CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37538/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 4 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità, ai-ticolato in fatto, e reiterativo dei motivi di appello, senza critiche specifiche di legittimità alla sentenza impugnata. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità sulla responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 256, bis d. Igs. 152/2006. 2. la Corte di appello evidenzia la diretta visione della PG dell'incendio, dei rifiuti (tra i quali dei pannelli di autovettura); sull'errore ex art. 5 cod. pen. la decisione correttamente rileva che nessun errore inevitabile sussiste, con applicazione corretta della giurisprudenza sul punto di questa Corte di Cassazione: "L'ignoranza della legge penale scusa l'autore dell'illecito qualora sia inevitabile, e quindi incolpevole, facendo venir meno l'elemento soggettivo del reato, anche se contravvenzionale. Tale condizione deve ritenersi sussistente per il cittadino comune, soprattutto se sfornito di specifiche competenze, allorché egli abbia assolto il dovere di conoscenza con l'ordinaria diligenza attraverso la corretta utilizzazione dei mezzi di informazione, di indagine e di ricerca dei quali disponga. (Fattispecie concernente la riconducibilità alla categoria delle armi di un apparecchio che trasmette impulsi elettrici). (V. Corte cost., 23 marzo 1988 n. 364)" (Sez. 1, Sentenza n. 25912 del 18/12/2003 Ud. (dep. 09/06/2004) Rv. 228235 - 01). 2. Anche sulla particolare tenuità del fatto la decisione correttamente rileva come la relativa vastità dell'incendio ed il fumo cagionato non possono far ritenere di particolare tenuità il fatto, in considerazione dell'offesa all'ambiente. 3. Anche sulla richiesta di derubricazione (il terzo motivo) la decisione risulta adeguatamente motivata rilevando la specialità della norma applicata, l'art. 256 bis citato (in considerazione dell'incendio ai rifiuti), sulla generica previsione dell'art. 674 cod. pen. 4. Sulla sospensione condizionale della pena (il quarto motivo) la sentenza rileva i precedenti penali del ricorrente anche se datati e con la riabilitazione del ricorrente "non è possibile formulare un giudizio prognostico favorevole sull'astensione dalla commissione di altri reati. Il ricorso, su questi punti, del resto, è estremamente generico e si limita a ritenere un vizio della motivazione della sentenza impugnata, reiterando, peraltro, le motivazioni dell'appello senza nessuna critica specifica, di legittimità, alla decisione impugnata, che ha adeguatamente motivato su tutti i profili dell'appello. È inammissibile il ricorso per Cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 26060801). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della C