CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 giugno 2026
Cassazione n. 18795/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglioseparato allegato al ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA].p.a.), in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex legecome da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato alcontroricorso,- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 2348/2023 della CORTE d'APPELLO diPag. 1 di 11Numero registro generale 3783/2024Numero sezionale 1485/2026Numero di raccolta generale 18795/2026Data pubblicazione 09/06/2026udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 23.4.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza pubblicata il 22.4.2017, rigettaval’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il decretoingiuntivo con cui le era stato ordinato il pagamento di euro 106.970,92 infavore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (successivamente denominataMediocredito [OSCURATO:SOCIETA].), oltre agli interessi al tasso ex art. 5 d.Lgs.231/2002, quale saldo dei crediti di cui alle fatture nn. 37, 47, 55, 79 e 82del 2010 cedute da [OSCURATO:SOCIETA]L’opponente aveva dedotto la mancata accettazione della cessione deicrediti e l’opponibilità alla cessionaria di tutte le eccezioni verso la cedente,rimasta a suo dire gravemente inadempiente, disconoscendo lesottoscrizioni presenti sulle dichiarazioni di accettazione della cessione delcredito del 5.5.2010 e dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. La creditrice, nel contestarel’opposizione, aveva proposto istanza di verificazione dei documentidisconosciuti e chiesto il rigetto della domanda avversaria; in viasubordinata, aveva domandato la condanna dell’opponente al pagamentodella somma derivante dalla cessione, ovvero, in ulteriore subordine, lacondanna a titolo risarcitorio per i danni subiti.Il Tribunale riteneva che il disconoscimento delle sottoscrizionicontenute negli atti di cessione fosse stato abbandonato, poiché l’opponentenon aveva insistito e, soprattutto, non aveva indicato scritture dicomparazione. Nel merito, affermava l’inopponibilità al cessionario delriconoscimento dei vizi proveniente dal cedente in epoca successiva allacessione dei crediti e la tardività della contestazione dei vizi della fornitura.Conseguentemente rigettava l’opposizione.2. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza pubblicata il 17.11.2023,decidendo sul gravame – nel quale interveniva [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. qualeincorporante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - rigettava l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., onerandola delle spese del grado.Pag. 2 di 11Numero registro generale 3783/2024Numero sezionale 1485/2026Numero di raccolta generale 18795/2026Data pubblicazione 09/06/20263. Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre Tecnocostruzionis.r.l., sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].p.a.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensidell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt.214, 215, 216 e 221 cod. proc. civ.La ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello, pur avendocorretto la motivazione resa dal Tribunale e riconosciuta la tempestività deldisconoscimento delle sottoscrizioni, ha comunque attribuito efficaciaprobatoria alle dichiarazioni di accettazione e alla richiesta di proroga delpagamento, assumendo che sarebbe stata necessaria la proposizione dellaquerela di falso per contestare il contenuto complessivo dei documenti, ivicompresi i timbri (quanto ai docc. da 7 a 13) e la carta intestata (quanto aldoc. 14 di richiesta di proroga del pagamento delle fatture 37 e 47).Sostiene la ricorrente che il disconoscimento effettuato doveva intendersiesteso anche alla carta intestata usata per la comunicazione del 14.9.2010ed ai timbri e che, in ogni caso, la decisione impugnata contrasterebbe conil regime del disconoscimento delle scritture private, traducendosi in unaindebita estensione dell’onere di querela di falso, mentre è sempreconsentito alla parte proporre il solo disconoscimento così da onerare lacontroparte della verificazione.1.1. Il motivo è inammissibile.In tanto, là dove assume che vi sarebbe stato disconoscimento diconformità all’originale dei documenti dal 7 al 13 e del 14 fin dalla comparsadi risposta, al di là del fatto che non fornisce l’indicazione specifica delPag. 3 di 11Numero registro generale 3783/2024Numero sezionale 1485/2026Numero di raccolta generale 18795/2026Data pubblicazione 09/06/2026documento, limitandosi a riprodurre il contenuto della successiva memoriaex art. 183, comma sesto, n. 1, cod. proc. civ., il motivo si risolve nelladeduzione di un preteso errore sul fatto processuale del dettodisconoscimento, che avrebbe dovuto dedursi semmai con il mezzo dellarevocazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., stante la mancata emergenzadell’essere stato un punto controverso sul quale la corte fiorentina si siapronunciata.Al di là di questo rilievo, se anche non si fosse in presenza di erroredi fatto denunciabile nel detto senso, il motivo comunque si risolverebbe inuna censura priva di decisività, giacché, se anche la contestazione vi fossestata già nella comparsa di risposta ed anzi pure se vi fosse stata solo nellacitata memoria, ciò non toglie che a ragione la corte territoriale haaddebitato alla ricorrente di non avere proposto querela di falso - cosapossibile a prescindere dal momento della contestazione -, valutandol’esistenza dei timbri riferiti alla società e della carta intestata pure ad essariferita come emergenze idonee, in sé, a giustificare la riferibilità di quantoda esse risultante alla qui ricorrente, pur se non sottoscritte dai suoi legalirappresentanti.Il motivo risulta, comunque, inidoneo a criticare la motivazione dellasentenza, là dove, pur in presenza di documenti con sottoscrizionedisconosciuta, dalla presenza dei timbri e dalla intestazione della carta allasocietà, ha inferito, in ragione della mancata querela sul detto contenutointrinseco dei documenti, che comunque fossero imputabili alla società.Mette conto, poi, di rilevare che nella citazione in opposizione,prodotta dalla ricorrente, il disconoscimento delle sottoscrizioni venneriferito espressamente ai legali rappresentanti della società IannellaCarmine e [OSCURATO:PERSONA]: ebbene, è principio di diritto consolidato quellosecondo cui: «Il disconoscimento della scrittura privata da parte di unapersona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerarel'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne laverificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firmaPag. 4 di 11Numero registro generale 3783/2024Numero sezionale 1485/2026Numero di raccolta generale 18795/2026Data pubblicazione 09/06/2026risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organirappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nelcaso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il poteredi firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabilicome proprie dell'ente.» (v. Cass., sez. V, 14 marzo 2019, n. 7240;anteriormente, Cass., sez. lav., 16 febbraio 2010, n. 3620; Cass., sez. I,26 febbraio 1997, n. 1719).Nella specie il disconoscimento – come rilevato – non rispettònemmeno tali principi, sicché gli elementi intrinseci dei documenti (timbroe carta intestata) a maggior ragione avrebbero dovuto censurarsi con laquerela di falso.2. Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ., “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1321,1372, 1398 e 1399 cod. civ.La ricorrente lamenta la violazione delle norme indicate in epigrafe,per avere il Tribunale valorizzato sul piano probatorio i documentidisconosciuti e, di conseguenza, ravvisato l'accettazione della cessione deicrediti. Sostiene, in particolare, che l'atto sia inefficace poiché compiuto daun falsus procurator: una volta disconosciuta la sottoscrizione, l’eventualeaccettazione doveva ritenersi proveniente da un soggetto privo di poterirappresentativi, escludendo così ogni vincolatività dell'accordo.2.1. Il motivo è inammissibile.La Corte d’appello ha fondato la sua decisione sul rilievo che idocumenti disconosciuti dall’appellante contenevano la firma del legalerappresentante apposta sul timbro della società e che la richiesta di prorogadel 14.9.2010 era stata redatta su carta intestata di [OSCURATO:SOCIETA].,per la cui contestazione non sarebbe bastato il disconoscimento dellesottoscrizioni, dovendo contestarsi “la riferibilità a sé dei timbri e della cartaintestata su cui le firme erano state apposte, e ciò non avrebbe potuto cheavvenire proponendo querela di falso e deducendo che tutti gli interidocumenti erano stati integralmente falsificati nei loro elementi essenziali”.Pag. 5 di 11Numero registro generale 3783/2024Numero sezionale 1485/2026Numero di raccolta generale 18795/2026Data pubblicazione 09/06/2026In altri termini, nella sentenza impugnata la Corte d’appello non haassunto quale premessa del suo ragionamento la riconduzionedell’accettazione delle cessioni dei crediti allo schema dell’atto posto inessere da un falsus procurator. Ne consegue che, poggiando il motivosull’erronea premessa che la corte territoriale abbia ritenuto essereintervenuta l’accettazione delle cessioni da parte di un falso rappresentante(lo stesso vale per la richiesta di proroga del pagamento del 14.9.2010),ricorre un evidente un difetto di aderenza dell’impugnazione alla ratiodecidendi effettivamente espressa, così da non cogliere il decisum nella suareale portata, perché quanto detto in tema di falsus procurator è privo dipertinenza con l’addebito – consolidatosi per effetto della sorte del primomotivo – della riferibilità, comunque, alla società dei documenti, nonostanteil disconoscimento della sottoscrizione in quanto riferita ai legalirappresentanti.La ricorrente, pertanto, ha prospettato la censura in termini nonaderenti alla sentenza impugnata, di qui l'inammissibilità del motivosecondo il consolidato principio di diritto in base al quale ”[l]aproposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifichemancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366, comma primo, n. 4,cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anched'ufficio” (v. Cass., sez. 6-I, 7 settembre 2017, n. 20910; in motivazione,Cass., Sez. Un., 20 marzo 2017, n. 7074; sez. 6-III, 3 luglio 2020, n.13735).3. Con il terzo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo,n. 3, cod. proc. civ., “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1495, 1263e 1264 cod. civ.La ricorrente, pur contestando l’inquadramento del rapportointercorso con la cedente operato dalla Corte d’appello come vendita,piuttosto che appalto, si duole per la riconosciuta decadenza dalla denunciadei vizi ex art. 1495 cod. civ. per aver provveduto alla loro tempestivaPag. 6 di 11Numero registro generale 3783/2024Numero sezionale 1485/2026Numero di raccolta generale 18795/2026Data pubblicazione 09/06/2026comunicazione, una volta avutane conoscenza il 4.10.2010 da parte dellaboratorio specialistico incaricato della verifica, tanto più che lafornitrice/cedente ([OSCURATO:SOCIETA].) aveva ammesso espressamente lapresenza dei vizi, emettendo il 15.10.2010 una nota di credito per euro106.970,02. Erroneamente, pertanto, la Corte d’appello aveva fattodecorrere il termine di decadenza dalla denuncia dei vizi prima della loroeffettiva scoperta.Osserva, altresì, la ricorrente, nella parte finale dell’illustrazione apag. 29, che in materia di factoring, qualora il credito oggetto di cessionederivi da un contratto di vendita di beni mobili, la legittimazione passiva inordine alla domanda per garanzia spetta alla venditrice e non al factor, sìche la denuncia doveva essere svolta nei confronti della venditrice conconseguente assorbimento di ogni questione sulla tempestività di essa. LaCorte d’appello, quindi, erroneamente avrebbe ritenuto necessaria ladenuncia anche al factor e negata l’opponibilità al cessionario dell’eccezionedi inesatto adempimento, nonostante il riconoscimento dei vizi da partedella cedente.3.1. Il motivo è inammissibile.La censura proposta attiene al piano della valutazione fattuale inordine alla verifica del momento della conoscenza dei vizi dei beni vendutidalla cedente, rispetto al momento dell’accettazione delle cessioni deicrediti.La ricorrente sollecita a questa Corte, argomentando su tutta unaserie di emergenze processuali e chiedendone la valutazione, un riesamedel fatto e della prova estraneo al giudizio di legittimità, in quanto,nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare evalutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilologico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione delgiudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità econcludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fattiPag. 7 di 11Numero registro generale 3783/2024Numero sezionale 1485/2026Numero di raccolta generale 18795/2026Data pubblicazione 09/06/2026in discussione (v. Cass., sez. II, 23 marzo 2024, n. 10927; Cass., sez. V,22 novembre 2023, n. 32505; Cass., sez. II, 31 marzo 2022, n. 10525;Cass., sez. 6-III, 4 luglio 2017, n. 16467; Cass., sez. I, 23 maggio 2014,n. 11511; Cass. 13 giugno 2014, n. 13485; Cass. 15 luglio 2009, n. 16499).Deve essere, altresì, considerato che quanto rappresentato alriguardo della legittimazione passiva in ordine alla domanda per l’esistenzadi vizi della cosa venduta (v. pagina 29 del ricorso) si palesa comequestione nuova, dato che la ricorrente non dice se e dove la si era posta econsiderato che la corte territoriale non se ne occupa.Infatti, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, qualorauna questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risultitrattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che laproponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità pernovità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzionedella questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto delgiudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllareex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito lacensura stessa (v., ex multis, Cass., sez. V, 11 febbraio 2025, 3473; Cass.,sez. lav., 1° luglio 2024, n. 18018; Cass., sez. 6-V, 13 dicembre 2019, n.32804).4. Con il quarto motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 4, cod. proc. civ., “motivazione apparente, perplessa edobiettivamente incomprensibile”.La ricorrente con riferimento alla tempestività della denuncia dei vizisi duole per la motivazione resa dalla Corte d’appello, là dove ha dato rilievoai periodi di sospensione dei lavori e alla richiesta di analisi “da collocare trail 29.7.2010 e il 4.10.2010”, al fine di ritenere corroborata la conoscenzapregressa dei vizi, mentre dai certificati di prova della GEO-IN si evince chei prelievi sono stati effettuati in data 12.7.2010 e le prove in data 29.7.2010e i risultati trasmessi il 4.10.2010, provvedendo in pari data allaPag. 8 di 11Numero registro generale 3783/2024Numero sezionale 1485/2026Numero di raccolta generale 18795/2026Data pubblicazione 09/06/2026contestazione. Del tutto inconferente, inoltre, è il richiamo fatto nellasentenza impugnata alla fornitura del 1°.10.2010 da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., fornitore storico della ricorrente, che avevainserito nella fattura del 15.10.2010 anche merce acquistata in precedenza.4.1. Il motivo è infondato.La decisione impugnata resiste alle critiche della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato in modo adeguato il percorso logico effettuato e leragioni che l’hanno indotta a ritenere la tardività della denuncia dei vizi sullabase di un ragionamento inferenziale, rispetto al quale la ricorrente cercadi sollecitare un riesame del fatto.Per altro verso, la ricorrente nello sviluppo del motivo, nel quale pareaver ripreso un passo dell’atto dell’appello (v. pagina 33, riga 6), nonevidenzia lacune di carattere testuale della motivazione basandosi solo sulsuo tenore, ma argomenta sulla base di elementi desunti aliunde dalconfronto con altre risultanze processuali, là dove (a pagina 32 e s.)richiama i certificati di prova della GEO-IN, la contestazione del 4-7/10.2010e la fattura n. 3480 del 15.10.2010, dunque, in spregio al principio secondocui la sua rituale prospettazione presuppone che tale vizio “emergaimmediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata” (Cass.Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053-8054) vale a dire “prescindendo dalconfronto con le risultanze processuali” (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, 20giugno 2018, n. 20955, non massimata, nonché Cass., sez. I, 3 marzo2022, n. 7090), essendo il vizio di motivazione, ormai, solo “testuale” (comerammenta, più di recente Cass. Sez. Un., 5 marzo 2024, n. 5792, nonmassimata, ma espressamente in motivazione al paragrafo 10.9.).5. Con il quinto motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ., “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1260,1263 e 1264 cod. civ.La ricorrente censura la sentenza impugnata, là dove la corteterritoriale avrebbe erroneamente ravvisato, quale eccezione opposta alcessionario, una risoluzione consensuale del rapporto con la cedente. AlPag. 9 di 11Numero registro generale 3783/2024Numero sezionale 1485/2026Numero di raccolta generale 18795/2026Data pubblicazione 09/06/2026contrario, la difesa verteva sul grave inadempimento di quest’ultima per lafornitura di merce difettosa, i cui vizi erano emersi solo a seguito di analisidi laboratorio. Essendosi il contratto risolto per colpa della dante causa,espressamente e tempestivamente contestata, tale eccezione dovevaritenersi pienamente opponibile al cessionario. In definitiva, i giudici diappello hanno errato nel negare in radice l’opponibilità dei vizi, qualificandoliimpropriamente come un mero fatto estintivo sopravvenuto, anziché comeun’eccezione relativa all’esatto adempimento del titolo costitutivo delcredito.5.1. Il motivo è inammissibile.La ricorrente, dopo aver ricordato il tenore della doglianza espostacon l’appello e riprodotto quanto deciso dalla Corte d’appello, esordisceaffermando che “l’eccezione che il debitore ceduto ha opposto al factor nonsi fonda sulla predetta risoluzione consensuale … bensì sulla inadempienzacontrattuale della cedente …”, ma in tale modo non consideraadeguatamente che il giudice di secondo grado ha sottolineato, al contrariodi quanto oggi esposto, che la risoluzione consensuale tra ceduta e cedentenon è opponibile al cessionario, al pari dell’inadempimento della cedente,perché la ceduta aveva effettuato tardivamente la denuncia dei vizi cosìdecadendo dalla garanzia ex art. 1495 cod. civ.: “Parte appellante tuttaviadichiara di aver diritto di contestare al cessionario non la risoluzioneconsensuale, ma l’inadempimento per i vizi occulti del bene; l’assuntotuttavia non è fondato, perché non tiene conto della circostanza chel’esistenza dei vizi, quale motivo di inadempimento, non è opponibile alcessionario per come argomentato nel precedente motivo, stante ladecadenza ex art. 1495 cc.” (pagina 12, terzo capoverso).La ricorrente, dunque, è incorsa nuovamente nella violazione del giàmenzionato principio di diritto imponente l’aderenza del motivo alladecisione resa nella sentenza impugnata (v. Cass., 20910/2017; Cass., Sez.Un., 7074/2017; Cass. 13735/2020, citate).6. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.Pag. 10 di 11Numero registro generale 3783/2024Numero sezionale 1485/2026Numero di raccolta generale 18795/2026Data pubblicazione 09/06/2026Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., Sez. Un., 20 febbraio2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spesedel giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che liquida in euro200,00 per esborsi ed euro 7.600,00 per competenze professionali, oltrerimborso forfetario del 15%, Iva e cpa come dovuti per legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile dellaCorte Suprema di Cassazione in data 23 aprile 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] FrascaPag. 11 di 11