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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 03738/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 del TRIBUNALE di NAPOLI(-dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Considerato che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di cui all'art. 582 cod. pen., meglio descritto in imputazione, la pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando, con un solo motivo, la violazione degli artt. 129 e 444 cod. proc. pen.; Considerato che l'unico motivo proposto — con cui il ricorrente contesta la mancata pronuncia ex art. 129 cod. pen. — è inammissibile, atteso che l'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr. tra le ultime, Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337); il richiamato intervento normativo ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, che non sono oggetto della presente impugnazione; Considerato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 08/11/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 del TRIBUNALE di NAPOLI(-dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Considerato che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di cui all'art. 582 cod. pen., meglio descritto in imputazione, la pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando, con un solo motivo, la violazione degli artt. 129 e 444 cod. proc. pen.; Considerato che l'unico motivo proposto — con cui il ricorrente contesta la mancata pronuncia ex art. 129 cod. pen. — è inammissibile, atteso che l'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr. tra le ultime, Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337); il richiamato intervento normativo ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, che non sono oggetto della presente impugnazione; Considerato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08/11/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 03738/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris