CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19498/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2020 del TRIBUNALE di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la rifusione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 9 ottobre 2020 dal Giudice monocratico del Tribunale di Trent°i che ha confermato la decisione del Giudice di pace della stessa città che aveva condannato — anche a fini civili — [OSCURATO:PERSONA] per lesioni personali volontarie ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia, facendo precedere all'illustrazione dei singoli motivi di ricorso una premessa in cui ha rappresentato che, per lesioni portate all'imputato dall'odierna persona offesa nel medesimo contesto, quest'ultima aveva patteggiato la pena. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e mancanza della motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità dell'imputato. La motivazione sarebbe meramente apparente e, pertanto, non osterebbe all'ammissibilità del ricorso la disposizione di cui all'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. Il Tribunale non avrebbe esplicitato in nessun modo l'iter logico seguito nel confermare il giudizio di colpevolezza di Addario, affidandosi a mere locuzioni apodittiche e di stile. Non sarebbe ammissibile una motivazione per relationem rispetto alla sentenza di primo grado quando vi sono motivi di appello con cui confrontarsi. I motivi a seguire — precisa il ricorrente — sono riproduttivi di quelli di appello nella misura in cui la motivazione del Tribunale li ha completamente bypassati. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e omessa motivazione circa la scriminante della legittima difesa. I fatti di causa hanno ad oggetto una colluttazione tra imputato e persona offesa, per cui quest'ultima ha patteggiato la pena per lesioni aggravate dall'uso di un'arma impropria. La motivazione era sostanzialmente mancante, laddove il Tribunale si era limitato ad affermare che "nessun fondamento merita la eccepita sussistenza dell'art. 52 c.p. per difetto dei necessari presupposti". Nell'atto di appello, l'imputato aveva precisato che nessun teste aveva assistito all'inizio della colluttazione, per cui nessuno aveva visto chi effettivamente aveva dato inizio alla stessa e chi, invece, si era solo difeso, il che avrebbe generato un dubbio rilevante ex art. 530, comma 3, cod. proc. pen. Su questa censura il Tribunale nulla ha osservato. Nella sentenza di primo grado il Giudice di pace non aveva esaminato il ruolo del Farouk nella vicenda. 2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e mancanza della motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62, nn. 2) e 5), cod. pen., oggetto di specifico motivo di appello. Poiché vi era stata una colluttazione in cui entrambi avevano riportato lesioni, potevano esservi sia i presupposti della provocazione che quelli del fatto doloso dell'offeso. Il Tribunale aveva taciuto sul punto. 2.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, reputato eccessivo perché, a fronte di un minimo edittale di 516 euro, era stata pronunziata condanna a 700 euro di multa. Anche in questo caso la motivazione era apparente, limitandosi ad affermare che la sentenza di primo grado appare adeguata anche in ordine al trattamento sanzionatorio.2.5. Il quinto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e mancanza della motivazione quanto al risarcimento del danno. Anche su questo aspetto la motivazione era meramente apparente e trascurava quanto dedotto nell'atto di appello, secondo cui era applicabile il disposto dell'art. 1277 cod. civ. sul concorso di colpa del danneggiato. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata giacché la motivazione resa dal Tribunale sarebbe meramente apparente. 4. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, oltre ad essere ammissibile, è fondato, dal momento che il Tribunale ha reso una sentenza che reca una motivazione apparente siccome meramente assertiva, sia sulla responsabilità del ricorrente che sull'insussistenza dei presupposti della legittima difesa, per poi trascurare completamente gli altri motivi di appello sulle attenuanti, sulla quantificazione della pena e sulla quantificazione del risarcimento del danno. L'assertività della motivazione della sentenza impugnata tanto più si apprezza — in negativo, naturalmente — in quanto si valutano i motivi di appello, che avevano posto specifiche questioni, cui il giudicante di secondo grado si è limitato. a controbattere — quando ha risposto — affermando che, le dichiarazioni dei testi avevano permesso di ricostruire il fatto, che vi era la prova della penale responsabilità dell'imputato e che difettavano i presupposti di cui all'art. 52 cod. pen., senza riempire di contenuti queste affermazioni che avrebbero dovuto costituire solo la conclusione di un percorso ragionato a dialettico con le questioni poste nel gravame di merito. Dal canto suo, la sentenza di primo grado non aveva fornito argomentazioni solide sui temi trascurati e, anzi, aveva completamente pretermesso un dato di fatto di rilievo altamente significativo, vale a dire che la persona offesa aveva patteggiato la pena per l'aggressione all'imputato avvenuta nello stesso contesto, il che metteva in gioco i temi della legittima difesa, quello delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 nn. 2) e 5) e della riduzione del risarcimento del danno. Peraltro i testi citati non avevano fornito indicazioni su chi avesse iniziato la lite, il che non consente di trovare neanche nella decisione di prime cure le risposte agli interrogativi dell'imputato in ordine al tema della legittima difesa.Ne consegue un'apparenza motivazionale della sentenza di appello che si risolve nella violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590, che ha sviluppato gli insegnamenti di Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611), il che, in primo luogo, consente di prescindere dallo sbarramento posto dall'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 1 in secondo luogo, impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per consentire al Giudice di appello di adempiere al proprio dovere di dare risposta a tutti i motivi di appello. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trento in diversa persona fisica. Così deciso il 28/2/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] B rrelli CORTE DI CASSAZIONE