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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 1969

Cassazione n. 24655/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Trieste, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 494 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, non essendo stata provata l'induzione in errore del destinatario della falsa indicazione di identità - e il secondo motivo di ricorso - che invoca l'applicazione della disciplina della continuazione con altro reato, già definitivamente giudicato - sono indeducibili, in quanto afferenti a profili non offerti alla valutazione della Corte territoriale e davanti al giudice di legittimità non possono essere sollevate questioni sulle quali il giudice di appello non si sia pronunciato, perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 26721 del 26/04/2023, Bevilacqua, Rv. 284768); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQ P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] tanislao Scarlini DEPOSITATA N CANCELLERIA ' E2 6/2026 11 diziatiO Sue

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Trieste, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 494 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, non essendo stata provata l'induzione in errore del destinatario della falsa indicazione di identità - e il secondo motivo di ricorso - che invoca l'applicazione della disciplina della continuazione con altro reato, già definitivamente giudicato - sono indeducibili, in quanto afferenti a profili non offerti alla valutazione della Corte territoriale e davanti al giudice di legittimità non possono essere sollevate questioni sulle quali il giudice di appello non si sia pronunciato, perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 26721 del 26/04/2023, Bevilacqua, Rv. 284768); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQ P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] tanislao Scarlini DEPOSITATA N CANCELLERIA ' E2 6/2026 11 diziatiO Sue
Sentenza Cassazione n. 24655/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris