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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 19762/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 14598-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] 4 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 161, presso lo studio legale NCTM , rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -con troricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 9403/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 17/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 14598 sez.

MT - ud. 13-04-2022 -2- RG 14598/2020 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] 4 [OSCURATO:SOCIETA] che: L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento di rettifica del classamento catastale proposto da parte di [OSCURATO:PERSONA] 4 srl (anno 2017), per la torre dell'aerogeneratore parte del parco eolico, ha rigettato l'appello dell'Ufficio.

La CTR ha statuito che la sentenza impugnata aveva "correttamente definito la torre dell'aerogeneratore come mera costruzione e non come impianto per effetto del mancato contenimento di parti meccaniche finalizzate alla produzione di energia elettrica ma con solo funzione di sostegno alla struttura in questione", non sussistendo conseguentemente la violazione dell'art. 1 co. 21

I. 208/15 che "esclude dalla stima di considerare il valore dei macchinari congegni attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo". [OSCURATO:PERSONA] 4 srl si costituisce con controricorso e deposita successiva memoria; eccepisce la inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, e propone ricorso incidentale affidato a due motivi: violazione e falsa applicazione dell'art. 7

I. 212/2000 ex art. 360 n. 3 c.p.c. per carenza di motivazione dell'avviso di accertamento; nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. in ordine alla dedotta inammissibilità dell'appello per difetto di specificità e autosufficienza.

Considerato che: 1.Va premesso che il ricorso è ammissibile, in quanto articolato in motivi riferibili alla sentenza impugnata contenendo gli elementi essenziali di cui all'art. 366 c.p.c. ed esposti in modo coerente e comprensibile. 2.Col primo motivo del ricorso principale, si deduce nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione in violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/92 e dell'art. 111 comma 6 cost..

Il primo motivo del ricorso principale è fondato. 2.1.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la motivazione della sentenza è apparente quando è al di sotto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. 23940/2017); ovvero qualora manchi del tutto la motivazione, con conseguente nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 , allorché vi sia un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione (Cass. n. 26764/2019). 2.2.È stato altresì statuito che «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass.

S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf.

Cass. n. 13977 del 23/05/2019; n. 29227/2021). 2.3.Nel caso di specie, la CTR ha statuito che la sentenza impugnata aveva "correttamente definito la torre dell'aerogeneratore come mera costruzione e non come impianto per effetto del mancato contenimento di parti meccaniche finalizzate alla produzione di energia elettrica ma con solo funzione di sostegno alla struttura in questione", con ciò mostrando di avere condiviso la posizione dell'Ufficio appellante (che ritiene che le torri su cui sono installati gli aerogeneratori costituiscono opere non funzionali al processo produttivo annoverabili nel genere costruzioni).

Ha però poi concluso, con statuizione non coerente con tale premessa, che la torre (mera costruzione con sola funzione di sostegno alla struttura) deve essere esclusa dalla stima, in base all'art. 1 co. 21

I. 208/2015, in quanto sono esclusi dalla stima "il valore di macchinari, congegni attrezzature ed altri impiant funzionali allo specifico processo produttivo".

Gli assunti posti a base della decisione si pongono all'evidenza in insanabile contraddittorietà, con conseguente nullità della sentenza.

3. Il secondo motivo del ricorso principale, col q uale si deduce violazione dell'art. 1 comma 211. 208 del 2015, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dovendosi includere la "torre" dell'impianto eolico ai fini della determinazione della rendita catastale, va dichiarato assorbito.

4. Il primo motivo del ricorso incidentale, col quale si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7

I. 212/2000 ex art. 360 n. 3 c.p.c. per carenza di motivazione dell'avviso di accertamento, va dichiarato inammissibile, in quanto volto a contestare la motivazione dell'avviso di accertamento, che esula dal presente giudizio di legittimità. 5.11 secondo motivo del ricorso incidentale, col quale si deduce nullità della sentenza per omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., in ordine alla dedotta inammissibilità dell'appello per difetto di specificità e autosufficienza, va dichiarato assorbito, in relazione all'accoglimento del primo motivo del ricorso principale.

Va conclusivamente accolto il primo motivo del ricorso principale; dichiarati assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e dichiarato assorbito il ricorso incidentale.

Va pertanto cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR della Campania, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso principale; dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR della Campania, anc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14598-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] 4 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 161, presso lo studio legale NCTM , rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -con troricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 9403/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 17/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 14598 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2- RG 14598/2020 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] 4 [OSCURATO:SOCIETA] che: L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento di rettifica del classamento catastale proposto da parte di [OSCURATO:PERSONA] 4 srl (anno 2017), per la torre dell'aerogeneratore parte del parco eolico, ha rigettato l'appello dell'Ufficio. La CTR ha statuito che la sentenza impugnata aveva "correttamente definito la torre dell'aerogeneratore come mera costruzione e non come impianto per effetto del mancato contenimento di parti meccaniche finalizzate alla produzione di energia elettrica ma con solo funzione di sostegno alla struttura in questione", non sussistendo conseguentemente la violazione dell'art. 1 co. 21 I. 208/15 che "esclude dalla stima di considerare il valore dei macchinari congegni attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo". [OSCURATO:PERSONA] 4 srl si costituisce con controricorso e deposita successiva memoria; eccepisce la inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, e propone ricorso incidentale affidato a due motivi: violazione e falsa applicazione dell'art. 7 I. 212/2000 ex art. 360 n. 3 c.p.c. per carenza di motivazione dell'avviso di accertamento; nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. in ordine alla dedotta inammissibilità dell'appello per difetto di specificità e autosufficienza. Considerato che: 1.Va premesso che il ricorso è ammissibile, in quanto articolato in motivi riferibili alla sentenza impugnata contenendo gli elementi essenziali di cui all'art. 366 c.p.c. ed esposti in modo coerente e comprensibile. 2.Col primo motivo del ricorso principale, si deduce nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione in violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/92 e dell'art. 111 comma 6 cost.. Il primo motivo del ricorso principale è fondato. 2.1.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la motivazione della sentenza è apparente quando è al di sotto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. 23940/2017); ovvero qualora manchi del tutto la motivazione, con conseguente nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 , allorché vi sia un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione (Cass. n. 26764/2019). 2.2.È stato altresì statuito che «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019; n. 29227/2021). 2.3.Nel caso di specie, la CTR ha statuito che la sentenza impugnata aveva "correttamente definito la torre dell'aerogeneratore come mera costruzione e non come impianto per effetto del mancato contenimento di parti meccaniche finalizzate alla produzione di energia elettrica ma con solo funzione di sostegno alla struttura in questione", con ciò mostrando di avere condiviso la posizione dell'Ufficio appellante (che ritiene che le torri su cui sono installati gli aerogeneratori costituiscono opere non funzionali al processo produttivo annoverabili nel genere costruzioni). Ha però poi concluso, con statuizione non coerente con tale premessa, che la torre (mera costruzione con sola funzione di sostegno alla struttura) deve essere esclusa dalla stima, in base all'art. 1 co. 21 I. 208/2015, in quanto sono esclusi dalla stima "il valore di macchinari, congegni attrezzature ed altri impiant funzionali allo specifico processo produttivo". Gli assunti posti a base della decisione si pongono all'evidenza in insanabile contraddittorietà, con conseguente nullità della sentenza. 3. Il secondo motivo del ricorso principale, col q uale si deduce violazione dell'art. 1 comma 211. 208 del 2015, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dovendosi includere la "torre" dell'impianto eolico ai fini della determinazione della rendita catastale, va dichiarato assorbito. 4. Il primo motivo del ricorso incidentale, col quale si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7 I. 212/2000 ex art. 360 n. 3 c.p.c. per carenza di motivazione dell'avviso di accertamento, va dichiarato inammissibile, in quanto volto a contestare la motivazione dell'avviso di accertamento, che esula dal presente giudizio di legittimità. 5.11 secondo motivo del ricorso incidentale, col quale si deduce nullità della sentenza per omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., in ordine alla dedotta inammissibilità dell'appello per difetto di specificità e autosufficienza, va dichiarato assorbito, in relazione all'accoglimento del primo motivo del ricorso principale. Va conclusivamente accolto il primo motivo del ricorso principale; dichiarati assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e dichiarato assorbito il ricorso incidentale. Va pertanto cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR della Campania, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il primo motivo del ricorso principale; dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR della Campania, anc
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