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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31927/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] d'Arc, n. in Brasile [OSCURATO:DATA_NASCITA] - avverso la sentenza n. 13463/23 della Corte di appello di Roma del 04/12/2023 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore dell'imputata, avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui si insiste sull'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l'appello proposto da 36g -a d'[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 12/12/2022 che l'aveva dichiarata colpevole dei reati di lesioni personali tentate e consumate (artt. 582, 585, 576, primo comma, n. 1, cod. pen. e 56, 582, 585 cod. pen.) resistenza (art. 337 cod. pen.) e oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis cod. pen.) e rifiuto di rivelare le proprie generalità (art. 651 cod. pen.), condannandola alla pena di un anno di reclusione.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata che deduce nullità della sentenza per travisamento della prova, mancanza e motivazione apparente in ordine sia alla ritenuta affermazione di responsabilità, sulla base di elementi probatori che reputa imprecisi ed equivoci sia alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la sua estrema genericità.

2. La difesa della ricorrente deduce travisamento della prova, omettendo, tuttavia, di indicare quale elemento probatorio, effettivamente esistente, sarebbe stato indebitamente pretermesso o per converso quale sarebbe stato indebitamente preso in considerazione e valutato, sebbene inesistente, aggiungendo che la pronuncia appare assolutamente nulla sotto l'aspetto della motivazione, non indicata in alcuna delle sue parti.

Può, infatti, certamente essere denunciato in sede di legittimità il travisamento della prova, che è il vizio costituito dall'avere il giudice di merito utilizzato per la decisione una prova inesistente (ad esempio, il teste indicato in sentenza non esiste) o un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello effettivo (ad esempio, nella ricognizione personale la persona ha indicato Tizio e non Caio come è invece scritto nella sentenza) (tra molte, v.

Sez. 4, n. 29920 del v 09/06/2004, P.G. in proc.

Bonazzi, Rv. 228844), ciò, tuttavia, presupponendo quanto meno un onere di allegazione cui il ricorrente è venuto meno.

Lo stesso è a dirsi delle attenuanti generiche, la cui mancata applicazione viene censurata mediante il richiamo a formule di stile, senza mai indicare circostanze concrete che, pur essendo state tempestivamente dedotte, la Corte territoriale avrebbe indebitamente omesso di considerare ai fini delle sue valutazioni.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 20 giugno 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] d'Arc, n. in Brasile [OSCURATO:DATA_NASCITA] - avverso la sentenza n. 13463/23 della Corte di appello di Roma del 04/12/2023 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore dell'imputata, avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui si insiste sull'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l'appello proposto da 36g -a d'[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 12/12/2022 che l'aveva dichiarata colpevole dei reati di lesioni personali tentate e consumate (artt. 582, 585, 576, primo comma, n. 1, cod. pen. e 56, 582, 585 cod. pen.) resistenza (art. 337 cod. pen.) e oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis cod. pen.) e rifiuto di rivelare le proprie generalità (art. 651 cod. pen.), condannandola alla pena di un anno di reclusione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata che deduce nullità della sentenza per travisamento della prova, mancanza e motivazione apparente in ordine sia alla ritenuta affermazione di responsabilità, sulla base di elementi probatori che reputa imprecisi ed equivoci sia alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la sua estrema genericità. 2. La difesa della ricorrente deduce travisamento della prova, omettendo, tuttavia, di indicare quale elemento probatorio, effettivamente esistente, sarebbe stato indebitamente pretermesso o per converso quale sarebbe stato indebitamente preso in considerazione e valutato, sebbene inesistente, aggiungendo che la pronuncia appare assolutamente nulla sotto l'aspetto della motivazione, non indicata in alcuna delle sue parti. Può, infatti, certamente essere denunciato in sede di legittimità il travisamento della prova, che è il vizio costituito dall'avere il giudice di merito utilizzato per la decisione una prova inesistente (ad esempio, il teste indicato in sentenza non esiste) o un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello effettivo (ad esempio, nella ricognizione personale la persona ha indicato Tizio e non Caio come è invece scritto nella sentenza) (tra molte, v. Sez. 4, n. 29920 del v 09/06/2004, P.G. in proc. Bonazzi, Rv. 228844), ciò, tuttavia, presupponendo quanto meno un onere di allegazione cui il ricorrente è venuto meno. Lo stesso è a dirsi delle attenuanti generiche, la cui mancata applicazione viene censurata mediante il richiamo a formule di stile, senza mai indicare circostanze concrete che, pur essendo state tempestivamente dedotte, la Corte territoriale avrebbe indebitamente omesso di considerare ai fini delle sue valutazioni. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 20 giugno 20
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