CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 15935/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 34776/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.190, presso la [OSCURATO:PERSONA] della suddetta società, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 34776/2018 Numero sezionale 913/2022 Numero di raccolta generale 15935/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.138, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; - intimata - avverso la sentenza n. 6771/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 6771/2017, pubblicata il 25.10.2017, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza n. 17697/2010, depositata il 31 agosto 2010, del Tribunale di Roma e in accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ha condannato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento in favore dell’appellante della somma di € 4.500,00 , per aver negoziato presso un proprio sportello un assegno di traenza non trasferibile dell’importo di € 4.500,00 emesso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ed intestato a [OSCURATO:PERSONA], pagandolo a soggetto diverso dal legittimo prenditore. F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 34776/2018 Numero sezionale 913/2022 Numero di raccolta generale 15935/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Il giudice d’appello ha riconosciuto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] s.pa. ai sensi dell’art. 43 comma 2° R.D. n. 1736/1933, sul rilievo che tale norma contemplerebbe, in ogni caso, la responsabilità di colui che paga un assegno non trasferibile a soggetto diverso dal legittimo prenditore, a prescindere dalla sussistenza o meno di una colpa nell’errata identificazione del beneficiario, con conseguente irrilevanza della eventuale adozione da parte dell’istituto negoziatore di opportuni comportamenti prudenziali al momento della presentazione del titolo per l’incasso. Infine, il giudice di secondo grado ha affermato che l’avvenuta spedizione dell’assegno in questione con posta ordinaria – senza l’utilizzo di particolari cautele (come ad esempio per il tramite del servizio di posta assicurata) – costituirebbe circostanza del tutto irrilevante, non ponendosi tale condotta in rapporto di efficienza causale con l’evento di cui si discute. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Poste italiane s.p.a. , affidandolo a quattro motivi. [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis. 1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo [OSCURATO:SOCIETA]. ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 43 comma 2° RD n. 1736/1933 e degli artt.1218, 1189 e 1992 cod. civ.. Lamenta la ricorrente che, la connotazione come contrattuale della responsabilità della banca trattaria e negoziatrice ex art. 43 Legge cit., F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 34776/2018 Numero sezionale 913/2022 Numero di raccolta generale 15935/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 sulla scorta della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (vedi Cass. S.U. nn. 14712/2007 e 12478/2018), comporta la conseguente possibilità dell’operatore bancario di offrire la prova liberatoria ex art. 1218 cod. civ., ovvero di dimostrare la non imputabilità dell’inadempimento, per avere lo stesso assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176 comma 2° cod. civ.. Ne consegue l’erroneità della tesi sostenuta dalla sentenza impugnata, secondo cui il banchiere sarebbe responsabile per il solo fatto del pagamento dell’assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore del titolo, indipendentemente dal profilo della colpa. La ricorrente contesta l’impostazione secondo cui la norma di cui all’art. 43 comma 2° legge assegni si porrebbe in funzione derogatoria rispetto alle norme di cui all’art. 1992 cod. civ., in materia di titoli di credito a legittimazione variabile, e di cui all’art. 1189 cod. civ., in tema di diritto comune delle obbligazioni, che considerano liberatorio il pagamento effettuato a soggetto che appariva legittimato a riceverlo, senza dolo o colpa nell’identificazione del presentatore. Nel caso in esame, la ricorrente ha correttamente negoziato l’assegno in parola, provvedendo ad una accurata identificazione del beneficiario, attraverso la trascrizione degli estremi del documento identificativo del soggetto interessato, il quale si era presentato con un documento abilmente falsificato che conteneva formalmente le stesse generalità del legittimo prenditore indicato nel titolo. Ne consegue che è stata integrata la fattispecie di cui all’art. 1189 cod. civ. per il prodursi dell’effetto liberatorio del debitore che paga a creditore apparente. 2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 43 R.D. 21.12.1933 n. 1736, 1176 comma 2° F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 34776/2018 Numero sezionale 913/2022 Numero di raccolta generale 15935/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 cod. civ., per non avere la Corte d’Appello considerato la responsabilità della [OSCURATO:SOCIETA], trattaria, in ordine alla mancata vigilanza in sede di compensazione, e ciò in difformità di quanto stabilito nell’accordo interbancario sottoscritto tra Poste ed ABI. 3. Il primo motivo è fondato e va pertanto accolto. Va preliminarmente osservato che, recentemente, il [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte, nella sentenza n. 12477 del 21.5.2018 (rv. 648275- 01), ha statuito - difformemente da quanto ritenuto dalla parte ricorrente – che l’art. 43 comma 2° legge Assegni, che disciplina la responsabilità della banca che ha pagato l’assegno non trasferibile ad un soggetto diverso dal legittimo prenditore, regolando anche un’ipotesi di responsabilità derivante da errore sull’identificazione, si pone in rapporto di specialità sia rispetto alla norma di diritto comune di cui all’art. 1189 1° comma cod. civ. cod., sia rispetto a quella, riferita ai titoli a legittimazione variabile, di cui all’art. 1992 comma 2° cod. civ.. Ne consegue che, a differenza di queste ultime fattispecie, che circoscrivono entrambe la responsabilità della banca alle ipotesi di dolo e colpa grave, la responsabilità ex art. 43 comma 2° legge citata, nascendo, ai sensi dell’art. 1176 comma 2° cod. civ. dalla qualità di operatore professionale dell’istituto di credito, si configura anche in caso di colpa lieve. Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha, altresì, affermato che la natura contrattuale della responsabilità della banca ex art. 43 legge citata (già affermata dalle S.U. nella sentenza n. 14712 del 2007) renda non più sostenibile la tesi secondo cui la banca risponda comunque, anche a prescindere dalla sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore sulla identificazione del prenditore, essendo l’istituto ammesso a provare che l’inadempimento non gli è imputabile, per avere assolto alla propria F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 34776/2018 Numero sezionale 913/2022 Numero di raccolta generale 15935/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176 comma 2° cod. civ.. Nel caso di specie, la sentenza impugnata è incorsa nella violazione dell’art. 43 comma 2° legge assegni, per aver affermato che colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario non è mai liberato anche a prescindere dalla sussistenza o meno di una colpa nell’errata identificazione del prenditore. La Corte territoriale, affermando tale principio di diritto, che è stato, invece, confutato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, non si è conseguentemente curata di valutare il profilo della diligenza o eventuale negligenza dell’istituto di credito nella identificazione del soggetto che ha negoziato il titolo per cui è causa, avendo ritenuto “l”irrilevanza di quanto affermato dall’appellata [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. nella sua comparsa, laddove la stessa sottolinea di aver adottato opportuni comportamenti prudenziali e di non aver tenuto comportamenti omissivi o caratterizzati da colpa al momento della presentazione del titolo e prima di consentirne l’incasso”. 4. Il secondo motivo è assorbito. 5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 83 DPR 1973/156, dei DD.MM. del Ministero delle Comunicazioni del 9 aprile 2001 e 26 febbraio 2004, degl iartt.1227,1218, 2043, 2056 cod. civ.. Lamenta la ricorrente che la Corte d’Appello non ha considerato la responsabilità sia di [OSCURATO:PERSONA] (ora Unipol) sia Banca sai in ordine alle modalità di spedizione del titolo, avvenuta con la posta ordinaria e non con l’assicurata, che consente la tracciatura della spedizione, ricorrendo, pertanto una fattispecie del concorso del danneggiato. F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 34776/2018 Numero sezionale 913/2022 Numero di raccolta generale 15935/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 6. Va osservato che, recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 9769/2020, hanno statuito che : “ La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore”. [OSCURATO:PERSONA] non può che condividere tale statuizione e riportarsi integralmente alla sua motivazione. 7. Il quarto motivo con cui è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1277 e 1224 cod. civ., per avere il giudice d’appello ritenuto quello di [OSCURATO:PERSONA] un debito di valore, è assorbito. La sentenza deve essere quindi cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà valutare l’idoneità o meno della prova liberatoria invocata dalla banca, a norma dell’art. 1218 cod. civ., rapportandola al dedotto concorso di colpa nella spedizione del titolo, e dovrà, altresì, provvedere alla liquidazione delle spese processuali anche del giudizio di legittimità. F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 34776/2018 Numero sezionale 913/2022 Numero di raccolta generale 15935/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 P.Q.M. Accoglie il primo motivo ed il terzo motivo, assorbiti gli altri, cassa il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame, anche per le spese del giudizio di legittimità ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione. Roma così deciso il 22.3.2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e