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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 24917/2023

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NANZA sul ricorso 17689-2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 19 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto R.G.N.17689/2017 Cron.

Rep.

C.C. 28/04/2023 giurisdizione Somministrazione illecita di manodopera.

Evasione contributiva. -2 - in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. –intimata – per la cassazione della sentenza n. 269 del 201 6 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 24 marzo 201 7 (R.G.N. 309/2015).

Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 8 aprile2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Il presente giudizio trae origine dai verbali ispettivi del 20 gennaio 2009 (INPS) e del 10 giugno 2009 (INAIL), che hanno accertato lasomministrazione illecita dei lavoratori della società croata [OSCURATO:PERSONA] e della società bosniaca [OSCURATO:PERSONA] , impiegati presso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276).

Quest’ultima società ha proposto opposizione contro le cartelle esattoriali emesse a favore dell’INPS (Euro 398.160,49) e dell’INAIL (Euro 44.142,67).

Il Tribunale di Udine ha respinto il ricorso, in quanto ha ravvisato una mera fornitura di manodopera da parte delle società straniere e ha -3 - accertato che i rapporti di lavoro devono intendersi instaurati con la società opponente, incaricata della programmazione e della direzione tecnica dei lavori. 2.–La pronuncia è stata appellata dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, che ha sostenuto la validità e la genuinità dei rapporti d’appalto, in ragione dell’autonomia dei lavoratori, dotati di particolari capacità. 3.–Con sentenza n. 269 del 2016, depositata il 24 marzo 2017, la Corte d’appello di Trieste ha rigettato il gravame. 3.1.– A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che, tra le parti, non è intercorso un valido contratto d’appalto e che, pertanto, non opera la deroga al principio di territorialità, sancita dalle convenzioni invocate dalla parte appellante. 3.2.–La genuinità dell’appalto è contraddetta dalla mancanza di un apporto organizzativo delle società straniere.

I lavoratori erano assoggettati al potere direttivo e organizzativo della parte appellante, che l’ha esplicato mediante ordini specifici e puntuali. 3.3.– La fattispecie è riconducibile all’evasione contributiva , in considerazione della volontà di occultare il reale rapporto di lavoro e in mancanza di elementi di prova di segno contrario. 4.–[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Trieste, con ricorso notificato il 14 luglio2017 e illustrato da memoria. 5.–L’INPS e l’INAIL resistono con distinti controricorsi. 6.– [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto in questa sede attività difensiva. 7.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, ai sensi dell’art. 380-bis.1, primo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. 8.–Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. -4 - 9.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine della camera di consiglio (art. 380- bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione procede per tre motivi. 1.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 37 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, dell’art. 27, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell’art. 40, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, della legge 11 giugno 1960, n. 885 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l’Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali, con Protocollo generale, conclusa in Roma il 14 novembre 1957) e della legge 27 maggio 1999, n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia in materia di sicurezza sociale, fatta a Roma il 27 giugno 1997).

Avrebbe errato la Corte d’appello di Trieste nell’escludere l’operatività della normativa concernente il distacco internazionale e delle convenzioni concluse con la Croazia e con la Bosnia, che, proprio per l’ipotesi del distacco, derogherebbero al principio di territorialità e alla necessità di applicare il «regime contributivo del luogo in cui si svolge l’attività lavorativa» (pagina 12 del ricorso per cassazione). 1.2.–Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003.

La sentenza d’appello meriterebbe censura anche per aver negato la conclusione di un genuino contratto d’appalto in ragione dell’insussistenza di uno speciale apporto organizzativo delle società Sogem e [OSCURATO:PERSONA]. -5 - Nel caso di specie, le peculiari competenze specialistiche dei lavoratori delle società estere avrebbero reso più sfumato il potere organizzativo e direttivo della committente.

La «specifica esperienza» delle appaltatrici, «l’identità dell’oggetto dell’appalto rispetto alle attività normalmente fornite dall’appaltatore, rientranti nel suo oggetto sociale», «la presenza in loco di capi squadra della società appaltatrice»,deputati a coordinare le attività dei lavoratori con quelle della società committente (pagina 16 del ricorso per cassazione), priverebbero di carattere decisivo gli elementi valorizzati dalla Corte territoriale.

Negli «appalti concernenti lavori specialistici», l’esercizio del potere di controllo ad opera del committente sarebbe compatibile con un autentico contratto d’appalto. 1.3.–Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

La sentenza d’appello sarebbe erronea anche nella parte in cui applica il più severo regime dell’evasione, a dispetto della carenza dell’elemento soggettivo.

Nessun intento fraudolento si potrebbe scorgere nel comportamento della società ricorrente, che avrebbe confidato nel regolare pagamento dei contributi nei Paesi d’origine.

La vicenda, pertanto, sarebbe riconducibile alla più lieve fattispecie dell’omissione (art. 116, comma 8, lettera a, della legge n. 388 del 2000). 2.–La prima censura è infondata. 2.1.– Dopo avere ricostruito la disciplina del distacco, invocata dalla società ricorrente (pagine 8, 9 e 10 della sentenza impugnata, pagine 12, 13 e 14, per la normativa europea e le convenzioni con la ex Jugoslavia), la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante il nulla osta della Provincia di Udine, che non vale ad attestare, con efficacia vincolante, «né l’intrinseca validità del contratto di appalto […], né la rispondenza del distacco dei dipendenti di queste ditte alla disciplina -6 - vigente in materia nell’ordinamento italiano, né infine la sussistenza delle condizioni (di fatto e di diritto) per l’operatività di una deroga al generale principio di territorialità in materia previdenziale» (pagina 10).

Il punto nodale delcontendere è la qualificazione giuridica e l’analisi dei requisiti di validità dei rapporti destinati a vincolarele parti (pagina 14). 2.2.– All’esito d’una ponderata valutazione del materiale istruttorio, la Corte d’appello di Trieste ha concluso che i dipendenti distaccati dalle società Sogem e [OSCURATO:PERSONA] erano in realtà dipendenti della società ricorrente.

Questo giudizio di fatto rende ininfluente la disciplina del distacco, che anche l’odierno ricorso richiama a sostegno della domanda di accertamentonegativo delle pretese dell’INPS e dell’INAIL. 2.3.–La sentenza d’appello è conforme a diritto, nel rilevare che l’osservanza delle procedure amministrative per il distacco non dispensa il giudice dall’indagare sul reale atteggiarsi dei rapporti tra le parti.

Quando tali rapporti assumano le sembianze di un’illecita somministrazione di manodopera, non rilevano le convenzioni internazionali, che presuppongono la liceità dei rapporti sottostanti e non valgono ad offrire alcun crisma d’indiscriminata valid ità a fattispecie che l’ordinamento internosanziona. 3.–Sulla liceità dei rapporti instaurati dalla società ricorrente, che rappresenta il fulcro dell’odierna controversia,verte il secondo motivo, che si palesa inammissibile. 3.1.–La Corte distrettuale ha accertato che «i lavoratori inviati in Italia da Sogem e [OSCURATO:PERSONA] vanno considerati come dipendenti di O.M.

Ermen» (pagina 28, punto 4.1.2.). 3.2.–La sentenza impugnata ha preso le mosse dal le doglianze della ricorrente, chesono state reiterate anche in sede di legittimità e -7 - fanno leva sulla specificità degli appalti a bassa intensità organizzativa, contraddistinti dalla preponderanza del fattore umano (pagina 16, punto 3.1.).

I giudici d’appello hanno osservato, sulla scorta dell ’esaustiva disamina delle risultanze istruttorie, che «i lavoratori stranieri sono stati in realtà diretti e organizzati dalla odierna appellante» e che le società estere non hanno fornito alcuno «speciale apporto organizzativo» (pagina 16, punto 3.1.2.), quel «contributo autonomo, significativo e originale, alla realizzazione dell’opera o del servizio mediante l’impiego (nella direzione e organizzazione del personale) di un suo patrimonio diconoscenze, esperienze e professionalità di cui il committente è privo»(pagina 16, punto 3.1.1.).

In particolare, Sogemsi presentava come «soggetto del tutto privo di reale ed autonoma consistenza imprenditoriale», sfornito di una «struttura organizzativa e produttiva tale da consentirle di fornire un servizio autonomamente gestito» (pagina 25, punto 3.2.3.).

Le medesimeconsiderazioni si attagliano anche alla [OSCURATO:PERSONA] che, pur disponendo di uno stabilimento, si è limitata a fornire la manodopera (pagine 25 e 26, il citato punto 3.2.3.). 3.3.–Le valutazioni della Corte d’appello sono corroborat e dalle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza dal responsabile del personale: la società «aveva bisogno non certo di un apporto organizzativo esterno, ma semplicemente di manodopera (non facilmente reperibile in Italia) per far fronte alle sue esigenze produttive e che appunto per soddisfare queste esigenze essa ha fatto ricorso alle ditte Sogem e [OSCURATO:PERSONA]» (pagina 17, punto 3.2.).

La Corte d’appello di Trieste ha evidenziatoche, in fatto,i lavoratori stranieri sono stati inseriti stabilmente nell’ordinario ciclo produttivo e hanno ricevuto ordini specifici, «per quanto riguarda sia il contenuto che le modalità anche temporali, di svolgimento della prestazione», al -8 - pari dei dipendenti della società ricorrente, in tutto e per tutto assimilabili (pagina 18, punto 3.2.1.).

L’istruttoria ha confermato la direzione esercitata dai capiturno della società ricorrentee un controllo giornaliero (pagin e 20, 21 e 22, punto 3.2.1.), che non è sminuito dalla presenza di dipendenti delle società appaltatrici, incaricati di fungere damero tramite e da elemento di raccordo (pagina 24, punto 3.2.2.). 3.4.–A tali conclusion i la Corte di merito è giunta, dopo avere minuziosamente ripercorso le deposizioni raccolte, riprodotte negli stralci più rilevanti e vagliate criticamente, anche nel raffronto con la versione riduttiva fornita da alcuni testi nel corso del giudizio e alterata dalla distanza dai fatti e dalle inevitabili rielaborazioni (pagine 23 e 24, punto 3.2.2.).

La sentenza impugnata ha quindi conferi to rilievo anche all’elemento logico del corrispettivo del preteso appalto, che è commisurato non al rischio d’impresa, immanente al tipo negoziale nominalmente prescelto, ma alle ore di lavoro in concreto prestate (pagina 26, punto 3.2.4.).

Quanto all’opzione dei lavoratori a favore del regime previdenziale dei Paesi d’origine (pagina 28, punto 4.2.) e al pagamento dei contributi in Bosnia e in Croazia (pagina 28, punto 4.3.), non comprovano «l’esistenza di un valido contratto di appalto» (punto 4.2.). 3.5.–La Corte d’appello di Trieste ha rettamente interpretato e applicato i criteri di legge che presiedono alla valutazione della genuinità dell’appalto e non ha pretermesso le peculiarità che presenta tale contratto nel contesto di lavorazioni altamente specializzate.

In coerenza con il paradigma normativo, la sentenza impugnata ha scrutinato in maniera complessiva e coerente i molteplici elementi di fatto acquisiti alprocesso, ha inquadrato in maniera plausibile anche i dati di segno in apparenza contrario, ha ponderato le critiche della -9 - società ricorrente e ha concluso che, in ragione del concreto estrinsecarsi dei rapporti tra le parti, primarioparametro di giudizio, i dipendenti inviati dalle società estere, carenti di un’autentica autonomia imprenditoriale, fossero da considerare, in realtà, dipendenti dell’odierna ricorrente. 3.6.– Contro tale accertamento, che collima con quello già compiuto dal giudice di primo grado e risulta sorretto da una motivazione particolareggiata e immune da mende logichee giuridiche, s’infrangono le critiche della società ricorrente, che poggiano su una lettura atomistica degl’indici significativi globalmente esaminati dai giudici del gravame.

Il motivo di ricorso pone in risalto elementi già soppesati nel loro più credibile significato dalla Corte di merito, come la presenza dei dipendenti delle società estere nel ruolo di tramite, o dati di per sé privi di valenza dirimente, come il livello particolarmente sofisticato delle lavorazioni commissionate o la coincidenza tra l’oggetto sociale delle società e l’attività svolta dai dipendenti distaccati.

Per altro verso, le censure si sostanziano nella contrapposizione di una lettura più favorevole dei dati probatori: quel potere organizzativo e direttivo, che la Corte d’appello reputa diuturno e penetrante sulla scorta dei riscontri probatori acquisiti, risulta compatibile, dal punto di vista della ricorrente, con il potere di coordinamento e di controllo che spetta al committente anche nel contesto dell’appalto.

Dietro lo schermo della violazione e della falsa applicazione di legge, le censure formulate con il secondo motivo tendono dunque a conseguire una rivalutazione degli elementi probatori e del peso che, nel suo prudentemente apprezzamento, la Corte d’appello ha ritenuto di attribuire a ciascuno di essi ai fini del vaglio della genuinità dell’appalto (cfr. anche le considerazioni svolte alle pagine 5 e 6 della memoria illustrativa). -10 - Il carattere specialistico delle lavorazioni commissionate non può privare di ogni rilievo la verifica dei tratti distintivi di un appalto rigorosamente inteso e, con questa verifica, la sentenza impugnata ha mostrato di cimentarsi, sulla base dell’effettivo svolgimento della dinamica negoziale.

Colgono, dunque, nel segno le eccezioni d’inammissibilità sollevate dall’INPS (pagina 6) e dall’INAIL (pagine 8 e seguenti) nei rispettivi controricorsi in ragione del carattere di stretto merito delle censure proposte. 4.–In parte infondato e in parte inammissibile si rivela , infine, il terzo mezzo. 4.1.–La sentenza impugnata (pagina 30, punto 5.2.1.) è conforme ai principi enunciati a più riprese dalla giurisprudenza di questa Corte, che configura l’evasione contributiva nell’ipotesi di omessa o infedele denuncia mensile all’INPS (attraverso i modelli DM10) di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, e circoscrive l’omissione alle sole fattispecie in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi (Cass., sez. lav., 27 dicembre 2011, n. 28966).

Come questa Corte ha puntualizzato anche di recente, «La fattispecie, meno grave, dell’omissione si configura “quando tutti gli adempimenti obbligatori risultano regolarmente effettuati, mancando solo il pagamento”, mentre si configura l’evasione nel caso in cui, oltre al mancato pagamento dei contributi, non siano state effettuate nemmeno le dichiarazioni obbligatorie rivolte agli Enti previdenziali» (Cass., sez. lav., 3 giugno 2022, n. 17970, punto 31 delle “Ragioni della decisione”). 4.2.–In tal caso, si presume una finalità di occultamento dei dati e grava sul datore di lavoro la prova dell’assenza d’intento fraudolento (Cass., sez. lav., 25 agosto 2015, n. 17119). -11 - In particolare, «l’omessa o solo parziale presentazione delle dichiarazioni obbligatorie, accompagnata dal mancato versamento dei contributi, configura una presunzione semplice che può essere vinta dal datore di lavoro, su cui grava il relativo onere, non con la dimostrazione della corretta annotazione dei dati omessi sui libri di cui è obbligatoria la tenuta, ma fornendo la prova rigorosa di evidenze, soprattutto documentali, che attestino l’assenza di intento fraudolento e la sua buona fede.

Ciò forma oggetto di concreto accertamento da parte dei giudici di merito, al fine di “accertare la sussistenza, ove dedotte, di circostanze fattuali atte a vincere la suddetta presunzione, con valutazione intangibile in sede di legittimità ove congruamente motivata”» (sentenza n. 17970 del 2022, cit., punto 32 delle “Ragioni della decisione”). 4.3.–Di questi principi la sentenza d’appello ha fatto puntuale e motivata applicazione, escludendo che siano state offerte prove circostanziate, idonee a confutare l’intento fraudolento , nel senso rigoroso inteso dalla giurisprudenza di questa Corte.

Il motivo è, dunque, infondato, nella parte in cui prospetta un error in iudicando. 4.4.– Il motivo è inammissibile, nella parte in cui pretende d’inferire dalla richiesta di autorizzazione al distacco la prova dell’insussistenza dell’elemento fraudolento (in tal senso, anche le pagine 7 e 8 della memoria illustrativa) o pone l’accento, nella medesima prospettiva, sull’immediato pagamento dell’importo dovuto, dopo l’accertamento giudiziale.

Tali doglianze si prefiggono, nella loro essenza, di rivalutare in questa sede l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte d’appello in ordine alla presunzione d’intento fraudolento, in termini convergenti con il giudice di primo grado, e s’incentrano sulla mera opposizione d’un diverso inquadramento della vicenda controversa e su elementi neppure risolutivi, a fronte di un appalto non genuinoe di un rapporto -12 - di lavoro che non è stato esternato nella sua realtàeffettuale e che è statoquindi recisamente contestato nel corso del processo . 5.–Alla luce dei rilievi svolti, il ricorso dev’essere nel suo complesso respinto. 6.–Le spese di lite si liquidano nella misura indicata in dispositivo per ciascuna delle parti controricorrenti e seguono la soccombenza.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese nel rapporto processuale con [OSCURATO:PERSONA], che non ha svolto in questa sede attività difensiva. 7.–L’integrale rigetto del ricorso, proposto successivamente al 30 gennaio 2013, impone di dare atto dell’obbligo della ricorrent e di versare un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio all’INAIL, nell’importo che si liquida in Euro 4.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge, e all’INPS, nell’importo che si liquida in Euro 8.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 17689-2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 19 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto R.G.N.17689/2017 Cron. Rep. C.C. 28/04/2023 giurisdizione Somministrazione illecita di manodopera. Evasione contributiva. -2 - in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. –intimata – per la cassazione della sentenza n. 269 del 201 6 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 24 marzo 201 7 (R.G.N. 309/2015). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 8 aprile2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Il presente giudizio trae origine dai verbali ispettivi del 20 gennaio 2009 (INPS) e del 10 giugno 2009 (INAIL), che hanno accertato lasomministrazione illecita dei lavoratori della società croata [OSCURATO:PERSONA] e della società bosniaca [OSCURATO:PERSONA] , impiegati presso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276). Quest’ultima società ha proposto opposizione contro le cartelle esattoriali emesse a favore dell’INPS (Euro 398.160,49) e dell’INAIL (Euro 44.142,67). Il Tribunale di Udine ha respinto il ricorso, in quanto ha ravvisato una mera fornitura di manodopera da parte delle società straniere e ha -3 - accertato che i rapporti di lavoro devono intendersi instaurati con la società opponente, incaricata della programmazione e della direzione tecnica dei lavori. 2.–La pronuncia è stata appellata dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, che ha sostenuto la validità e la genuinità dei rapporti d’appalto, in ragione dell’autonomia dei lavoratori, dotati di particolari capacità. 3.–Con sentenza n. 269 del 2016, depositata il 24 marzo 2017, la Corte d’appello di Trieste ha rigettato il gravame. 3.1.– A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che, tra le parti, non è intercorso un valido contratto d’appalto e che, pertanto, non opera la deroga al principio di territorialità, sancita dalle convenzioni invocate dalla parte appellante. 3.2.–La genuinità dell’appalto è contraddetta dalla mancanza di un apporto organizzativo delle società straniere. I lavoratori erano assoggettati al potere direttivo e organizzativo della parte appellante, che l’ha esplicato mediante ordini specifici e puntuali. 3.3.– La fattispecie è riconducibile all’evasione contributiva , in considerazione della volontà di occultare il reale rapporto di lavoro e in mancanza di elementi di prova di segno contrario. 4.–[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Trieste, con ricorso notificato il 14 luglio2017 e illustrato da memoria. 5.–L’INPS e l’INAIL resistono con distinti controricorsi. 6.– [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto in questa sede attività difensiva. 7.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, ai sensi dell’art. 380-bis.1, primo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. 8.–Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. -4 - 9.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine della camera di consiglio (art. 380- bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione procede per tre motivi. 1.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 37 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, dell’art. 27, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell’art. 40, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, della legge 11 giugno 1960, n. 885 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l’Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali, con Protocollo generale, conclusa in Roma il 14 novembre 1957) e della legge 27 maggio 1999, n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia in materia di sicurezza sociale, fatta a Roma il 27 giugno 1997). Avrebbe errato la Corte d’appello di Trieste nell’escludere l’operatività della normativa concernente il distacco internazionale e delle convenzioni concluse con la Croazia e con la Bosnia, che, proprio per l’ipotesi del distacco, derogherebbero al principio di territorialità e alla necessità di applicare il «regime contributivo del luogo in cui si svolge l’attività lavorativa» (pagina 12 del ricorso per cassazione). 1.2.–Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003. La sentenza d’appello meriterebbe censura anche per aver negato la conclusione di un genuino contratto d’appalto in ragione dell’insussistenza di uno speciale apporto organizzativo delle società Sogem e [OSCURATO:PERSONA]. -5 - Nel caso di specie, le peculiari competenze specialistiche dei lavoratori delle società estere avrebbero reso più sfumato il potere organizzativo e direttivo della committente. La «specifica esperienza» delle appaltatrici, «l’identità dell’oggetto dell’appalto rispetto alle attività normalmente fornite dall’appaltatore, rientranti nel suo oggetto sociale», «la presenza in loco di capi squadra della società appaltatrice»,deputati a coordinare le attività dei lavoratori con quelle della società committente (pagina 16 del ricorso per cassazione), priverebbero di carattere decisivo gli elementi valorizzati dalla Corte territoriale. Negli «appalti concernenti lavori specialistici», l’esercizio del potere di controllo ad opera del committente sarebbe compatibile con un autentico contratto d’appalto. 1.3.–Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La sentenza d’appello sarebbe erronea anche nella parte in cui applica il più severo regime dell’evasione, a dispetto della carenza dell’elemento soggettivo. Nessun intento fraudolento si potrebbe scorgere nel comportamento della società ricorrente, che avrebbe confidato nel regolare pagamento dei contributi nei Paesi d’origine. La vicenda, pertanto, sarebbe riconducibile alla più lieve fattispecie dell’omissione (art. 116, comma 8, lettera a, della legge n. 388 del 2000). 2.–La prima censura è infondata. 2.1.– Dopo avere ricostruito la disciplina del distacco, invocata dalla società ricorrente (pagine 8, 9 e 10 della sentenza impugnata, pagine 12, 13 e 14, per la normativa europea e le convenzioni con la ex Jugoslavia), la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante il nulla osta della Provincia di Udine, che non vale ad attestare, con efficacia vincolante, «né l’intrinseca validità del contratto di appalto […], né la rispondenza del distacco dei dipendenti di queste ditte alla disciplina -6 - vigente in materia nell’ordinamento italiano, né infine la sussistenza delle condizioni (di fatto e di diritto) per l’operatività di una deroga al generale principio di territorialità in materia previdenziale» (pagina 10). Il punto nodale delcontendere è la qualificazione giuridica e l’analisi dei requisiti di validità dei rapporti destinati a vincolarele parti (pagina 14). 2.2.– All’esito d’una ponderata valutazione del materiale istruttorio, la Corte d’appello di Trieste ha concluso che i dipendenti distaccati dalle società Sogem e [OSCURATO:PERSONA] erano in realtà dipendenti della società ricorrente. Questo giudizio di fatto rende ininfluente la disciplina del distacco, che anche l’odierno ricorso richiama a sostegno della domanda di accertamentonegativo delle pretese dell’INPS e dell’INAIL. 2.3.–La sentenza d’appello è conforme a diritto, nel rilevare che l’osservanza delle procedure amministrative per il distacco non dispensa il giudice dall’indagare sul reale atteggiarsi dei rapporti tra le parti. Quando tali rapporti assumano le sembianze di un’illecita somministrazione di manodopera, non rilevano le convenzioni internazionali, che presuppongono la liceità dei rapporti sottostanti e non valgono ad offrire alcun crisma d’indiscriminata valid ità a fattispecie che l’ordinamento internosanziona. 3.–Sulla liceità dei rapporti instaurati dalla società ricorrente, che rappresenta il fulcro dell’odierna controversia,verte il secondo motivo, che si palesa inammissibile. 3.1.–La Corte distrettuale ha accertato che «i lavoratori inviati in Italia da Sogem e [OSCURATO:PERSONA] vanno considerati come dipendenti di O.M. Ermen» (pagina 28, punto 4.1.2.). 3.2.–La sentenza impugnata ha preso le mosse dal le doglianze della ricorrente, chesono state reiterate anche in sede di legittimità e -7 - fanno leva sulla specificità degli appalti a bassa intensità organizzativa, contraddistinti dalla preponderanza del fattore umano (pagina 16, punto 3.1.). I giudici d’appello hanno osservato, sulla scorta dell ’esaustiva disamina delle risultanze istruttorie, che «i lavoratori stranieri sono stati in realtà diretti e organizzati dalla odierna appellante» e che le società estere non hanno fornito alcuno «speciale apporto organizzativo» (pagina 16, punto 3.1.2.), quel «contributo autonomo, significativo e originale, alla realizzazione dell’opera o del servizio mediante l’impiego (nella direzione e organizzazione del personale) di un suo patrimonio diconoscenze, esperienze e professionalità di cui il committente è privo»(pagina 16, punto 3.1.1.). In particolare, Sogemsi presentava come «soggetto del tutto privo di reale ed autonoma consistenza imprenditoriale», sfornito di una «struttura organizzativa e produttiva tale da consentirle di fornire un servizio autonomamente gestito» (pagina 25, punto 3.2.3.). Le medesimeconsiderazioni si attagliano anche alla [OSCURATO:PERSONA] che, pur disponendo di uno stabilimento, si è limitata a fornire la manodopera (pagine 25 e 26, il citato punto 3.2.3.). 3.3.–Le valutazioni della Corte d’appello sono corroborat e dalle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza dal responsabile del personale: la società «aveva bisogno non certo di un apporto organizzativo esterno, ma semplicemente di manodopera (non facilmente reperibile in Italia) per far fronte alle sue esigenze produttive e che appunto per soddisfare queste esigenze essa ha fatto ricorso alle ditte Sogem e [OSCURATO:PERSONA]» (pagina 17, punto 3.2.). La Corte d’appello di Trieste ha evidenziatoche, in fatto,i lavoratori stranieri sono stati inseriti stabilmente nell’ordinario ciclo produttivo e hanno ricevuto ordini specifici, «per quanto riguarda sia il contenuto che le modalità anche temporali, di svolgimento della prestazione», al -8 - pari dei dipendenti della società ricorrente, in tutto e per tutto assimilabili (pagina 18, punto 3.2.1.). L’istruttoria ha confermato la direzione esercitata dai capiturno della società ricorrentee un controllo giornaliero (pagin e 20, 21 e 22, punto 3.2.1.), che non è sminuito dalla presenza di dipendenti delle società appaltatrici, incaricati di fungere damero tramite e da elemento di raccordo (pagina 24, punto 3.2.2.). 3.4.–A tali conclusion i la Corte di merito è giunta, dopo avere minuziosamente ripercorso le deposizioni raccolte, riprodotte negli stralci più rilevanti e vagliate criticamente, anche nel raffronto con la versione riduttiva fornita da alcuni testi nel corso del giudizio e alterata dalla distanza dai fatti e dalle inevitabili rielaborazioni (pagine 23 e 24, punto 3.2.2.). La sentenza impugnata ha quindi conferi to rilievo anche all’elemento logico del corrispettivo del preteso appalto, che è commisurato non al rischio d’impresa, immanente al tipo negoziale nominalmente prescelto, ma alle ore di lavoro in concreto prestate (pagina 26, punto 3.2.4.). Quanto all’opzione dei lavoratori a favore del regime previdenziale dei Paesi d’origine (pagina 28, punto 4.2.) e al pagamento dei contributi in Bosnia e in Croazia (pagina 28, punto 4.3.), non comprovano «l’esistenza di un valido contratto di appalto» (punto 4.2.). 3.5.–La Corte d’appello di Trieste ha rettamente interpretato e applicato i criteri di legge che presiedono alla valutazione della genuinità dell’appalto e non ha pretermesso le peculiarità che presenta tale contratto nel contesto di lavorazioni altamente specializzate. In coerenza con il paradigma normativo, la sentenza impugnata ha scrutinato in maniera complessiva e coerente i molteplici elementi di fatto acquisiti alprocesso, ha inquadrato in maniera plausibile anche i dati di segno in apparenza contrario, ha ponderato le critiche della -9 - società ricorrente e ha concluso che, in ragione del concreto estrinsecarsi dei rapporti tra le parti, primarioparametro di giudizio, i dipendenti inviati dalle società estere, carenti di un’autentica autonomia imprenditoriale, fossero da considerare, in realtà, dipendenti dell’odierna ricorrente. 3.6.– Contro tale accertamento, che collima con quello già compiuto dal giudice di primo grado e risulta sorretto da una motivazione particolareggiata e immune da mende logichee giuridiche, s’infrangono le critiche della società ricorrente, che poggiano su una lettura atomistica degl’indici significativi globalmente esaminati dai giudici del gravame. Il motivo di ricorso pone in risalto elementi già soppesati nel loro più credibile significato dalla Corte di merito, come la presenza dei dipendenti delle società estere nel ruolo di tramite, o dati di per sé privi di valenza dirimente, come il livello particolarmente sofisticato delle lavorazioni commissionate o la coincidenza tra l’oggetto sociale delle società e l’attività svolta dai dipendenti distaccati. Per altro verso, le censure si sostanziano nella contrapposizione di una lettura più favorevole dei dati probatori: quel potere organizzativo e direttivo, che la Corte d’appello reputa diuturno e penetrante sulla scorta dei riscontri probatori acquisiti, risulta compatibile, dal punto di vista della ricorrente, con il potere di coordinamento e di controllo che spetta al committente anche nel contesto dell’appalto. Dietro lo schermo della violazione e della falsa applicazione di legge, le censure formulate con il secondo motivo tendono dunque a conseguire una rivalutazione degli elementi probatori e del peso che, nel suo prudentemente apprezzamento, la Corte d’appello ha ritenuto di attribuire a ciascuno di essi ai fini del vaglio della genuinità dell’appalto (cfr. anche le considerazioni svolte alle pagine 5 e 6 della memoria illustrativa). -10 - Il carattere specialistico delle lavorazioni commissionate non può privare di ogni rilievo la verifica dei tratti distintivi di un appalto rigorosamente inteso e, con questa verifica, la sentenza impugnata ha mostrato di cimentarsi, sulla base dell’effettivo svolgimento della dinamica negoziale. Colgono, dunque, nel segno le eccezioni d’inammissibilità sollevate dall’INPS (pagina 6) e dall’INAIL (pagine 8 e seguenti) nei rispettivi controricorsi in ragione del carattere di stretto merito delle censure proposte. 4.–In parte infondato e in parte inammissibile si rivela , infine, il terzo mezzo. 4.1.–La sentenza impugnata (pagina 30, punto 5.2.1.) è conforme ai principi enunciati a più riprese dalla giurisprudenza di questa Corte, che configura l’evasione contributiva nell’ipotesi di omessa o infedele denuncia mensile all’INPS (attraverso i modelli DM10) di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, e circoscrive l’omissione alle sole fattispecie in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi (Cass., sez. lav., 27 dicembre 2011, n. 28966). Come questa Corte ha puntualizzato anche di recente, «La fattispecie, meno grave, dell’omissione si configura “quando tutti gli adempimenti obbligatori risultano regolarmente effettuati, mancando solo il pagamento”, mentre si configura l’evasione nel caso in cui, oltre al mancato pagamento dei contributi, non siano state effettuate nemmeno le dichiarazioni obbligatorie rivolte agli Enti previdenziali» (Cass., sez. lav., 3 giugno 2022, n. 17970, punto 31 delle “Ragioni della decisione”). 4.2.–In tal caso, si presume una finalità di occultamento dei dati e grava sul datore di lavoro la prova dell’assenza d’intento fraudolento (Cass., sez. lav., 25 agosto 2015, n. 17119). -11 - In particolare, «l’omessa o solo parziale presentazione delle dichiarazioni obbligatorie, accompagnata dal mancato versamento dei contributi, configura una presunzione semplice che può essere vinta dal datore di lavoro, su cui grava il relativo onere, non con la dimostrazione della corretta annotazione dei dati omessi sui libri di cui è obbligatoria la tenuta, ma fornendo la prova rigorosa di evidenze, soprattutto documentali, che attestino l’assenza di intento fraudolento e la sua buona fede. Ciò forma oggetto di concreto accertamento da parte dei giudici di merito, al fine di “accertare la sussistenza, ove dedotte, di circostanze fattuali atte a vincere la suddetta presunzione, con valutazione intangibile in sede di legittimità ove congruamente motivata”» (sentenza n. 17970 del 2022, cit., punto 32 delle “Ragioni della decisione”). 4.3.–Di questi principi la sentenza d’appello ha fatto puntuale e motivata applicazione, escludendo che siano state offerte prove circostanziate, idonee a confutare l’intento fraudolento , nel senso rigoroso inteso dalla giurisprudenza di questa Corte. Il motivo è, dunque, infondato, nella parte in cui prospetta un error in iudicando. 4.4.– Il motivo è inammissibile, nella parte in cui pretende d’inferire dalla richiesta di autorizzazione al distacco la prova dell’insussistenza dell’elemento fraudolento (in tal senso, anche le pagine 7 e 8 della memoria illustrativa) o pone l’accento, nella medesima prospettiva, sull’immediato pagamento dell’importo dovuto, dopo l’accertamento giudiziale. Tali doglianze si prefiggono, nella loro essenza, di rivalutare in questa sede l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte d’appello in ordine alla presunzione d’intento fraudolento, in termini convergenti con il giudice di primo grado, e s’incentrano sulla mera opposizione d’un diverso inquadramento della vicenda controversa e su elementi neppure risolutivi, a fronte di un appalto non genuinoe di un rapporto -12 - di lavoro che non è stato esternato nella sua realtàeffettuale e che è statoquindi recisamente contestato nel corso del processo . 5.–Alla luce dei rilievi svolti, il ricorso dev’essere nel suo complesso respinto. 6.–Le spese di lite si liquidano nella misura indicata in dispositivo per ciascuna delle parti controricorrenti e seguono la soccombenza. Non v’è luogo a provvedere sulle spese nel rapporto processuale con [OSCURATO:PERSONA], che non ha svolto in questa sede attività difensiva. 7.–L’integrale rigetto del ricorso, proposto successivamente al 30 gennaio 2013, impone di dare atto dell’obbligo della ricorrent e di versare un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio all’INAIL, nell’importo che si liquida in Euro 4.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge, e all’INPS, nell’importo che si liquida in Euro 8.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Dic
Sentenza Cassazione n. 24917/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris