Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11008/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0611732) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06L3T6K) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite un medesimo atto di impugnazione curato dal comune Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Roma il 20 marzo 2024 ha integralmente confermato la decisione, appellata dagli imputati, con la quale il Tribunale di Roma il 1° giugno 2023, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto entrambi responsabili di concorso in furto consumato in abitazione, aggravato dalla violenza sulle cose, commesso il 5 marzo 2023, in conseguenza condannando ciascuno, con le attenuanti generiche, applicata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia.

2. Gli imputati si affidano a tre motivi con i quali denunciano promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione, sia quanto alla corretta qualificazione giuridica del fatto, che sarebbe da ritenersi mero tentativo, sia quanto all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sia, infine, quanto alla mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 62, num. 4, cod. pen. 3.Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati.

Infatti la pronunzia è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici, sull'an della penale responsabilità, sulla qualificazione giuridica dei fatti, sul trattamento sanzionatorio: rispetto ad essa i ricorsi prospettano deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

Le censure, peraltro, risultano meramente reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito (alle pp. 2-5) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della decisione impugnata. 4.Essendo, in definitiva, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0611732) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06L3T6K) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite un medesimo atto di impugnazione curato dal comune Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Roma il 20 marzo 2024 ha integralmente confermato la decisione, appellata dagli imputati, con la quale il Tribunale di Roma il 1° giugno 2023, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto entrambi responsabili di concorso in furto consumato in abitazione, aggravato dalla violenza sulle cose, commesso il 5 marzo 2023, in conseguenza condannando ciascuno, con le attenuanti generiche, applicata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia. 2. Gli imputati si affidano a tre motivi con i quali denunciano promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione, sia quanto alla corretta qualificazione giuridica del fatto, che sarebbe da ritenersi mero tentativo, sia quanto all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sia, infine, quanto alla mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 62, num. 4, cod. pen. 3.Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati. Infatti la pronunzia è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici, sull'an della penale responsabilità, sulla qualificazione giuridica dei fatti, sul trattamento sanzionatorio: rispetto ad essa i ricorsi prospettano deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). Le censure, peraltro, risultano meramente reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito (alle pp. 2-5) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della decisione impugnata. 4.Essendo, in definitiva, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 11008/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris