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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 09515/2026

Testo disponibile della fonte

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rmativa a sostegno dellapropria prospettazione, il riferimento va individuato all’art.17 D.M. n. 210del 1996.Tale articolo, rubricato “Reintroduzione nel deposito mittente o cambio didestinazione di prodotti ad accisa assolta nel caso in cui lo speditore sia unesercente deposito fiscale”, nel testo ratione temporis vigente, dispone:«Nei casi di cui agli articoli 15 e 16, qualora lo speditore sia un esercentedi deposito fiscale, si applicano le medesime procedure con l'obbligoaggiuntivo, da parte del mittente, in caso di rientro della merce, dicomunicare, prima della reintroduzione in deposito, il cambio didestinazione a mezzo fax o altro sistema di teletrasmissione all'ufficiofinanziario competente sull'impianto o deposito mittente.

Qualora unNumero registro generale 33922/2019Numero sezionale 923/2026Numero di raccolta generale 9515/2026Data pubblicazione 14/04/2026prodotto già immesso in consumo, su richiesta di un operatorenell'esercizio della sua attività economica, debba essere reimmesso inregime sospensivo per essere avviato ad un deposito fiscale, ai sensidell'art. 6, comma 6, del testo unico, prima della spedizione ne è datacomunicazione all'UTF ed è presentata domanda di rimborso dell'accisaassolta; il trasferimento al deposito fiscale viene effettuato con la scorta diun DAA emesso dal depositario autorizzato ricevente.

Nel predettodocumento deve risultare che trattasi di reimmissione in deposito fiscale diprodotto già immesso in consumo, per la cui movimentazione non si rendedovuta la prestazione della garanzia.

L'esemplare n. 1 del DAA viene posto,unitamente all'esemplare n. 2, a corredo delle contabilità del depositarioautorizzato ricevente, mentre l'esemplare n. 3 viene restituito al mittenteper essere custodito a termini di legge, e comunque per un periodo noninferiore ad un anno.

Il rimborso dell'accisa è effettuato solo dopo laconclusione del trasferimento, con l'applicazione, salvo prova contraria,della aliquota d'accisa più bassa fra quelle in vigore nei dodici mesiprecedenti il giorno di conclusione del trasferimento».4.3.

Dalla lettura della disposizione sopra riportata si evince che quelladescritta è una procedura specifica, all’esito della quale, se il prodotto giàassoggettato ad accisa non è stato consumato, può essere reimmesso in“regime sospensivo” con conseguente rimborso dell’accisa assolta, adeterminate condizioni.5.

Tali circostanze non sussistono nel caso di specie innanzitutto perchénon sussiste una condizione fondamentale: l’«accisa assolta».

Che l’accisanon sia stata assolta a monte si evince dal fatto stesso che pende ilpresente processo per il recupero dell’imposta evasa, né la parte allega ilpagamento dell’imposta da parte sua o di terzi.5.1.

In secondo luogo, vale un concorrente profilo a smentire laprospettazione della ricorrente: l’operazione di reimmissione dell’alcol nonconsumato nel regime di sospensione può determinare sì un eventualecredito di imposta, ma non a favore della originaria debitrice dell’impostaNumero registro generale 33922/2019Numero sezionale 923/2026Numero di raccolta generale 9515/2026Data pubblicazione 14/04/2026come ritiene la ricorrente, né, del resto, ciò farebbe di per sé venir menola procedura esecutiva operando su un piano distinto, fiscale, rispetto alprocesso davanti all’AGO.6.

A conclusione della ricostruzione in diritto che precede, si deve ritenereche la materia del contendere nella fattispecie non è affatto cessata, né siè determinata l’estinzione dell’obbligazione tributaria, perché dalladescritta procedura, una volta completata e assolta l’imposta, può nascereun diritto di rimborso, ma a favore del soggetto aggiudicatario del benereimmesso in sospensione, non a favore del soggetto passivo originarioche resta tenuto al pagamento dell’accisa.7.

Il ricorso è perciò rigettato e le spese di lite, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite infavore delle controricorrenti in solido, liquidate in complessivi euro 23.000per compensi, oltre spese prenotate a debito.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rmativa a sostegno dellapropria prospettazione, il riferimento va individuato all’art.17 D.M. n. 210del 1996.Tale articolo, rubricato “Reintroduzione nel deposito mittente o cambio didestinazione di prodotti ad accisa assolta nel caso in cui lo speditore sia unesercente deposito fiscale”, nel testo ratione temporis vigente, dispone:«Nei casi di cui agli articoli 15 e 16, qualora lo speditore sia un esercentedi deposito fiscale, si applicano le medesime procedure con l'obbligoaggiuntivo, da parte del mittente, in caso di rientro della merce, dicomunicare, prima della reintroduzione in deposito, il cambio didestinazione a mezzo fax o altro sistema di teletrasmissione all'ufficiofinanziario competente sull'impianto o deposito mittente. Qualora unNumero registro generale 33922/2019Numero sezionale 923/2026Numero di raccolta generale 9515/2026Data pubblicazione 14/04/2026prodotto già immesso in consumo, su richiesta di un operatorenell'esercizio della sua attività economica, debba essere reimmesso inregime sospensivo per essere avviato ad un deposito fiscale, ai sensidell'art. 6, comma 6, del testo unico, prima della spedizione ne è datacomunicazione all'UTF ed è presentata domanda di rimborso dell'accisaassolta; il trasferimento al deposito fiscale viene effettuato con la scorta diun DAA emesso dal depositario autorizzato ricevente. Nel predettodocumento deve risultare che trattasi di reimmissione in deposito fiscale diprodotto già immesso in consumo, per la cui movimentazione non si rendedovuta la prestazione della garanzia. L'esemplare n. 1 del DAA viene posto,unitamente all'esemplare n. 2, a corredo delle contabilità del depositarioautorizzato ricevente, mentre l'esemplare n. 3 viene restituito al mittenteper essere custodito a termini di legge, e comunque per un periodo noninferiore ad un anno. Il rimborso dell'accisa è effettuato solo dopo laconclusione del trasferimento, con l'applicazione, salvo prova contraria,della aliquota d'accisa più bassa fra quelle in vigore nei dodici mesiprecedenti il giorno di conclusione del trasferimento».4.3. Dalla lettura della disposizione sopra riportata si evince che quelladescritta è una procedura specifica, all’esito della quale, se il prodotto giàassoggettato ad accisa non è stato consumato, può essere reimmesso in“regime sospensivo” con conseguente rimborso dell’accisa assolta, adeterminate condizioni.5. Tali circostanze non sussistono nel caso di specie innanzitutto perchénon sussiste una condizione fondamentale: l’«accisa assolta». Che l’accisanon sia stata assolta a monte si evince dal fatto stesso che pende ilpresente processo per il recupero dell’imposta evasa, né la parte allega ilpagamento dell’imposta da parte sua o di terzi.5.1. In secondo luogo, vale un concorrente profilo a smentire laprospettazione della ricorrente: l’operazione di reimmissione dell’alcol nonconsumato nel regime di sospensione può determinare sì un eventualecredito di imposta, ma non a favore della originaria debitrice dell’impostaNumero registro generale 33922/2019Numero sezionale 923/2026Numero di raccolta generale 9515/2026Data pubblicazione 14/04/2026come ritiene la ricorrente, né, del resto, ciò farebbe di per sé venir menola procedura esecutiva operando su un piano distinto, fiscale, rispetto alprocesso davanti all’AGO.6. A conclusione della ricostruzione in diritto che precede, si deve ritenereche la materia del contendere nella fattispecie non è affatto cessata, né siè determinata l’estinzione dell’obbligazione tributaria, perché dalladescritta procedura, una volta completata e assolta l’imposta, può nascereun diritto di rimborso, ma a favore del soggetto aggiudicatario del benereimmesso in sospensione, non a favore del soggetto passivo originarioche resta tenuto al pagamento dell’accisa.7. Il ricorso è perciò rigettato e le spese di lite, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite infavore delle controricorrenti in solido, liquidate in complessivi euro 23.000per compensi, oltre spese prenotate a debito.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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