CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 maggio 1993
Cassazione n. 17667/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3/5/1993 avverso l'ordinanza del 18/10/2023 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in composizione monocratica, con l'impugnata ordinanza non convalidava l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], evidenziando la sussistenza di dubbi circa l'effettivo compimento di condotte idonee ad integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale, anche in relazione alla involontarietà dell'azione violenta (consistente nel colpire con un calcio lo sportello dell'autovettura di servizio), nonché difettando i requisiti della particolare gravità del fatto e della pericolosità dell'arrestato. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Pubblico ministero deducendo violazione di legge e vizio della motivazione, sottolineando come il Tribunale, anziché limitarsi ad una verifica di legittimità dell'operato della polizia giudiziaria in base al quadro indiziario risultante ex ante, aveva compiuto una valutazione ulteriore, valutando anche il profilo della colpevolezza e non circoscrivendo l'accertamento al solo giudizio di plausibilità della commissione del reato. In merito al giudizio di gravità del fatto, inoltre, il Tribunale non aveva tenuto conto delle complessive modalità della condotta, omettendo di considerare che l'arrestato era stato sorpreso di notte e in atteggiamento sospetto, dandosi immediatamente alla fuga alla sola vista dell'autovettura di servizio e reagendo violentemente al tentativo di arrestarne la fuga in bicicletta. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Per consolidata giurisprudenza, in sede di convalida dell'arresto, il giudice, verificata l'osservanza dei termini stabiliti agli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve valutare l'operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi al momento conosciuti, in relazione allo stato di flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati indicati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una prospettiva che non deve riguardare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né la responsabilità dell'indagato, in quanto apprezzamenti riservati a distinte fasi del procedimento (Sez.6, n. 15427 del 31/1/2023, Rv. 284596). Nel caso di specie, il Tribunale non si è limitato alla prescritta verifica, bensì ha compiuto una valutazione concernente anche la volontarietà della condotta posta in essere dall'arrestato, elemento che avrebbe potuto legittimamente valorizzare in relazione alla richiesta di misura cautelare, ma non anche al solo fine di valutare la legittimità dell'arresto.Né sono dirimenti le valutazioni concernenti la gravità del fatto e la pericolosità dell'arrestato, posto che tali aspetti sono stati meramente enunciati, senza che il Tribunale abbia concretamente esposto le ragioni della ritenuta insussistenza di tali presupposti. 3. Alla luce di tali considerazioni, ne consegue la fondatezza del ricorso, dovendosi ritenere l'arresto legittimamente eseguito. L'annullamento, su ricorso del pubblico ministero, dell'ordinanza di non convalida dell'arresto deve essere disposto senza rinvio, posto che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzato alla sola definizione della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, sicché l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di concreti effetti giuridici (Sez.3, n. 14971 del 10/11/2022, dep.2023, Rv. 284323). P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, perché l'arresto è stato legittimamente eseguito. Così deciso il 14 marzo 2024 I