credito Iva dell'anno precedente per il quale era stata omessa la dichiarazione; - va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n.n. 3, 4 e 6 c.p.c., palesandosi quest'ultimo autosufficiente in quanto sviluppa una sintesi chiara dell'intera vicenda processuale e mette in luce le ragioni a sostegno dello stesso, con carattere di specificità e riferibilità alla decisione impugnata e con menzione degli atti proc:essuali su cui si fonda;- va, altresì, rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per assunta violazione dell'art. 57 del d.lgs. n. 546/92 trattandosi di nova in appello, per passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva espressamente affermato che l'eccezione di inammissibilità del ricorso era l'unica questione posta con le controdeduzioni dell'Ufficio e per l'applicazione del principio di non contestazione non avendo l'Agenzia, a fronte di puntuali contestazioni della contribuente, argomentato in primo grado in merito alla correttezza della procedura automatizzata, così prestando acquiescenza alle deduzioni della società; invero, premesso che le ragioni poste a base dell'atto impositivo segnano i confini del processo tributario, che è comunque un giudizio d'impugnazione dell'atto, sì che l'ufficio finanziario non può porre a base della propria pretesa ragioni diverse e/o modificare, nel corso del giudizio, quelle emergenti dalla motivazione dell'atto (v. già Cass. n. 17762-02), nella specie, le argomentazioni mosse dall'Ufficio in ordine alla correttezza della procedura automatizzata non costituiscono né nova in appello, rimanendo difese circoscritte alla motivazione della cartella impugnata né tantomeno violazione di un assunto giudicato interno della sentenza di primo grado (peraltro non configurabile in quanto riferito ad una mera argomentazione svolta ad abundantiam dal giudice di prime cure nel rigettare l'eccezione di non autonoma impugnabilità della comunicazione di irregolarità) ovvero del principio di non contestazione; - il motivo è fondato; - il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 54 bis, cornma 2, riconosce in capo all'amministrazione finanziaria il potere di: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante riguardo alla determinazione del volume d'affari e alla liquidazione dell'imposta; b) correggere gli errori materiali riscontrati nel riporto delle eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni; e) controllare la tempestività dei versamenti dell'imposta (acconto, conguaglio, liquidazione periodica) e la loro coerenza con le risultanze della dichiarazione annuale.

Si tratta, pacificamente, di controllo formale che avviene attraverso procedure automatizzate dalle quali è scevra l'attività di verifica della posizione sostanziale della parte contribuente.

Anche le S.U. di questa Corte hanno ribadito che il procedimento di controllo automatizzato dei dati è eseguito senza alcun intervento diretto degli uffici e in forza delle disposizioni di legge di cui ai ricordati artt.36 bis e 54 bis può essere attivato nei casi di mancata considerazione dei pagamenti effettuati, errata o incompleta trasmissione e/o ricezione dei dati della dichiarazione, errori di compilazione della dichiarazione da parte del contribuente sanabili e facilmente riconoscibili, errata individuazione del contribuente, incoerenza della dichiarazione, eccedenze di imposta non completamente confermate dal sistema informativo (circ. n. 100/E e n. 143/E del 2000; circ. n. 34/E del 2012 e 21/E del 2013), concludendosi la procedura con un atto liquidatorio ai fini dell'iscrizione a ruolo a titolo definitivo (Cass.S.U. n.17758/2016 con la quale si è affermato il seguente principio di diritto: "In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella , di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell'anagrafe tributaria, ai sensi degli artt. 54-bis e 60 del d.P.R. n. 633 del 1972, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l'eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d'imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili"); - questa Corte ha ribadito che "in tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l'attività accerta tore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessario un previo avviso di recupero" (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 39331 del 10/12/2021; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4360 del 20/02/2017); -in particolare, questa Corte ha precisato che è legittimo il disconoscimento del credito di imposta operato a seguito di controllo automatizzato qualora esso abbia carattere cartolare e non implichi valutazioni, in quanto effettuato sulla base di un riscontro obiettivo dei dati formali della dichiarazione dei redditi (Cass. sez. 5, 16/11/2018, n. 29582, Rv. 651286 -01).

L'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 è difatti ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche.

Ne consegue che, in quest'ultimo caso, il disconoscimento da parte dell'Amministrazione finanziaria di un credito d'imposta non può avvenire tramite l'emissione di cartella di pagamento, avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito d'imposta o quanto meno bonario (ex plurimis: Cass. sez. 5, 08/06/2018, n. 14949, Rv, 649365-01; Cass. n. 5785 del 2018; Cass. sez. 6-5, 31/05/2016, n. 11292, Rv. 639864-01; in merito si veda anche Cass. sez. 6-5, 20/02/2017, n. 4360, Rv. 643:321-01; Cass. n. 3185 del 2021); -nella specie, il giudice di appello non si è attenuto ai suddetti principi, avendo ritenuto illegittima la cartella di pagamento in questione in quanto non preceduta da un motivato avviso di rettifica, non potendo, a suo avviso, la negazione della detrazione, nell'anno in verifica, di un credito dell'anno precedente, per il quale fosse stata omessa la dichiarazione, (ritenuto eccedente per euro 909.649,00 rispetto al limite di euro 516.456,90 di cui all'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 241 del 1997) essere ricondotta al mero controllo cartolare, implicando valutazioni giuridiche, sebbene, in base ai principi di diritto sopra richiamati, il disconoscimento del credito di imposta, riportato dall'anno precedente per il quale era stata omessa la dichiarazione, potesse avvenire tramite cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione per l'anno in verifica (2012) e sulla base dei dati in essa esposti; -in conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.

P.Q.

M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 27935 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.- già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura speciale su foglio separato allegato al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 41; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3822/06/2021, depositata in data 2 agosto 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria del Lazio aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. - già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - in persona del legale rappresentante p.t. avverso la sentenza n. 2520/04/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma che, previa riunione, aveva accolto i ricorsi proposti dalla società avverso comunicazione di irregolarità relativa ad Iva, per l'anno 2012, e relativa cartella di pagamento, ex art. 54bis del d.P.R. n. 633/72 con la quale era stato disconosciuto un credito Iva riportato dall'annualità precedente (2011) per la quale era stata omessa la dichiarazione; - la CTR, per quanto di interesse, ha confermato la illegittimità della cartella di pagamento ex art. 54bis cit. in quanto la negazione della detrazione, nell'anno in verifica, di un credito dell'anno precedente, per il quale fosse stata omessa la dichiarazione (ritenuto eccedente per euro 909.649,00 rispetto al limite di euro 516.456,90 di cui all'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 241 del 1997) non poteva essere ricondotta al mero controllo cartolare in quanto implicante valutazioni giuridiche, con la conseguenza che il disconoscimento del credito, anche solo in parte, e l'iscrizione a ruolo della conseguente maggiore imposta sarebbe dovuta avvenire previa emissione di motivato avviso di rettifica; - la società contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale; - la contribuente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] - con l'unico motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 54bis del d.P.R. n. 633/72, anche in combinato disposto con gli artt. 25, comma 2, del d.lgs. n. 241/97, 34, comma 1, della legge n. 388/00 per avere la CTR confermato la illegittimità della cartella di pagamento impugnata in quanto non preceduta da un previo avviso di accertamento, ancorché l'Amministrazione avesse correttamente, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione per l'anno 2008, sulla base dei dati in essa esposti e senza effettuare alcuna valutazione giuridica, disconosciuto la detrazione, nell'anno in verifica, del credito Iva dell'anno precedente per il quale era stata omessa la dichiarazione; - va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n.n. 3, 4 e 6 c.p.c., palesandosi quest'ultimo autosufficiente in quanto sviluppa una sintesi chiara dell'intera vicenda processuale e mette in luce le ragioni a sostegno dello stesso, con carattere di specificità e riferibilità alla decisione impugnata e con menzione degli atti proc:essuali su cui si fonda;- va, altresì, rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per assunta violazione dell'art. 57 del d.lgs. n. 546/92 trattandosi di nova in appello, per passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva espressamente affermato che l'eccezione di inammissibilità del ricorso era l'unica questione posta con le controdeduzioni dell'Ufficio e per l'applicazione del principio di non contestazione non avendo l'Agenzia, a fronte di puntuali contestazioni della contribuente, argomentato in primo grado in merito alla correttezza della procedura automatizzata, così prestando acquiescenza alle deduzioni della società; invero, premesso che le ragioni poste a base dell'atto impositivo segnano i confini del processo tributario, che è comunque un giudizio d'impugnazione dell'atto, sì che l'ufficio finanziario non può porre a base della propria pretesa ragioni diverse e/o modificare, nel corso del giudizio, quelle emergenti dalla motivazione dell'atto (v. già Cass. n. 17762-02), nella specie, le argomentazioni mosse dall'Ufficio in ordine alla correttezza della procedura automatizzata non costituiscono né nova in appello, rimanendo difese circoscritte alla motivazione della cartella impugnata né tantomeno violazione di un assunto giudicato interno della sentenza di primo grado (peraltro non configurabile in quanto riferito ad una mera argomentazione svolta ad abundantiam dal giudice di prime cure nel rigettare l'eccezione di non autonoma impugnabilità della comunicazione di irregolarità) ovvero del principio di non contestazione; - il motivo è fondato; - il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 54 bis, cornma 2, riconosce in capo all'amministrazione finanziaria il potere di: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante riguardo alla determinazione del volume d'affari e alla liquidazione dell'imposta; b) correggere gli errori materiali riscontrati nel riporto delle eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni; e) controllare la tempestività dei versamenti dell'imposta (acconto, conguaglio, liquidazione periodica) e la loro coerenza con le risultanze della dichiarazione annuale. Si tratta, pacificamente, di controllo formale che avviene attraverso procedure automatizzate dalle quali è scevra l'attività di verifica della posizione sostanziale della parte contribuente. Anche le S.U. di questa Corte hanno ribadito che il procedimento di controllo automatizzato dei dati è eseguito senza alcun intervento diretto degli uffici e in forza delle disposizioni di legge di cui ai ricordati artt.36 bis e 54 bis può essere attivato nei casi di mancata considerazione dei pagamenti effettuati, errata o incompleta trasmissione e/o ricezione dei dati della dichiarazione, errori di compilazione della dichiarazione da parte del contribuente sanabili e facilmente riconoscibili, errata individuazione del contribuente, incoerenza della dichiarazione, eccedenze di imposta non completamente confermate dal sistema informativo (circ. n. 100/E e n. 143/E del 2000; circ. n. 34/E del 2012 e 21/E del 2013), concludendosi la procedura con un atto liquidatorio ai fini dell'iscrizione a ruolo a titolo definitivo (Cass.S.U. n.17758/2016 con la quale si è affermato il seguente principio di diritto: "In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella , di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell'anagrafe tributaria, ai sensi degli artt. 54-bis e 60 del d.P.R. n. 633 del 1972, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l'eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d'imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili"); - questa Corte ha ribadito che "in tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l'attività accerta tore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessario un previo avviso di recupero" (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 39331 del 10/12/2021; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4360 del 20/02/2017); -in particolare, questa Corte ha precisato che è legittimo il disconoscimento del credito di imposta operato a seguito di controllo automatizzato qualora esso abbia carattere cartolare e non implichi valutazioni, in quanto effettuato sulla base di un riscontro obiettivo dei dati formali della dichiarazione dei redditi (Cass. sez. 5, 16/11/2018, n. 29582, Rv. 651286 -01). L'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 è difatti ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche. Ne consegue che, in quest'ultimo caso, il disconoscimento da parte dell'Amministrazione finanziaria di un credito d'imposta non può avvenire tramite l'emissione di cartella di pagamento, avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito d'imposta o quanto meno bonario (ex plurimis: Cass. sez. 5, 08/06/2018, n. 14949, Rv, 649365-01; Cass. n. 5785 del 2018; Cass. sez. 6-5, 31/05/2016, n. 11292, Rv. 639864-01; in merito si veda anche Cass. sez. 6-5, 20/02/2017, n. 4360, Rv. 643:321-01; Cass. n. 3185 del 2021); -nella specie, il giudice di appello non si è attenuto ai suddetti principi, avendo ritenuto illegittima la cartella di pagamento in questione in quanto non preceduta da un motivato avviso di rettifica, non potendo, a suo avviso, la negazione della detrazione, nell'anno in verifica, di un credito dell'anno precedente, per il quale fosse stata omessa la dichiarazione, (ritenuto eccedente per euro 909.649,00 rispetto al limite di euro 516.456,90 di cui all'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 241 del 1997) essere ricondotta al mero controllo cartolare, implicando valutazioni giuridiche, sebbene, in base ai principi di diritto sopra richiamati, il disconoscimento del credito di imposta, riportato dall'anno precedente per il quale era stata omessa la dichiarazione, potesse avvenire tramite cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione per l'anno in verifica (2012) e sulla base dei dati in essa esposti; -in conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione. P.Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese
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