CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2023
Cassazione n. 16177/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che i due motivi dei ricorsi con cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa ciascuno per ireatt di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 del d.P.R. 309/1990, contestano il vizio di motivazione con riguardo all'accertamento dell'offensività in concreto della condotta e al mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. citato, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità. Osservato che la Corte territoriale, con argomentazioni congrue e prive di vizi logici, ha evidenziato che la specie di appartenenza delle piante e la loro quantità (340 piante di canapa indiana, di altezza variabile tra 0,60 e 1,50 metri, ben coltivate e rigogliose) e l'accertato titolo medio di THC contenuto nel fogliame di quelle campionate ( 63,7 grammi, pari a 1,09%, corrispondente a 2549,7 dosi) rappresentavano elementi che, anche in considerazione delle organizzate modalità di coltivazione della piantagione (in area boschiva e non facilmente accessibile, irrigata con apposito tubo di gomma) conducevano a ritenere le stesse quali piante idonee a produrre sostanza stupefacente ed integrato il reato contestato (cfr. 2 della sentenza impugnata) Tali circostanze, poi, unitamente al rilevante numero di piante coltivate, sono state ritenute dai Giudici di merito, all'esito della valutazione complessiva del fatto, quali elementi ostativi alla riconducibilità della condotta in esame nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90; la decisione è in linea con i seguenti principi di diritto: il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente, mentre non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, solo una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto (Sez.U, n.12348 del 19/12/2019,dep.16/04/2020, Caruso, Rv.278624); ai fini del riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione -mezzi, modalità e circostanze della stessa-, sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato -quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa (Sez. U n. 51063 del 27/09/2018, Rv.274076; Sez. U n.51063 del 27/09/2018; Sez. un., 24 giugno 2010, n 35737, Rv.247911); rispetto a tale adeguato percorso argomentativo, i ricorrenti propongono doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. Ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dei ricorsi. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]