CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 1978
Cassazione n. 02382/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/10/1978 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 624-bis, 625, gomma 1, n. 2. cod. pen.; considerato che le censure articolate nel corpo del ricorso sub specie della violazione della legge penale e processuale e del vizio di motivazione (adducendo segnatamente l'omessa disamina dei motivi di appello, il travisamento della prova, la violazione del canone della condanna oltre ogni ragionevole dubbio) sono del tutto generiche sia poiché non specificano le doglianze prospettate con il gravame che sarebbero state disattese (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02; cfr. pure Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01), sia perché - lungi dal denunciare compiutamente un travisamento della prova - prospettano irritualrnente in questa sede di legittimità un diverso apprezzamento deli fatto e censurano apoditticamente l'attribuzione di attendibilità alla persona offesa (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 01; cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilit:à dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i