CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021
Cassazione n. 45717/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta da! Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 febbraio 2021, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze di condanna: 1) sentenza Tribunale Roma 27.6.2009, irrevocabile dal 16.10.2009; 2) sentenza Tribunale Roma 11.10.2016, irrevocabile dal 12.2.2019; 3) sentenza Tribunale di Roma 17.3.2010, irrevocabile dal 26.10.2010. 2. Avverso detta ordinanza il difensore della condannata, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione per "vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della disciplina della continuazione; illogicità della motivazione addotta". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché affidato a motivi manifestamente infondati e, comunque, non consentiti nel presente scrutinio di legittimità. 14 Giudice dell'esecuzione, invero, non ha eluso l'obbligo motivazionale né errato nell'interpretazione delle norme giuridiche rilevanti nel caso di specie, poiché, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle regole della logica e del diritto, ha ritenuto che tra i reati di cui alle indicate sentenze non ricorressero i presupposti per l'applicabilità della disciplina della continuazione, trattandosi di reati che, seppure appartenenti alla medesima categoria dei delitti contro il patrimonio e perpetrati con modalità operative solo in parte simili, erano stati commessi in concorso con soggetti di volta in volta differenti e a danno di distinte persone offese; ha specificato che a differente conclusione non poteva giungersi esclusivamente sulla base del dato temporale e del bene giuridico offeso dai predetti reati, non potendosi attribuire a tali uniche circostanze valore dirimente né tanto meno presuntivo circa la sussistenza ab origine di un medesimo disegno criminoso e della originaria risoluzione criminosa posta a fondamento dei reati di cui trattasi. Tale valutazione che ha correttamente distinto la deliberazione criminosa unitaria, postulata dal reato continuato, dalla scelta di vita deviante con le singoli violazioni determinate da fatti o circostanze occasionali ovvero da bisogni contingenti, non è sindacabile in questa sede, sostanziandosi le censure difensive in una indebita richiesta di "rilettura" dei dati procedimentali. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] M