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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 maggio 2022

Cassazione n. 08535/2023

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] LANCIANOcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LANCIANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ctii-k LQ_ c-0-4-kcCV3.0 re( 1-3 c--431-A-(e-Gu-c9 0-t( 6fì,uc&12_ Po [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 10 maggio 2022 il Tribunale di Lanciano ha sollevato conflitto negativo di competenza con il Giudice di Pace di Lanciano nel procedimento iscritto a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni di cui all'art.582 comma 2 cod.pen. .

Il Tribunale, preso atto della sentenza di incompetenza emessa dal Giudice di Pace di Lanciano (in data 11 novembre 2020) rileva che la condotta di lesioni per cui si procede non può dirsi connessa - ai sensi dell'art.6 del d.lgs. n.274 del 2000 - con quella di minaccia grave (di competenza del Tribunale), posto che non si tratta di reati commessi con una sola azione o omissione (concorso formale), ma di azioni autonome (duplice condotta, consumata in tempi non coincidenti).

2. Il conflitto negativo insorto va risolto affermando la competenza del Giudice di Pace di Lanciano.

Ciò in ragione del fatto che l'art.6 del d.lgs. n.274 del 2000, come rilevato dal Tribunale, limita alla ipotesi del concorso formale (azione unitaria) l'attribuzione dei reati di competenza del giudice di pace ad altro giudice e nel caso in esame si tratta di azioni distinte, al più potendo sussistere diversa ipotesi di connessione (non idonea a determinare l'attrazione di competenza).

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice di Pace di Lanciano, cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso il 9 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] LANCIANOcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LANCIANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ctii-k LQ_ c-0-4-kcCV3.0 re( 1-3 c--431-A-(e-Gu-c9 0-t( 6fì,uc&12_ Po [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 10 maggio 2022 il Tribunale di Lanciano ha sollevato conflitto negativo di competenza con il Giudice di Pace di Lanciano nel procedimento iscritto a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni di cui all'art.582 comma 2 cod.pen. . Il Tribunale, preso atto della sentenza di incompetenza emessa dal Giudice di Pace di Lanciano (in data 11 novembre 2020) rileva che la condotta di lesioni per cui si procede non può dirsi connessa - ai sensi dell'art.6 del d.lgs. n.274 del 2000 - con quella di minaccia grave (di competenza del Tribunale), posto che non si tratta di reati commessi con una sola azione o omissione (concorso formale), ma di azioni autonome (duplice condotta, consumata in tempi non coincidenti). 2. Il conflitto negativo insorto va risolto affermando la competenza del Giudice di Pace di Lanciano. Ciò in ragione del fatto che l'art.6 del d.lgs. n.274 del 2000, come rilevato dal Tribunale, limita alla ipotesi del concorso formale (azione unitaria) l'attribuzione dei reati di competenza del giudice di pace ad altro giudice e nel caso in esame si tratta di azioni distinte, al più potendo sussistere diversa ipotesi di connessione (non idonea a determinare l'attrazione di competenza). P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice di Pace di Lanciano, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 9 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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