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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 18849/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25265/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Tibullo 10 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 970/2019 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA]- NOVA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/5/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 25265/2019 Numero sezionale 937/2022 Numero di raccolta generale 18849/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 [OSCURATO:PERSONA]: − la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione al precetto notificatole il 15/4/2014 da [OSCURATO:SOCIETA]., atto con cui quest’ultima intimava il pagamento della somma di Euro 421.479,77 a titolo di corrispettivo del contratto di compravendita stipulato per atto pubblico del 10/3/2011; l’opponente eccepiva la compensazione col proprio preteso maggior credito di Euro 520.000,00 (oltre a IVA) quale corrispettivo del contratto di collaborazione professionale del 18/10/2010; − il Tribunale di Savona respingeva l’opposizione con la sentenza n. 518 del 6/5/2015, che veniva impugnata dalla [OSCURATO:SOCIETA].; − nel corso del secondo grado di giudizio veniva dichiarato il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA].; nel prosieguo il curatore domandava la declaratoria di estinzione del processo per mancanza di una tempestiva riassunzione; − sull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. la Corte d’appello di Genova si pronunciava con la sentenza n. 970 del 28/6/2019; − per quanto qui ancora rileva, la Corte territoriale respingeva l’istanza di estinzione avanzata dalla curatela fallimentare, poiché l’insinuazione al passivo della [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva determinato la conoscenza legale dell’apertura della procedura concorsuale in capo al suo difensore nella controversia de qua; ritenendo di poter decidere la causa nel merito a seguito della rimessione in decisione ex art. 187 cod. proc. civ., la Corte genovese escludeva che, in un’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., l’appellante potesse opporre in compensazione il preteso controcredito, la cui sussistenza era stata oggetto di contestazione non manifestamente infondata; inoltre, il giudice di primo grado aveva ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA] non avesse dato prova di aver esattamente adempiuto le obbligazioni del contratto di collaborazione e che i capitoli dedotti per la prova testimoniale fossero inammissibili e, sul punto, il giudice d’appello osservava che quest’ultima statuizione non era stata censurata e che, peraltro, le richieste probatorie 2 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 25265/2019 Numero sezionale 937/2022 Numero di raccolta generale 18849/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 (nuovamente esaminate dalla Corte territoriale) erano irrilevanti, generiche e valutative; si escludeva, poi, la valenza di riconoscimento di debito attribuita dall’appellante ad un pagamento parziale (di un acconto); l’impugnazione era, infine, parzialmente accolta limitatamente all’importo delle spese di lite liquidate in primo grado, in ragione del diverso scaglione tariffario della controversia; − avverso la predetta decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, articolati in sub-motivi; − depositava controricorso, contenente ricorso incidentale (basato su un unico motivo), il [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]: − in relazione alla prima censura del ricorso principale, col primo sub-motivo (formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 187 cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello, dopo aver respinto l’ecce- zione di estinzione del processo, omesso di pronunciarsi sull’istanza di interruzione avanzata dalla [OSCURATO:SOCIETA] per l’intervenuto fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]; − col secondo sub-motivo (formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce violazione e falsa applica- zione dell’art. 187 cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello deciso nel merito la controversia sebbene il [OSCURATO:PERSONA] avesse precisato le sue conclusioni solo con riguardo all’eccezione di estinzione del pro- cesso; − col terzo sub-motivo (formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 187 cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello assunto la propria decisione sul merito della lite nonostante le richieste istruttorie avanzate dalla [OSCURATO:SOCIETA] al momento della precisazione delle conclu- sioni; 3 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 25265/2019 Numero sezionale 937/2022 Numero di raccolta generale 18849/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 − il primo sub-motivo è inammissibile, in primo luogo, perché lacu- nosamente formulato in violazione dell’art. 366 cod. proc. civ.: degli atti e dei provvedimenti richiamati nell’atto introduttivo (udienza di precisa- zione delle conclusioni del 21/11/2018; ordinanza del 20/9/2017; istanza del 18/10/2017; ordinanza del 21/10/2018) è stata omessa la trascrizione e la frammentaria esposizione del fatto processuale pre- clude a questa Corte la comprensione e l’esame della censura; − in ogni caso, la ricorrente è priva di interesse a dolersi della man- canza di un’esplicita pronuncia di interruzione, posto che l’evento inter- ruttivo ha riguardato la controparte e il processo è proseguito con la costituzione e nei confronti della curatela fallimentare, sicuramente a tanto legittimata; − il secondo sub-motivo è destituito di fondamento, sia perché di- fetta l’interesse della ricorrente a dolersi del fatto che la controparte avesse precisato le conclusioni solo in ordine all’eccezione di estinzione e non sul merito della causa, sia perché «in caso di rimessione della causa a sentenza ai sensi dell’art. 187 c.p.c. per la decisione di una questione preliminare di merito o pregiudiziale di rito, il collegio è inve- stito del potere di decisione dell’intera controversia e, in mancanza di conclusioni istruttorie, deve decidere la causa allo stato delle emergenze istruttorie eventualmente esistenti» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 17450 del 20/08/2020, Rv. 658896-01, conforme a Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20641 del 07/10/2011, Rv. 619924-01); − in riferimento al terzo sub-motivo – anch’esso infondato – non giova alla ricorrente l’inciso «in mancanza di conclusioni istruttorie» contenuto nelle menzionate decisioni di legittimità, atteso che alla man- canza può bene equipararsi, vista l’identità di ratio e comunque la piena equiparabilità del risultato, l’assenza di istanze istruttorie valutate come ammissibili e rilevanti; e, nella specie, la Corte d’appello di Genova ha esplicitamente esaminato le richieste probatorie avanzate dalla In-Ser- vice nel primo grado e ha ribadito la loro inammissibilità e irrilevanza, 4 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 25265/2019 Numero sezionale 937/2022 Numero di raccolta generale 18849/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 sicché, al momento di decidere, non sussistevano conclusioni istruttorie utilmente apprezzabili: e tanto consente di specificare ulteriormente i principi di legittimità applicati, interpretando la locuzione «in mancanza di conclusioni istruttorie» nel senso di «in mancanza o in caso di reie- zione di conclusioni istruttorie»; − ad ogni buon conto, l’asserita decisività dei mezzi istruttori non è supportata dalla loro specifica indicazione nel testo dell’atto introdut- tivo, il che incide sull’ammissibilità stessa del sub-motivo de quo; − in relazione alla seconda censura del ricorso principale, col primo sub-motivo (formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1243 cod. civ., per avere il giudice d’appello ritenuto che l’eccezione di com- pensazione giudiziale opposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] fosse inammissibile per- ché il controcredito era sub iudice, senza considerare che la stessa Corte d’appello era stata investita del suo accertamento; − col secondo sub-motivo (formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 244 cod. proc. civ. e omesso esame di fatto deci- sivo per il giudizio, per avere la Corte d’appello di Genova ribadito l’inammissibilità dei capitoli dedotti per la prova testimoniale sebbene gli stessi fossero stati correttamente formulati e nonostante la loro rile- vanza ai fini della decisione; − col terzo sub-motivo (formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce violazione e falsa appli- cazione violazione e falsa applicazione dell’art. 1988 cod. civ. e omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale escluso che il pagamento parziale (di una somma superiore a quella pattuita per l’acconto) costituisse riconoscimento dell’intero debito; − tutti i sub-motivi da ultimo indicati sono inammissibili; − il primo, infatti, non coglie la ratio decidendi della sentenza impu- gnata: il giudice d’appello ha considerato inopponibile il controcredito 5 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 25265/2019 Numero sezionale 937/2022 Numero di raccolta generale 18849/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 non già perché questo era sub iudice, ma perché ha ritenuto che nell’op- posizione all’esecuzione non possano formare oggetto di eccezione di compensazione controcrediti contestati ed a meno che la contestazione non sia manifestamente infondata, circostanza esclusa dalla Corte ge- novese con valutazione non attinta da valida doglianza; in ogni caso, la confermata statuizione sulla mancata dimostrazione, da parte dell’ap- pellante, dell’esecuzione delle obbligazioni poste a fondamento del cre- dito opposto supera la censura, limitata ai profili di ammissibilità dell’ec- cezione; − col secondo sub-motivo, per contrastare la decisione sul merito del controcredito (reputato insussistente), la ricorrente prospetta che i propri capitoli di prova erano stati correttamente formulati ai sensi dell’art. 244 cod. proc. civ. e che gli stessi, non ammessi, erano decisivi: oltre all’evidente insuperabile lacuna dell’atto introduttivo – che detti capitoli di prova omette di riportare – si osserva che la Corte d’appello ha singolarmente e dettagliatamente esaminato le richieste istruttorie e ha concluso per la loro inammissibilità o irrilevanza con un giudizio che – come ammette la stessa [OSCURATO:SOCIETA] (richiamando Cass., Sez. 1, Sen- tenza n. 2201 del 31/01/2007, Rv. 594920-01) – «costituisce apprez- zamento di merito non suscettibile di sindacato in sede di giudizio di cassazione se correttamente motivato»; e, nella specie, non è evidente alcuna ipotesi di non correttezza di tale motivazione; − col terzo sub-motivo – anche a prescindere dal rilievo che esso non ottempera ai requisiti di contenuto-forma prescritti dall’art. 366 cod. proc. civ., posto che del menzionato contratto non è stata eseguita alcuna trascrizione – si censura l’apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito prospettando una diversa interpretazione degli accordi contrattuali e una differente valenza del pagamento parziale compiuto, oltretutto in violazione dei principi elaborati da questa Corte in tema di ermeneutica contrattuale; 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 5 maggio 2022.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) 8 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25265/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Tibullo 10 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 970/2019 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA]- NOVA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/5/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 25265/2019 Numero sezionale 937/2022 Numero di raccolta generale 18849/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 [OSCURATO:PERSONA]: − la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione al precetto notificatole il 15/4/2014 da [OSCURATO:SOCIETA]., atto con cui quest’ultima intimava il pagamento della somma di Euro 421.479,77 a titolo di corrispettivo del contratto di compravendita stipulato per atto pubblico del 10/3/2011; l’opponente eccepiva la compensazione col proprio preteso maggior credito di Euro 520.000,00 (oltre a IVA) quale corrispettivo del contratto di collaborazione professionale del 18/10/2010; − il Tribunale di Savona respingeva l’opposizione con la sentenza n. 518 del 6/5/2015, che veniva impugnata dalla [OSCURATO:SOCIETA].; − nel corso del secondo grado di giudizio veniva dichiarato il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA].; nel prosieguo il curatore domandava la declaratoria di estinzione del processo per mancanza di una tempestiva riassunzione; − sull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. la Corte d’appello di Genova si pronunciava con la sentenza n. 970 del 28/6/2019; − per quanto qui ancora rileva, la Corte territoriale respingeva l’istanza di estinzione avanzata dalla curatela fallimentare, poiché l’insinuazione al passivo della [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva determinato la conoscenza legale dell’apertura della procedura concorsuale in capo al suo difensore nella controversia de qua; ritenendo di poter decidere la causa nel merito a seguito della rimessione in decisione ex art. 187 cod. proc. civ., la Corte genovese escludeva che, in un’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., l’appellante potesse opporre in compensazione il preteso controcredito, la cui sussistenza era stata oggetto di contestazione non manifestamente infondata; inoltre, il giudice di primo grado aveva ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA] non avesse dato prova di aver esattamente adempiuto le obbligazioni del contratto di collaborazione e che i capitoli dedotti per la prova testimoniale fossero inammissibili e, sul punto, il giudice d’appello osservava che quest’ultima statuizione non era stata censurata e che, peraltro, le richieste probatorie 2 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 25265/2019 Numero sezionale 937/2022 Numero di raccolta generale 18849/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 (nuovamente esaminate dalla Corte territoriale) erano irrilevanti, generiche e valutative; si escludeva, poi, la valenza di riconoscimento di debito attribuita dall’appellante ad un pagamento parziale (di un acconto); l’impugnazione era, infine, parzialmente accolta limitatamente all’importo delle spese di lite liquidate in primo grado, in ragione del diverso scaglione tariffario della controversia; − avverso la predetta decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, articolati in sub-motivi; − depositava controricorso, contenente ricorso incidentale (basato su un unico motivo), il [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]: − in relazione alla prima censura del ricorso principale, col primo sub-motivo (formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 187 cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello, dopo aver respinto l’ecce- zione