CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 gennaio 2023
Cassazione n. 05688/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26771/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].SA.M –[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata pressolo studio di quest’ultimo in Palermo , via Messina n. 4 , e presso il domicilio digitale PEC dello stesso avvocato [OSCURATO:EMAIL], giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Sicilian. 24/12/ 20 , depositata il 9.01.2020 . Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nell ’udienza pubblicadel 26 gennaio 2023; Oggetto: Tributi - Accertamento–Ordinanza interlocutoria Dato atto del deposito, in data 23 gennaio 2023, nell'interesse della contribuente, di istanza di sospensione del giudizio ex art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022, su cui il Pubblico Ministero esprime parere favorevole. [OSCURATO:PERSONA] La CTP di Palermo rigettava il ricorso propost o dall’associazione CESAM avverso l’ avvis o di accertamento, per imposte dirette e IVA, relativo a ll’anno 2010, con il quale era stato rideterminato il suo reddito, previo disconoscimento della sua natura associativa e la qualificazione della sua attività come commerciale, a seguito dell’accertamento di alcune irregolarità contabilie di gestione. Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR della Sicilia rigettava l’appello proposto dall’associazione; -contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassa zione la contribuente, affidato asette motivi , illustrati con memoria ; -l’Agenzia resiste va con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo, la contribuente deduce la violazione e /o falsa applicazione degli artt. 143, commi 1 e 3, e 148 TUIR, 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto legittimo l’accertamento del reddito d’impresa, limitandosi a rilevare l’insussistenza delle condizioni per applicare norme agevolative mai invocate dalla ricorrente e omettendo di applicare la disciplina del reddito d’impresa propria degli enti non commerciali, invertendo indebitamente l’onere della prova con riguardo agli elementi essenziali di detta disciplina; - c on il secondo motivo, l amenta l ’omesso esame circa fatti decisivi ai fini del giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., in relazione all’esatta configurazione del rapporto giuridico fra la ricorrente e la Regione Siciliana relativamente ai corsi di formazione svolti dall’associazione, con riguardo alla natura e al titolo delle somme erogate dall’Amministrazione regionale, che escludevano la corrispettività e i presupposti per la configurazione di un’attività commerciale imputabile ai sensi dell’articolo 143 TUIR; - c on il terzo motivo, deduce la violazione e /o falsa applicazione degli artt. 143, commi 1 TUIR e 2697 cod. civ., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenutosussistente di un a specifica organizzazione , distinta rispetto a quella utilizzata per le finalità istituzionali dell’associazione; -con il quarto motivo, lamenta l ’omesso esame circa fatti decisivi ai fini del giudizio,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., riproponendo sotto altro profilo la stessa censura mossa con il terzo motivo; - c on il quinto motivo, deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 118 disp. att. cod. proc. civ., e del correlato principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato o comunque per mancanza assoluta di motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., con riferimento all’omessa pronuncia sui motivi dedotti dalla ricorrente in ordine all’infondatezza e all’illegittimità del procedimento di determinazione del quantum del reddito d’impresa accertato; - c on il sesto motivo, deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 118 disp. att. cod. proc. civ., e del correlato principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato o comunque per mancanza assoluta di motivazione,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., con riferimento all’omessa pronuncia sui motivi dedotti dalla ricorrente in ordine all’infondatezza e all’illegittimità della pretesa impositiva e sanzionatoria in materia di IVA;- c on il settimo motivo, lamenta l ’omesso esame circa fatti decisivi ai fini del giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., con riguardo alle deduzioni operate dalla ricorrente per rilevare la parziale infondatezza ed illegittimità della pretesa impositiva e sanzionatorie espressa in materia di Iva, in ragione della parziale e non totale fruizione della maggiore eccedenza di imposta dichiarata e della sopravvenuta rinuncia alla quota di detta maggiore eccedenza che non fosse stata già consumata per compensazione orizzontale; - i n via preliminare, occorre rilevare che la contribuent e ha depositato in data 23.01.2023, con modalità telematiche, la richiesta di sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025, in vigore dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), dichiarando di volersi avvalere della prevista procedura di definizione agevolata delle controversie fiscali; -l 'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546» ; - l 'art. 1, comma 197, della legge cit. stabilisce che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata» ; - i n presenza dei presupposti per accedere alla definizione agevolata della lite pendente, l’istanza di sospensione merita accoglimento, sicchè il giudizio va sospeso fino alla scadenza del termine di cui all’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 (10 luglio 2023) e la causa va rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte sospende il giudizio fino al 10 luglio 2023 ai sensi dell’