CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 14948/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado dellaSicilia n. 9895/2022 depositata il 22/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La presente vicenda processuale prende le mosse dall’impugnazioneda parte [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso direttifica e liquidazione di imposta di registro e di imposte ipocatastali concui l’Agenzia delle Entrate rideterminava il valore del terreno oggetto dicompravendita, a rogito del [OSCURATO:PERSONA], registrato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], daldichiarato valore di Euro 20.700,00 ad Euro 75.600,00.2. [OSCURATO:PERSONA] di Catania accoglievaNumero registro generale 11825/2023Numero sezionale 3291/2026Numero di raccolta generale 14948/2026Data pubblicazione 19/05/2026parzialmente il ricorso, rideterminando il valore del terreno in Euro44.135,00. In particolare, rilevata la natura non edificatoria delle particelle1586 e 1587, confermava il prezzo di acquisto in atti di euro 11.935 (mq.1.085 X €. 11,00/mq), rivedendo invece il valore delle restanti particellesecondo le stime dell’Ufficio, in esito alle quali perveniva al risultato dieuro 32.200,00 (mq 805X€. 40,00/mq).3. Avverso siffatta pronuncia i contribuenti proponevano appello che laCorte di Giustizia Tributaria (CGT) di 2° grado della Sicilia accoglieva,annullando l’avviso opposto.4. L’ADE ricorre in cassazione avverso la decisione di secondo grado,affidandosi ad un unico motivo.5. Resistono i contribuenti che hanno depositato controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo proposto, la ricorrente lamenta, in relazioneall'articolo 360 primo comma n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 51 e 52 del d.P.R. 26.04.1986, n. 131 e successivemodificazioni, degli artt.8 e 9 della legge 1150/1942, dell’art. 39 legge142/1990 e delle disposizioni della Legge Regione Sicilia 71/1978 e15/1991, sostenendo che la GCT avesse errato nell’annullare l’attoimpugnato ritenendo che il [OSCURATO:PERSONA] del Comune, overisultava ubicato il tratto di terreno oggetto di compravendita, fosse statoapprovato già nel 2007, con la delibera di adozione del Commissario adActa..1.1. Il motivo è infondato.1.2. In punto di fatto, la CGT ha accertato che con l’atto del [OSCURATO:PERSONA] n.1/07 del 22 febbraio 2007 (ossia in data antecedente all’atto dicompravendita oggetto di tassazione) è stato adottato il nuovo strumentourbanistico del Comune di Trecastagni che prevede, in relazione alla zonain cui ricadono gli immobili oggetto della compravendita, il mutamentodella destinazione urbanistica, da area edificabile (zona D-2 insediamentiNumero registro generale 11825/2023Numero sezionale 3291/2026Numero di raccolta generale 14948/2026Data pubblicazione 19/05/2026produttivi industriali), a fascia di rispetto aree boschive (zona E1.2).1.3. Ciò premesso in punto di fatto, la questione di diritto di cui èinvestiva la Corte attraverso il motivo in esame consiste nell’accertare se,ai fini della determinazione del valore dei cespiti oggetto di tassazione,debba considerarsi la data in cui è stato adottato dal Comune il nuovostrumento urbanistico che prevede il mutamento della destinazione, comeritenuto dalla CGT, oppure se si debba prendere in considerazione la data(successiva) in cui esso entra in vigore con le relative prescrizioni ivicontenute, ossia decorsi quindici giorni dalla pubblicazione in G.U. delladelibera con cui la Regione approva il nuovo strumento urbanisticocomunale, come invece sostenuto dalla ricorrente.1.4. Con la conseguenza che si propendesse per la prima soluzione sidovrebbe considerare il mutamento di destinazione già idoneo a produrre isuoi effetti sulla determinazione valore dei beni compravenduti ai finidell’applicazione dell’imposta di registro dell’atto posto in esseresuccessivamente ad esso; al contrario, esso non sarebbe rilevante a talfine, qualora la data di entrata in vigore del nuovo strumento urbanisticofosse successiva alla conclusione dell’atto tassato.1.5. Orbene, questa Corte ha già dato la soluzione a tale questione (vediCass.n.32623/2021, Cass.n.11182/2014, Cass.n.27077/2014, Cass.SS.UU. 25505/2006), a cui il Collegio intende dare continuità.1.6. In particolare, si è affermato che il d.l. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36,comma 2, convertito con modificazioni in L. 4 agosto 2006, n. 248stabilisce (per quanto interessa) che ai fini dell'imposta di registrol'edificabilità di un'area va desunta dalla qualificazione attribuita nel pianoregolatore generale adottato dal Comune, indipendentementedall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione distrumenti urbanistici attuativi e che, come questa Corte ha più volteprecisato la disposizione "è norma d'interpretazione autentica, che haportata retroattiva e valenza generale, per cui si applica anche alleNumero registro generale 11825/2023Numero sezionale 3291/2026Numero di raccolta generale 14948/2026Data pubblicazione 19/05/2026fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore" (tra altre, Cass. n.27077/2014 anche sulla scia di Corte Costituzionale ordinanza n. 41/2008confermata da Corte Costituzionale n. 266/2008).1.7. Del resto, la ratio della disposizione va chiaramente individuatanell’immediato riverbero sul valore venale dei beni oggetto degli attitassati, derivante dalla previsione del mutamento di destinazioneurbanistica della zona in cui essi insistono, connessa alla mera adozioneda parte del Comune di un nuovo strumento urbanistico che lo preveda,specie nel caso di perdita della vocazione edificatoria che produce i suoieffetti negativi sul valore dei beni già prima dell’entrata in vigore dellostrumento urbanistico all’esito dell’approvazione regionale e della relativapubblicazione in G.U..1.8. Nel caso di specie, la CGT ha fatto buon governo di tali principiritenendo correttamente che, al fine di verificare la sussistenza o menodella vocazione edificatoria dei terreni in questione in funzione delladeterminazione del loro valore ai fini della tassazione, si debbaconsiderare, non la data di entrata in vigore dello strumento urbanistico,bensì la data del provvedimento con cui il Commissario ad acta con ladelibera n.1/07 del 22/2/2007 -pacificamente antecedente allacompravendita oggetto dell’avviso di liquidazione impugnato- ha adottatoil nuovo strumento urbanistico del Comune di Trecastagni che prevede,per l’appunto, il mutamento della destinazione urbanistica della zona in cuiricadono i terreni oggetto del rogito, da area a vocazione edificatoria afascia di rispetto di aree boschive, ritenendo, in definitiva, corretto ilvalore originariamente dichiarato dalle parti nell’atto. Il che si pone inlinea con quanto sopra esposto in diritto, in considerazione dell’immediatoriverbero sul valore dei cespiti derivante dalla perdita della vocazioneedificatoria prevista dalla precedente destinazione urbanistica della zona incui gli stessi ricadono.1.9. Da ciò discende l’infondatezza del motivo.Numero registro generale 11825/2023Numero sezionale 3291/2026Numero di raccolta generale 14948/2026Data pubblicazione 19/05/20262. In definitiva, il ricorso va rigettato.3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.4. Si esclude la sussistenza dei presupposti per il raddoppio delcontributo unificato, in applicazione del principio, ripetutamente affermatoda questa Corte, secondo cui, nei casi di impugnazione respintaintegralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo diversare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, neltesto introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/2012, un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione neiconfronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismodella prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte etasse che gravano sul processo (tra le tante: Cass., 1778/2016;2615/2022; 3314/2022; 3814/2022; 3831/2022; 19747/2022;29956/2023; 26720/2024). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti,delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.410,00per compenso, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spesegenerali e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 17/4/2026.[OSCURATO:PERSONA]