di estinzione del processo, omesso di pronunciarsi sull’istanza di interruzione avanzata dalla [OSCURATO:SOCIETA] per l’intervenuto fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]; − col secondo sub-motivo (formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce violazione e falsa applica- zione dell’art. 187 cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello deciso nel merito la controversia sebbene il [OSCURATO:PERSONA] avesse precisato le sue conclusioni solo con riguardo all’eccezione di estinzione del pro- cesso; − col terzo sub-motivo (formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 187 cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello assunto la propria decisione sul merito della lite nonostante le richieste istruttorie avanzate dalla [OSCURATO:SOCIETA] al momento della precisazione delle conclu- sioni; 3 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 25265/2019 Numero sezionale 937/2022 Numero di raccolta generale 18849/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 − il primo sub-motivo è inammissibile, in primo luogo, perché lacu- nosamente formulato in violazione dell’art. 366 cod. proc. civ.: degli atti e dei provvedimenti richiamati nell’atto introduttivo (udienza di precisa- zione delle conclusioni del 21/11/2018; ordinanza del 20/9/2017; istanza del 18/10/2017; ordinanza del 21/10/2018) è stata omessa la trascrizione e la frammentaria esposizione del fatto processuale pre- clude a questa Corte la comprensione e l’esame della censura; − in ogni caso, la ricorrente è priva di interesse a dolersi della man- canza di un’esplicita pronuncia di interruzione, posto che l’evento inter- ruttivo ha riguardato la controparte e il processo è proseguito con la costituzione e nei confronti della curatela fallimentare, sicuramente a tanto legittimata; − il secondo sub-motivo è destituito di fondamento, sia perché di- fetta l’interesse della ricorrente a dolersi del fatto che la controparte avesse precisato le conclusioni solo in ordine all’eccezione di estinzione e non sul merito della causa, sia perché «in caso di rimessione della causa a sentenza ai sensi dell’art. 187 c.p.c. per la decisione di una questione preliminare di merito o pregiudiziale di rito, il collegio è inve- stito del potere di decisione dell’intera controversia e, in mancanza di conclusioni istruttorie, deve decidere la causa allo stato delle emergenze istruttorie eventualmente esistenti» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 17450 del 20/08/2020, Rv. 658896-01, conforme a Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20641 del 07/10/2011, Rv. 619924-01); − in riferimento al terzo sub-motivo – anch’esso infondato – non giova alla ricorrente l’inciso «in mancanza di conclusioni istruttorie» contenuto nelle menzionate decisioni di legittimità, atteso che alla man- canza può bene equipararsi, vista l’identità di ratio e comunque la piena equiparabilità del risultato, l’assenza di istanze istruttorie valutate come ammissibili e rilevanti; e, nella specie, la Corte d’appello di Genova ha esplicitamente esaminato le richieste probatorie avanzate dalla In-Ser- vice nel primo grado e ha ribadito la loro inammissibilità e irrilevanza, 4 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 25265/2019 Numero sezionale 937/2022 Numero di raccolta generale 18849/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 sicché, al momento di decidere, non sussistevano conclusioni istruttorie utilmente apprezzabili: e tanto consente di specificare ulteriormente i principi di legittimità applicati, interpretando la locuzione «in mancanza di conclusioni istruttorie» nel senso di «in mancanza o in caso di reie- zione di conclusioni istruttorie»; − ad ogni buon conto, l’asserita decisività dei mezzi istruttori non è supportata dalla loro specifica indicazione nel testo dell’atto introdut- tivo, il che incide sull’ammissibilità stessa del sub-motivo de quo; − in relazione alla seconda censura del ricorso principale, col primo sub-motivo (formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1243 cod. civ., per avere il giudice d’appello ritenuto che l’eccezione di com- pensazione giudiziale opposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] fosse inammissibile per- ché il controcredito era sub iudice, senza considerare che la stessa Corte d’appello era stata investita del suo accertamento; − col secondo sub-motivo (formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 244 cod. proc. civ. e omesso esame di fatto deci- sivo per il giudizio, per avere la Corte d’appello di Genova ribadito l’inammissibilità dei capitoli dedotti per la prova testimoniale sebbene gli stessi fossero stati correttamente formulati e nonostante la loro rile- vanza ai fini della decisione; − col terzo sub-motivo (formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce violazione e falsa appli- cazione violazione e falsa applicazione dell’art. 1988 cod. civ. e omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale escluso che il pagamento parziale (di una somma superiore a quella pattuita per l’acconto) costituisse riconoscimento dell’intero debito; − tutti i sub-motivi da ultimo indicati sono inammissibili; − il primo, infatti, non coglie la ratio decidendi della sentenza impu- gnata: il giudice d’appello ha considerato inopponibile il controcredito 5 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 25265/2019 Numero sezionale 937/2022 Numero di raccolta generale 18849/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 non già perché questo era sub iudice, ma perché ha ritenuto che nell’op- posizione all’esecuzione non possano formare oggetto di eccezione di compensazione controcrediti contestati ed a meno che la contestazione non sia manifestamente infondata, circostanza esclusa dalla Corte ge- novese con valutazione non attinta da valida doglianza; in ogni caso, la confermata statuizione sulla mancata dimostrazione, da parte dell’ap- pellante, dell’esecuzione delle obbligazioni poste a fondamento del cre- dito opposto supera la censura, limitata ai profili di ammissibilità dell’ec- cezione; − col secondo sub-motivo, per contrastare la decisione sul merito del controcredito (reputato insussistente), la ricorrente prospetta che i propri capitoli di prova erano stati correttamente formulati ai sensi dell’art. 244 cod. proc. civ. e che gli stessi, non ammessi, erano decisivi: oltre all’evidente insuperabile lacuna dell’atto introduttivo – che detti capitoli di prova omette di riportare – si osserva che la Corte d’appello ha singolarmente e dettagliatamente esaminato le richieste istruttorie e ha concluso per la loro inammissibilità o irrilevanza con un giudizio che – come ammette la stessa [OSCURATO:SOCIETA] (richiamando Cass., Sez. 1, Sen- tenza n. 2201 del 31/01/2007, Rv. 594920-01) – «costituisce apprez- zamento di merito non suscettibile di sindacato in sede di giudizio di cassazione se correttamente motivato»; e, nella specie, non è evidente alcuna ipotesi di non correttezza di tale motivazione; − col terzo sub-motivo – anche a prescindere dal rilievo che esso non ottempera ai requisiti di contenuto-forma prescritti dall’art. 366 cod. proc. civ., posto che del menzionato contratto non è stata eseguita alcuna trascrizione – si censura l’apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito prospettando una diversa interpretazione degli accordi contrattuali e una differente valenza del pagamento parziale compiuto, oltretutto in violazione dei principi elaborati da questa Corte in tema di ermeneutica contrattuale; 6 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 25265/2019 Numero sezionale 937/2022 Numero di raccolta generale 18849/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 − la terza censura del ricorso principale (formulata ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello mancato di compensare le spese del grado, nonostante il rigetto dell’ec- cezione di estinzione del giudizio avanzata dalla curatela fallimentare; − anche tale motivo è inammissibile, sia perché non si ha alcun di- ritto alla compensazione delle spese processuali, sia perché la valuta- zione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui quelle spese debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discre- zionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legitti- mità, se – come nella specie – correttamente motivato, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 30592 del 20/12/2017, Rv. 646611-01); − non occorre, infine, illustrare ed esaminare la censura avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] col ricorso incidentale, posto che questo è tardivo e, come tale, inammissibile: infatti, il ricorso principale è stato notificato il 5-20/8/2019 e il ricorso incidentale è stato notificato il 10/10/2019, oltre il termine prescritto dagli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., non so- speso nel mese di agosto, trattandosi di opposizione esecutiva; − in ragione della reciproca soccombenza, si dispone la compensa- zione integrale delle spese del giudizio di legittimità; − va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte della ricorrente, sia da parte del contro- ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge 24 di- cembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo uni- ficato, in misura pari a quello previsto (e ove dovuto), rispettivamente, per il ricorso e per il ricorso incidentale, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13; 7 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 25265/2019 Numero sezionale 937/2022 Numero di raccolta generale 18849/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 p. q. m. la Corte rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa le spese del giudizio di cassazione; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello versato per il ricorso incidentale a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 5 maggio 2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) 8 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e
Sentenza Cassazione n. 18849/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris