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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 21740/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

A, PATACCONIMAURIZIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SMIDCLAUDIA, [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrenti -2507 contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 19954/2023TELECOM ITALIA [OSCURATO:SOCIETA]., anche quale incorporante della HRN umero sezionale 2507/2026Numero di raccolta generale 21740/2026SERVICE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante proData pubblicazione 25/06/2026tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 937/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 28/03/2023 R.G.N. 853/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20/05/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello di AntonellaCaringi e altri litisconsorti, dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] HR Servicespa, confermando la sentenza di primo grado che avevarigettato la domanda volta a qualificare il processo attuato daTelecom nel 2017, di reinternalizzazione di alcuni servizi pressoHR Service, quale retrocessione del ramo d’azienda(concernente il settore Amministrazione del personale) giàceduto nel 2000 a [OSCURATO:SOCIETA]2.

Avverso la sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso percassazione con due motivi. [OSCURATO:SOCIETA], anche qualeincorporante della [OSCURATO:SOCIETA]., e [OSCURATO:SOCIETA] spahanno resistito con autonomi controricorsi.

È stata depositatamemoria nell’interesse dei lavoratori ricorrenti e di [OSCURATO:SOCIETA]3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 19954/2023Numero sezionale 2507/20261362, 1363 e 2697 c.c., degli artt. 416 e 421 c.p.c. in reNluamzeiroo ndi era ccolta generale 21740/2026Data pubblicazione 25/06/2026all’art. 2112 c.c. e alla Direttiva 2001/23/CE.

I ricorrenticriticano la decisione d’appello per avere escluso che lareinternalizzazione in Telecom di alcuni servizi già affidati aAccenture costituisse trasferimento di ramo d’azienda ereputano tale soluzione errata in diritto sotto un duplice profilo:da un lato, perché non tiene conto del diritto eurounitario, comeinterpretato dalla Corte di giustizia, secondo cui “il ramo è taleanche se dimostra l'effettiva potenzialità commerciale delcomplesso ceduto e quindi anche se manca il trasferimento dicomparti produttivi rimasti in capo al cedente”; dall’altro lato,per avere, anche a causa di un'errata interpretazionedell'accordo del 28 aprile 2017, omesso di rilevare che il rientrodelle principali attività concernenti il servizio di amministrazionedel personale, già ceduto nel 2000, costituiva oggetto dicessione di un'entità dotata di propria autonomia funzionale, ingrado di assicurare il citato servizio senza soluzione dicontinuità, risultando l’esclusione, da tale operazionecircolatoria, del personale addetto all'unità attiva pressoAccenture in aperta violazione degli obblighi imposti dall’art.2112 c.c.2.

Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 112, 115, 416,421 e 437 c.p.c. per avere la Corte di merito giudicatoinsufficienti le allegazioni e prove fornite dai lavoratori sullemansioni svolte, sulla natura e consistenza delle attivitàreinternalizzate da Telecom e per non avere accolto le istanzeistruttorie dai medesimi formulate.3.

Il primo motivo di ricorso non è fondato.3.1.

In base alla sentenza d’appello e alle allegazioni delle parti,i rapporti tra le società in causa possono ricostruirsi secondo loNumero registro generale 19954/2023Numero sezionale 2507/2026schema seguente: con atto del 31.10.2000 Telecom ItaliaN uSm.epro .dAi r.a ccolta generale 21740/2026Data pubblicazione 25/06/2026ha ceduto a [OSCURATO:PERSONA] (di seguito TE.SS.) il ramo diazienda relativo alla “amministrazione del personale”, contrasferimento alle dipendenze della cessionaria dei rapporti dilavoro del personale addetto al citato servizio; tra le due societàveniva sottoscritto un contratto di servizi ([OSCURATO:PERSONA]) conil quale TE.SS. si impegnava ad erogare a Telecom inoutsourcing la gestione degli adempimenti amministrativirelativi al personale dipendente di Telecom e delle altre societàdel gruppo; nel 2003, a seguito della vendita dell’interopacchetto azionario di TE.SS. (che, contestualmente, mutava lapropria denominazione in [OSCURATO:SOCIETA]. –AHRS), i lavoratori già trasferiti in TE.SS. con il ramo d’azienda,sono diventati dipendenti di AHRS; nel 2010 Telecom ha cedutol’[OSCURATO:PERSONA] alla società del gruppo, [OSCURATO:SOCIETA]. (diseguito, HRS) e quest’ultima società è divenuta parte appaltanteal posto di Telecom nei rapporti con AHRS; negli anni successivisono stati sottoscritti plurimi accordi di rinnovo del citatoAccordo Quadro, contenenti modifiche sul tipo di servizi e sullemodalità della loro erogazione; ad agosto 2016, con il cd.

TerzoAtto di Modifica, Telecom e AHRS hanno concordato la prorogadel contratto fino a dicembre 2022, la graduale riduzione delprezzo del servizio ceduto e una nuova disciplina del recesso;nel novembre 2016, Telecom ha comunicato a AHRS di volersiavvalere della facoltà, concessale dal Terzo atto di Modifica, direcesso con “integrale internalizzazione dei servizi oggetto degliaccordi”; con un successivo Accordo di modifica del 28.4.2017,Telecom ha rinunciato ad avvalersi del diritto di recessoesercitato ed ha proceduto alla internalizzazione dei servizi,sottoponendo il settore cd.

Payroll ad una profonda innovazione;il nuovo accordo ha individuato una serie di servizi daNumero registro generale 19954/2023internalizzare, residuando gli altri in capo a AHRS, a cui sonoN umero sezionale 2507/2026Numero di raccolta generale 21740/2026stati assegnati servizi aggiuntivi, come quelli di Back OfficeData pubblicazione 25/06/2026Commerciale e [OSCURATO:PERSONA] per i clienti Telecom.3.2.

La sentenza d’appello ha premesso come sia statagiudizialmente accertata la sussistenza di un legittimotrasferimento di ramo d’azienda in relazione alla cessioneavvenuta nel 2000 (v. sul punto Cass. n. 9461 del 2014), cheaveva comportato il passaggio del personale unitamente a beni,postazioni aziendali, computer e programmi informatici.

Haappurato che con l’atto di modifica del 2017 non si è realizzatoad alcun passaggio di beni e dotazioni informatiche e che nonsono passate a HR tutte le attività che erano comprese nel ramod'azienda ceduto nel 2000, bensì solo una parte, sia purecospicua, delle lavorazioni e servizi di Payroll specificamenteindicati nell'allegato all’atto di modifica e riportate nel corpodella sentenza.3.3.

Alla luce della frazione dei servizi rimasti in capo a AHRS edi quella riassegnata a Telecom, la Corte territoriale ha esclusoche potesse individuarsi, nell’operazione del 2017, la cessionedi un ramo di azienda identico a quello ceduto nel 2000 cosìcome anche la cessione di un nuovo ramo d’azienda, poiché lainternalizzazione non aveva avuto ad oggetto un complessoorganizzato di beni, dotazioni e personale munito di autonomiafunzionale e in grado di assicurare di per sé lo svolgimento deiservizi rientrati.

Secondo la ricostruzione fatta propria daigiudici di appello, l’accordo del 2017 aveva realizzato solo unarimodulazione dell’appalto in essere dal 2000 e già più voltemodificato in relazione alle mutate esigenze economiche eorganizzative.3.4.

I giudici di appello hanno considerato plausibili le esigenzedi modifica e innovazione alla base del nuovo Accordo, in unNumero registro generale 19954/2023settore caratterizzato da sistemi di elaborazione dati e frequentNi umero sezionale 2507/2026Numero di raccolta generale 21740/2026modifiche normative, ed hanno escluso un intento fraudolentoData pubblicazione 25/06/2026di Telecom, volto alla espulsione di personale dal relativoGruppo, poiché un simile intento illecito avrebbe dovutosorreggere le decisioni societarie in un arco temporale troppolungo, risalente alla cessione avvenuta nel 2000 e protrattosifino al 2017.3.5.

Nel compiere tale valutazione, la sentenza d’appello si èconformata all’orientamento di questa Corte (v.

Cass. n. 22249del 2021; Cass. n. 18947 del 2025) che ha, in maniera costante,individuato quale elemento costitutivo del trasferimentodel ramo d'azienda, di cui all'art. 2112 c.c., l'autonomiafunzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già almomento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivocon i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere- autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo daparte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultavafinalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento dellacessione.

L'elemento costitutivo dell'autonomia funzionale vaquindi letto in reciproca integrazione con il requisito dellapreesistenza, e ciò anche in armonia con la giurisprudenza dellaCorte di Giustizia secondo la quale l'impiego del termine"conservi" nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva2001/23/CE, "implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve,in ogni caso, preesistere al trasferimento" (Corte di Giustizia, 6marzo 2014, C-458/12; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017).3.6.

Nel caso di specie, difetta principalmente la coincidenza tral’ambito dei servizi già svolti da AHRS fin dal 2000 e quellorientrato nella diretta gestione di Telecom e, da diverso angolodi visuale, la possibilità di considerare l’insieme delle attivitàNumero registro generale 19954/2023“reinternalizzate”, senza contestuale passaggio di personale eN umero sezionale 2507/2026Numero di raccolta generale 21740/2026strumentazione, come entità economica sufficiente, cosìData pubblicazione 25/06/2026risultando elisa anche l’eventualità di avvenuta cessione di unnuovo ramo d’azienda, senza che residui .4.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.4.1.

Esso contesta l’interpretazione degli atti processuali resadai giudici di appello e, a monte, neppure specifica in quali attiprocessuali sarebbero contenute le allegazioni riportate alle pp.16 e ss.Per il resto, deve ribadirsi che il provvedimento reso sullerichieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione perviolazione del diritto alla prova, ai sensi dell'art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c. allorquando il giudice di merito rilevi preclusioni odecadenze insussistenti ovvero affermi l'inammissibilità delmezzo di prova per motivi che prescindano da una valutazionedella sua rilevanza in rapporto al tema controverso ed alcompendio delle altre prove richieste o già acquisite, nonché pervizio di motivazione in ordine all'attitudine dimostrativa dicircostanze rilevanti ai fini della decisione, con la conseguenzache è inammissibile il ricorso che non illustri la decisività delmezzo di prova di cui si lamenta la mancata ammissione (cosìCass. n. 30810 del 2023).4.2.

Con specifico riferimento al vizio di motivazione per omessaammissione della prova testimoniale, si è precisato che esso puòessere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essoinvesta un punto decisivo della controversia e, quindi, ove laprova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea adimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio dicertezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altrerisultanze istruttorie che hanno determinato il convincimentodel giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti privaNumero registro generale 19954/2023di fondamento (Cass. n. 16214 del 2019; n. 18072 del 2024; nN. umero sezionale 2507/2026Numero di raccolta generale 21740/202630721 del 2024).Data pubblicazione 25/06/20264.3.

Nella fattispecie oggetto di causa, la Corte d’appello hagiudicato la causa sufficientemente istruita per mezzo delleallegazioni delle parti e delle prove documentali raccolte ed haargomentato che la prova testimoniale nulla avrebbe potutoaggiungere al materiale raccolto.Tale valutazione compiuta nel giudizio di merito non può fondareun error in procedendo, non solo perché sorretta da unamotivazione rispettosa dei requisiti normativi e costituzionali maanche per la mancata deduzione di decisività delle circostanzeoggetto della prova non ammessa, dovendosi escludere ogniviolazione del diritto alla prova (su cui v.

Cass. 18285 del 2021e numerosi precedenti ivi citati).5.

Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue ilcriterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per ilraddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass.

S.U. n. 4315 del2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio dilegittimità che liquida, in favore di ciascuna partecontroricorrente, in euro 4.500,00 per compensi professionali,euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del15% e accessori come per legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrentidell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloNumero registro generale 19954/2023Numero sezionale 2507/2026previsto per i rispettivi ricorsi a norma del comma 1 bNisum deroe dlli ora ccolta generale 21740/2026Data pubblicazione 25/06/2026stesso art. 13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 20 maggio 2026La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A, PATACCONIMAURIZIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SMIDCLAUDIA, [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrenti -2507 contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 19954/2023TELECOM ITALIA [OSCURATO:SOCIETA]., anche quale incorporante della HRN umero sezionale 2507/2026Numero di raccolta generale 21740/2026SERVICE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante proData pubblicazione 25/06/2026tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 937/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 28/03/2023 R.G.N. 853/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20/05/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello di AntonellaCaringi e altri litisconsorti, dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] HR Servicespa, confermando la sentenza di primo grado che avevarigettato la domanda volta a qualificare il processo attuato daTelecom nel 2017, di reinternalizzazione di alcuni servizi pressoHR Service, quale retrocessione del ramo d’azienda(concernente il settore Amministrazione del personale) giàceduto nel 2000 a [OSCURATO:SOCIETA]2. Avverso la sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso percassazione con due motivi. [OSCURATO:SOCIETA], anche qualeincorporante della [OSCURATO:SOCIETA]., e [OSCURATO:SOCIETA] spahanno resistito con autonomi controricorsi. È stata depositatamemoria nell’interesse dei lavoratori ricorrenti e di [OSCURATO:SOCIETA]3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 19954/2023Numero sezionale 2507/20261362, 1363 e 2697 c.c., degli artt. 416 e 421 c.p.c. in reNluamzeiroo ndi era ccolta generale 21740/2026Data pubblicazione 25/06/2026all’art. 2112 c.c. e alla Direttiva 2001/23/CE. I ricorrenticriticano la decisione d’appello per avere escluso che lareinternalizzazione in Telecom di alcuni servizi già affidati aAccenture costituisse trasferimento di ramo d’azienda ereputano tale soluzione errata in diritto sotto un duplice profilo:da un lato, perché non tiene conto del diritto eurounitario, comeinterpretato dalla Corte di giustizia, secondo cui “il ramo è taleanche se dimostra l'effettiva potenzialità commerciale delcomplesso ceduto e quindi anche se manca il trasferimento dicomparti produttivi rimasti in capo al cedente”; dall’altro lato,per avere, anche a causa di un'errata interpretazionedell'accordo del 28 aprile 2017, omesso di rilevare che il rientrodelle principali attività concernenti il servizio di amministrazionedel personale, già ceduto nel 2000, costituiva oggetto dicessione di un'entità dotata di propria autonomia funzionale, ingrado di assicurare il citato servizio senza soluzione dicontinuità, risultando l’esclusione, da tale operazionecircolatoria, del personale addetto all'unità attiva pressoAccenture in aperta violazione degli obblighi imposti dall’art.2112 c.c.2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 112, 115, 416,421 e 437 c.p.c. per avere la Corte di merito giudicatoinsufficienti le allegazioni e prove fornite dai lavoratori sullemansioni svolte, sulla natura e consistenza delle attivitàreinternalizzate da Telecom e per non avere accolto le istanzeistruttorie dai medesimi formulate.3. Il primo motivo di ricorso non è fondato.3.1. In base alla sentenza d’appello e alle allegazioni delle parti,i rapporti tra le società in causa possono ricostruirsi secondo loNumero registro generale 19954/2023Numero sezionale 2507/2026schema seguente: con atto del 31.10.2000 Telecom ItaliaN uSm.epro .dAi r.a ccolta generale 21740/2026Data pubblicazione 25/06/2026ha ceduto a [OSCURATO:PERSONA] (di seguito TE.SS.) il ramo diazienda relativo alla “amministrazione del personale”, contrasferimento alle dipendenze della cessionaria dei rapporti dilavoro del personale addetto al citato servizio; tra le due societàveniva sottoscritto un contratto di servizi ([OSCURATO:PERSONA]) conil quale TE.SS. si impegnava ad erogare a Telecom inoutsourcing la gestione degli adempimenti amministrativirelativi al personale dipendente di Telecom e delle altre societàdel gruppo; nel 2003, a seguito della vendita dell’interopacchetto azionario di TE.SS. (che, contestualmente, mutava lapropria denominazione in [OSCURATO:SOCIETA]. –AHRS), i lavoratori già trasferiti in TE.SS. con il ramo d’azienda,sono diventati dipendenti di AHRS; nel 2010 Telecom ha cedutol’[OSCURATO:PERSONA] alla società del gruppo, [OSCURATO:SOCIETA]. (diseguito, HRS) e quest’ultima società è divenuta parte appaltanteal posto di Telecom nei rapporti con AHRS; negli anni successivisono stati sottoscritti plurimi accordi di rinnovo del citatoAccordo Quadro, contenenti modifiche sul tipo di servizi e sullemodalità della loro erogazione; ad agosto 2016, con il cd. TerzoAtto di Modifica, Telecom e AHRS hanno concordato la prorogadel contratto fino a dicembre 2022, la graduale riduzione delprezzo del servizio ceduto e una nuova disciplina del recesso;nel novembre 2016, Telecom ha comunicato a AHRS di volersiavvalere della facoltà, concessale dal Terzo atto di Modifica, direcesso con “integrale internalizzazione dei servizi oggetto degliaccordi”; con un successivo Accordo di modifica del 28.4.2017,Telecom ha rinunciato ad avvalersi del diritto di recessoesercitato ed ha proceduto alla internalizzazione dei servizi,sottoponendo il settore cd. Payroll ad una profonda innovazione;il nuovo accordo ha individuato una serie di servizi daNumero registro generale 19954/2023internalizzare, residuando gli altri in capo a AHRS, a cui sonoN umero sezionale 2507/2026Numero di raccolta generale 21740/2026stati assegnati servizi aggiuntivi, come quelli di Back OfficeData pubblicazione 25/06/2026Commerciale e [OSCURATO:PERSONA] per i clienti Telecom.3.2. La sentenza d’appello ha premesso come sia statagiudizialmente accertata la sussistenza di un legittimotrasferimento di ramo d’azienda in relazione alla cessioneavvenuta nel 2000 (v. sul punto Cass. n. 9461 del 2014), cheaveva comportato il passaggio del personale unitamente a beni,postazioni aziendali, computer e programmi informatici. Haappurato che con l’atto di modifica del 2017 non si è realizzatoad alcun passaggio di beni e dotazioni informatiche e che nonsono passate a HR tutte le attività che erano comprese nel ramod'azienda ceduto nel 2000, bensì solo una parte, sia purecospicua, delle lavorazioni e servizi di Payroll specificamenteindicati nell'allegato all’atto di modifica e riportate nel corpodella sentenza.3.3. Alla luce della frazione dei servizi rimasti in capo a AHRS edi quella riassegnata a Telecom, la Corte territoriale ha esclusoche potesse individuarsi, nell’operazione del 2017, la cessionedi un ramo di azienda identico a quello ceduto nel 2000 cosìcome anche la cessione di un nuovo ramo d’azienda, poiché lainternalizzazione non aveva avuto ad oggetto un complessoorganizzato di beni, dotazioni e personale munito di autonomiafunzionale e in grado di assicurare di per sé lo svolgimento deiservizi rientrati. Secondo la ricostruzione fatta propria daigiudici di appello, l’accordo del 2017 aveva realizzato solo unarimodulazione dell’appalto in essere dal 2000 e già più voltemodificato in relazione alle mutate esigenze economiche eorganizzative.3.4. I giudici di appello hanno considerato plausibili le esigenzedi modifica e innovazione alla base del nuovo Accordo, in unNumero registro generale 19954/2023settore caratterizzato da sistemi di elaborazione dati e frequentNi umero sezionale 2507/2026Numero di raccolta generale 21740/2026modifiche normative, ed hanno escluso un intento fraudolentoData pubblicazione 25/06/2026di Telecom, volto alla espulsione di personale dal relativoGruppo, poiché un simile intento illecito avrebbe dovutosorreggere le decisioni societarie in un arco temporale troppolungo, risalente alla cessione avvenuta nel 2000 e protrattosifino al 2017.3.5. Nel compiere tale valutazione, la sentenza d’appello si èconformata all’orientamento di questa Corte (v. Cass. n. 22249del 2021; Cass. n. 18947 del 2025) che ha, in maniera costante,individuato quale elemento costitutivo del trasferimentodel ramo d'azienda, di cui all'art. 2112 c.c., l'autonomiafunzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già almomento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivocon i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere- autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo daparte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultavafinalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento dellacessione. L'elemento costitutivo dell'autonomia funzionale vaquindi letto in reciproca integrazione con il requisito dellapreesistenza, e ciò anche in armonia con la giurisprudenza dellaCorte di Giustizia secondo la quale l'impiego del termine"conservi" nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva2001/23/CE, "implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve,in ogni caso, preesistere al trasferimento" (Corte di Giustizia, 6marzo 2014, C-458/12; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017).3.6. Nel caso di specie, difetta principalmente la coincidenza tral’ambito dei servizi già svolti da AHRS fin dal 2000 e quellorientrato nella diretta gestione di Telecom e, da diverso angolodi visuale, la possibilità di considerare l’insieme delle attivitàNumero registro generale 19954/2023“reinternalizzate”, senza contestuale passaggio di personale eN umero sezionale 2507/2026Numero di raccolta generale 21740/2026strumentazione, come entità economica sufficiente, cosìData pubblicazione 25/06/2026risultando elisa anche l’eventualità di avvenuta cessione di unnuovo ramo d’azienda, senza che residui .4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.4.1. Esso contesta l’interpretazione degli atti processuali resadai giudici di appello e, a monte, neppure specifica in quali attiprocessuali sarebbero contenute le allegazioni riportate alle pp.16 e ss.Per il resto, deve ribadirsi che il provvedimento reso sullerichieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione perviolazione del diritto alla prova, ai sensi dell'art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c. allorquando il giudice di merito rilevi preclusioni odecadenze insussistenti ovvero affermi l'inammissibilità delmezzo di prova per motivi che prescindano da una valutazionedella sua rilevanza in rapporto al tema controverso ed alcompendio delle altre prove richieste o già acquisite, nonché pervizio di motivazione in ordine all'attitudine dimostrativa dicircostanze rilevanti ai fini della decisione, con la conseguenzache è inammissibile il ricorso che non illustri la decisività delmezzo di prova di cui si lamenta la mancata ammissione (cosìCass. n. 30810 del 2023).4.2. Con specifico riferimento al vizio di motivazione per omessaammissione della prova testimoniale, si è precisato che esso puòessere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essoinvesta un punto decisivo della controversia e, quindi, ove laprova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea adimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio dicertezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altrerisultanze istruttorie che hanno determinato il convincimentodel giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti privaNumero registro generale 19954/2023di fondamento (Cass. n. 16214 del 2019; n. 18072 del 2024; nN. umero sezionale 2507/2026Numero di raccolta generale 21740/202630721 del 2024).Data pubblicazione 25/06/20264.3. Nella fattispecie oggetto di causa, la Corte d’appello hagiudicato la causa sufficientemente istruita per mezzo delleallegazioni delle parti e delle prove documentali raccolte ed haargomentato che la prova testimoniale nulla avrebbe potutoaggiungere al materiale raccolto.Tale valutazione compiuta nel giudizio di merito non può fondareun error in procedendo, non solo perché sorretta da unamotivazione rispettosa dei requisiti normativi e costituzionali maanche per la mancata deduzione di decisività delle circostanzeoggetto della prova non ammessa, dovendosi escludere ogniviolazione del diritto alla prova (su cui v. Cass. 18285 del 2021e numerosi precedenti ivi citati).5. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue ilcriterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per ilraddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio dilegittimità che liquida, in favore di ciascuna partecontroricorrente, in euro 4.500,00 per compensi professionali,euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del15% e accessori come per legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrentidell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloNumero registro generale 19954/2023Numero sezionale 2507/2026previsto per i rispettivi ricorsi a norma del comma 1 bNisum deroe dlli ora ccolta generale 21740/2026Data pubblicazione 25/06/2026stesso art. 13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 20 maggio 2026La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21740/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris