CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021
Cassazione n. 44245/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Alessandria, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per la ricettazione di un assegno. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione sia per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente il suindicato reato, pur in difetto di risposta alle deduzioni difensive e di prova sul fatto che fosse stato l'imputato a consegnare a [OSCURATO:PERSONA] l'assegno, provento di furto, sia per non essere stata applicata l'attenuante di cui all'art. 648, cpv. c.p. 2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi privi di specificità. 2.1 n ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale, che ha passato in rassegna gli elementi probatori acquisiti, pervenendo alla conclusione che l'assegno, provento di furto, era stato consegnato dall'imputato a [OSCURATO:PERSONA] a titolo di pagamento delle spese condominiali relative a [OSCURATO:PERSONA]; "fatto questo ulteriormente confermato dalla circostanza che la compilazione del titolo di credito e la relativa sottoscrizione provengono dalla mano dell'imputato", come del resto accertato dal Consulente tecnico di ufficio dott. [OSCURATO:PERSONA]. A fronte delle argomentazioni della pronuncia impugnata le doglianze del ricorrente non sono consentite, in quanto si sviluppano sul piano del fatto e sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dal decidente di merito, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati nell'art. 606 cod. proc. pen.: il che fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso a questo giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/4/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). 2.2 Quanto all'attenuante di cui all'art. 648, cpv. c.p., la Corte territoriale, dopo avere ricardato la giurisprudenza di legittimità, la quale esclude l'attenuante in caso di ricettazione di assegni in bianco e ciò per la potenzialità del danno grave, derivante dalla loro circolazione, ha in particolare affermato che l'oggetto della ricettazione, costituito da un assegno in bianco, poi compilato e posto in circolazione, nonché l'entità non trascurabile dell'importo, indicato nel titolo di credito, e le modalità dell'azione, con cui l'assegno è stato offerto a tacitazione di una situazione debitoria, nella consapevolezza dell'inidoneità del titolo ad assolvere alla funzione di pagamento, erano elementi ostativi alla concessione dell'attenuante de qua. In tal modo il Collegio del merito ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'art. 648 cpv. c.p., si deve aver riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, complessivamente considerato, sicché fra gli elementi da prendere in considerazione vanno compresi tutti quelli previsti dall'art. 133 c.p. (Sez. VI, n. 7554 del 2 febbraio 2011, Rv 249226). 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 29 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. [OSCURATO:PERSONA];a-f>lessini D'A