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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 17353/2026

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dita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma, in sede dirinvio, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Roma del 13 novembre2023 ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di OrlandoRilevato che con il ricorso, in due motivi, si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena e alla determinazione dellastessa;Rilevato che le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio sonomanifestamente infondate in quanto il giudice d’appello, con il riferimento ai moltepliciprecedenti penali, ha dato adeguato conto delle ragioni poste a fondamento del diniego dellasostituzione della pena e, comunque, richiamando il numero dei titoli contraffatti e lemodalità della condotta, ha reso conto del corretto esercizio del potere discrezionalericonosciuto al giudice penale nella determinazione della pena e tale conclusione, apparelogica e coerente e non è quindi sindacabile in questa sede (Sez.

Un. n. 12602 del17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01);Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma, in sede dirinvio, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Roma del 13 novembre2023 ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di OrlandoRilevato che con il ricorso, in due motivi, si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena e alla determinazione dellastessa;Rilevato che le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio sonomanifestamente infondate in quanto il giudice d’appello, con il riferimento ai moltepliciprecedenti penali, ha dato adeguato conto delle ragioni poste a fondamento del diniego dellasostituzione della pena e, comunque, richiamando il numero dei titoli contraffatti e lemodalità della condotta, ha reso conto del corretto esercizio del potere discrezionalericonosciuto al giudice penale nella determinazione della pena e tale conclusione, apparelogica e coerente e non è quindi sindacabile in questa sede (Sez. Un. n. 12602 del17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01);Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17353/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris