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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40042/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 455, 99, comma 2, cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato atteso che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 3-4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., avendo logicamente la Corte escluso l'applicazione dell'istituto in esame in ragione della non occasionalità del fatto di reato dedotta non solo dal numero non trascurabile di banconote sequestrate, ma anche dalla recidiva contestata all'imputato; Considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato - è manifestamente infondato in quanto, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità, essendo nel caso di specie chiaro dalla ricostruzione dei fatti che l'imputato non intendesse solo conservare e non spendere successivamente le banconote; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 455, 99, comma 2, cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato atteso che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 3-4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., avendo logicamente la Corte escluso l'applicazione dell'istituto in esame in ragione della non occasionalità del fatto di reato dedotta non solo dal numero non trascurabile di banconote sequestrate, ma anche dalla recidiva contestata all'imputato; Considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato - è manifestamente infondato in quanto, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità, essendo nel caso di specie chiaro dalla ricostruzione dei fatti che l'imputato non intendesse solo conservare e non spendere successivamente le banconote; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 40042/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris