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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2023

Cassazione n. 14469/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 04F4000 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 29063/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990) e la memoria; Esaminati i motivi di ricorso, relativi al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art 62, n. 4, cod. pen.; Ritenuti i motivi inammissibili, perché generici e meramente reiterativi di argomentazioni già correttamente valutate, non essendo stato dedotto alcunchè rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano (cfr., pagg. 4 e ss.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 dicembre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 04F4000 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 29063/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990) e la memoria; Esaminati i motivi di ricorso, relativi al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art 62, n. 4, cod. pen.; Ritenuti i motivi inammissibili, perché generici e meramente reiterativi di argomentazioni già correttamente valutate, non essendo stato dedotto alcunchè rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano (cfr., pagg. 4 e ss.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023
Sentenza Cassazione n. 14469/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris