CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 gennaio 1971
Cassazione n. 41772/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/01/1971 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della decisione del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Bergamo, - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di plurimi fatti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, inerenti a diverse società, condannandolo alla pena di anni sei di reclusione, - ha ratificato l'accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen, applicando, previa esclusione della contestata recidiva, e riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle residue aggravanti, la pena finale di anni tre e mesi dieci di reclusione. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge un unico motivo, denunciando carenza assoluta di motivazione in ordine al calcolo della pena, per avere omesso, la Corte territoriale, di motivare in ordine ai criteri di determinazione della pena base e all'entità dei singoli aumenti, con ricadute in sede di esecuzione della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. E' ricorrente, nella giurisprudenza di questa Corte, l'affermazione del principio a tenore del quale si considera inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 273194) 1.1 Per altro verso, in tema di concordato in appello, si afferma che, mentre è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (ex multiis, Sez. 5, n. 4709 del 20/09/2019 -dep. 04/02/2020,Rv. 278142; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018 -dep. 09/07/2018, Rv. 272969), sono, invece, inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge ( Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170). Da qui la radicale inammissibilità del motivo proposto con il ricorso. 2.Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, addì 12 settem