CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 44393/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 29/10/2020 della Corte di appello di Torino, che ha confermato quella del Tribunale di Torino in data 17/2/2020, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile, perché generico e manifestamente infondato, a fronte di una non arbitraria motivazione nella quale si è dato conto in realtà che l'irrogazione di una pena superiore al minimo era giustificata da un recente precedente specifico, delle modalità del fatto e della quantità non minima dello stupefacente. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] RiTiarelli [OSCURATO:PERSONA] D EPOS4TATA [OSCURATO:PERSONA] - 9