CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 49605/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] COMINO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo di ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 26 aprile 2022 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dal condannato [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza, perché il condannato, sentito 4.; telefonicamente, ha riferitowtrovarsi in Belgio e non si è attivato per presentare progetti risocializzanti o proposte lavorative di cui disporrebbe in Italia; la mancanza di informazioni rende non possibile concedere la misura. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Nel primo deduce che il d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38 ammette la possibilità di scontare la pena mediante affidamento in prova al servizio sociale anche nei paesi dell'Unione europea, e la possibilità di far scontare la pena in Belgio non è stata valutata dal Tribunale. Nel secondo deduce che nella memoria depositata prima dell'udienza il condannato aveva chiesto espressamente di scontare la pena in Belgio ma questa memoria non è stata presa in considerazione. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo di ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. E' fondato, in particolare, il secondo motivo, in cui si deduce che nella memoria depositata prima dell'udienza il condannato aveva chiesto espressamente di scontare la pena in Belgio ma questa memoria non è stata presa in considerazione. Dagli atti del procedimento, cui la Corte può accedere atteso il vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta che la difesa del condannato ha depositato al Tribunale di sorveglianza la memoria datata 13 aprile 2022, trasmessa via PEC il 14 aprile. In tale memoria si legge che Pellegrini vive in Belgio dal 2017 perché sua moglie si è trasferita e lavora lì, e si chiede di valutare la possibilità di disporre • < l'affidamento in Belgio. Nel provvedimento del Tribunale di sorveglianza non vi è alcun riferimento al contenuto di essa. La mancata valutazione di tale memoria, pur non integrando, di per sé, nullità del provvedimento impugnato, può influire sulla correttezza logico-giuridica della motivazione (Sez. 1, Sentenza n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578: L'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive; conformi Sez. 3, Sentenza n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199; Sez. 5, Sentenza n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro, Rv. 271600). Questo è proprio quanto accade nel caso in esame, in cui il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza sostenendo che il condannato non si è attivato per presentare progetti risocializzanti o proposte lavorative di cui disporrebbe in Italia, il che, però, non è congruente con la sua richiesta di svolgere l'affidamento in Belgio dove vive. Va aggiunto che la circostanza che il condannato viva e sia radicato in Belgio era nota al Tribunale anche da prima del deposito del provvedimento finale, perché già evidenziato anche nella relazione dei servizi sociali, talchè nella motivazione del provvedimento impugnato era necessario anche il passaggio logico sulla esistenza o meno dei presupposti per concedergli l'affidamento in Belgio. L'ordinanza deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. Il primo motivo è assorbito. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Co