CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 luglio 2025
Cassazione n. 33815/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza pronunciata in data 14/05/2025 dal Tribunale di Lecco; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano"; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Lecco, ha applicato all'imputato, ritenendola congrua, la pena concordata dalle parti. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, articolando un unico motivo di doglianza, con il quale ha dedotto vizio di motivazione per non avere, il Tribunale di Lecco, indicato i motivi per i quali aveva ritenuto di non applicare l'art. 129 cod. proc. pen..3. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.. 3.1 Questa Corte ha avuto occasione di puntualizzare che «la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102-01); evenienza peraltro dedotta nel ricorso in esame in modo de tutto generico ed apodittico. 4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, in Roma il 9 luglio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] IL 15 OTT. 2025 I