CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 20617/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25276/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 4 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G.B. Vico 1 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] di Rienzo, 111 Sc. A presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 1745/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 06/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal cons.[OSCURATO:PERSONA] ;[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1745/2020 pubblicata il 6.7.2020, la Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Treviso, ha accolto i gravami proposti dal [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione e da [OSCURATO:PERSONA], condannando [OSCURATO:PERSONA] -già legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA].-a pagare alla Guzzo la somma di 160.000 euro, oltre accessori, quale residuo del credito originariamente in capo alla [OSCURATO:SOCIETA] (successivamente ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] spa e, quindi, alla Guzzo) a fronte del quale la predetta società aveva effettuato, in data 19.12.2008, il pignoramento di beni il danno dell'anzidetta [OSCURATO:SOCIETA]. (con custodia affidata al medesimo Florian). La Corte ha dato atto che il giudizio era iniziato a mezzo di atto di citazione del 9.10.2009 con cui la [OSCURATO:SOCIETA] aveva convenuto in giudizio il Florian per avere sottratto i beni pignorati; che, con decreto del 5.1.2013, era stata esercitata l'azione penale nei confronti del detto Florian per il reato di cui l'art. 388 c.p. e che la [OSCURATO:SOCIETA] si era costituita parte civile chiedendo il risarcimento dei danni (patrimoniali e non), con esclusione di quelli materiali già chiesti nel pendente giudizio civile; che il giudizio penale si era concluso con sentenza di appello (non ancora passata in giudicato) che aveva dichiarato la responsabilità del Florian e lo aveva condannato al risarcimento del danno non patrimoniale e di quello all'immagine subìto dalla [OSCURATO:SOCIETA], quantificandolo in complessivi 25.000 euro; che il Tribunale civile di Treviso aveva dichiarato l'improponibilità della domanda svolta da [OSCURATO:SOCIETA] sull’assunto della violazione del principio di infrazionabilità del credito. Tanto premesso, la Corte ha rigettato l'eccezione, sollevata dal Florian, di difetto di legittimazione attiva del [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione (a causa della cessione del credito in favore della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], che l'aveva successivamente ceduto alla Guzzo); ha accolto il motivo di appello relativo alla dichiarazione di improponibilità dell'azione civile per avere la [OSCURATO:SOCIETA] esercitato l'azione civile nel processo penale instaurato nei confronti del Florian (chiedendo -ad avviso del primo giudice- risarcimenti frazionati per il medesimo fatto); ha rilevato, al riguardo, che il danno patrimoniale derivante dalla sottrazione dei beni era stato già richiesto con la citazione del 2009 (quando non era ancora stata promossa l'azione penale) e che, costituendosi parte civile nel processo penale, la [OSCURATO:SOCIETA] si era limitata a domandare il ristoro di danni diversi da quelli già chiesti nel giudizio civile a fronte della sottrazione di beni al pignoramento; ha evidenziato che il giudice penale aveva liquidato alla parte civile la somma di 25.000 euro a titolo di danno non patrimoniale e che tutta la sfera del danno patrimoniale era rimasta nella esclusiva competenza del giudice civile; richiamato l'articolo 75 c.p.p., ha osservato che, agendo nel processo penale, [OSCURATO:SOCIETA] non aveva trasferito in quella sede l'azione civile previamente esercitata, ma si era limitata a domandare il risarcimento di danni diversi da quelli già richiesti in sede civile; escluso qualunque rapporto di pregiudizialità tra il giudizio per querela di falso afferente alla denunziatafalsità del verbale di pignoramento e dei successivi atti ricognitivi e il presente giudizio, la Corte ha affermato che «è certo, in base agli atti, che vi fu un pignoramento, al quale presenziò [OSCURATO:PERSONA] che, nell'occasione, fu anche nominato custodedi quanto pignorato ed è altrettanto provato che beni furono sottratti», essendo stati alienati di lì a poco dal Florian; la Corte ha inoltre escluso qualunque responsabilità dell'IVG (poi [OSCURATO:PERSONA]) subentrato al Florian nel ruolo di custode; quanto all'importo risarcitorio dovuto dal Florian, tenuto conto della somma per cui la [OSCURATO:SOCIETA] era stata ammessa al passivo del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] srl (già [OSCURATO:SOCIETA]) e delle somme ricavate da altre iniziative esecutive, la Corte lo ha quantificato in 160.000 euro, affermandone la spettanza alla Guzzo; ha infine condannato il Florian al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore del [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione e della Guzzo. Ha proposto ricorso per Cassazione il Florian, affidandosi a sette motivi (di cui due indicati come IV e IV.I); ad esso hanno resistito, con distinti controricorsi, il [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis.1. c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Sono infondate le eccezioni di tardività o, comunque, di improcedibilità del ricorso sollevate dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA] con la memoria. Invero, la sentenza risulta depositata il 6.7.2020 e, rispetto a tale data, risulta tempestiva la notifica del ricorso effettuata il 5.10.2020 (al sessantesimo giorno, tenuto conto della sospensione feriale dei termini). Né è rilevante - nel senso della improcedibilità - la mancanza della relata di notifica della sentenza, dato che risulta superata la c.d. prova di resistenza, poiché il ricorso è stato comunque notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza (cfr. Cass. n. 17066/2013 e Cass. n. 11386/2019). 2. È infondata l'eccezione di inammissibilità dei controricorsi di [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione e di [OSCURATO:SOCIETA],, che è stata sollevata dal Florian -con la memoria-sull’assunto che detti controricorsi sarebbero stati notificati oltre il quarantesimo giorno dalla notifica del ricorso principale. Invero, dato che il termine per la notifica del controricorso scadeva nella giornata di sabato 14.11.2020, risulta tempestiva (ex art. 155 c.p.c.) la notifica effettuata dai due controricorrenti il successivo lunedì 16.11.2020. 3. Col primo motivo, il Florian denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 24 Cost. e degli artt. 190, 156, 2° co. e 159 c.p.c., «ovvero per avere la Corte deciso la causa prima dello spirare del termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, menomando così il diritto di difesa delle parti»: dato atto che le conclusioni erano state precisate l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [erroneamente indicata come 13.11.2020] e che il termine per il deposito delle conclusionali e delle repliche sarebbe scaduto - rispettivamente- il 13.1.2020 e il 3.2.2020, rileva che la sentenza - pubblicata il 6.7.2020-recava la data di decisione del 18.12.2019 e ne fa conseguire la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, in quanto la sentenza era stata deliberata senza tener conto delle difese che le parti avevano svolto nelle memorie conclusionali e di replica; aggiunge che, «anche a voler superare il motivo di nullità sollevato», la sentenza non teneva in alcun conto il contenuto delle memorie conclusionali e di replica depositate dal Florian (segnatamente in punto di inapplicabilità dell'art. 111 c.p.c. alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione e di inapplicabilità della sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite numero 4090/2017) ed eccepisce altresì il «difetto di motivazione della decisione impugnata». 3.1. I controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Guzzo contestano l’assunto del Florian, rilevando -in primis- che dallo “storico” del fascicolo telematico del giudizio di appello risultava che il fascicolo era stato rimesso dalla Cancelleria al Collegio giudicante in data 4.2.2020, e quindi successivamente alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica e sostenendo quindi che l’indicazione della data del 18.12.2019 era frutto di un mero errore materiale; il ricorrente non controdeduce alcunché a tale rilievo, ma continua a sostenere che la sentenza è stata deliberata senza tener conto delle memorie conclusionali e di replica. 3.2. Il motivo è infondato. Seppure sia ormai pacifico (cfr. Cass., S.U. n. 36596/2021, in continuità con l’indirizzo già in precedenza maggioritario, espresso -fra le altre- da Cass. n. 26883/2019 e da Cass. n. 4125/2020) che la violazione determinata dall’avere il giudice deciso la controversia senza attendere la scadenza del termine assegnato per il deposito delle memorie comporta di per sé la nullità della sentenza (per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa), deve tuttavia ritenersi che un siffatto principio presupponga l’accertamento che la sentenza sia stata effettivamente deliberata prima della scadenza dei termini. Al riguardo, va considerato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui, «se la data di deliberazione riportata in calce ad una sentenza collegiale è anteriore alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., ma la data di pubblicazione -che segna il momento in cui la decisione viene ad esistenza -è successiva a detta scadenza, si presume, in assenza di contrari elementi, che l'indicata data di deliberazione sia affetta da semplice errore materiale e che, pertanto, il processo deliberativo si sia correttamente svolto mediante l'esame degli scritti difensivi depositati, senza alcun pregiudizio del diritto di difesa delle parti» (Cass. n. 3569/2021, in continuità con Cass. n. 16920/2009, Cass. 8942/2013 e Cass. n. 21806/2017), «salvo che non ricorrano altri specifici elementi dimostrativi della rispondenza al vero della indicazione e, quindi, di distorsioni verificatesi nell’iter processuale» (Cass. n. 16920/2009 cit.) Nel il caso di specie, il fatto che lo “storico” del procedimento telematico (che contiene un’elencazione corretta di tutti gli altri eventi) indichi la data del passaggio degli atti al Collegio nel 4.2.2020 costituisce un elemento dal quale non può ragionevolmente prescindersi e che depone univocamente nel senso che la decisione non può che essere stata successiva a tale data, risultando peraltro congruenti con tale inferenza i tempi del deposito della minuta e la data di pubblicazione della sentenza. Difettano, in ogni caso, elementi per ritenere che la deliberazione risalga effettivamente al 18.12.2019, non essendo decisivo il mero fatto che tale data sia stata indicata dall’estensore in calce al provvedimento (che, di per sé, è compatibile con l’ipotesi dell’errore materiale) e non valendo a supportare un tale assunto i rilievi svolti dal ricorrente circa il «difetto di motivazione» rispetto alle considerazioni compiute dal Florian nelle memorie conclusionali e di replica; premesso che le questioni dell’applicabilità dell’art. 111 c.p.c. alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] e della portata del principio di infrazionabilità del credito risultano trattate dalla sentenza impugnata, appare deltutto irrilevante la circostanza che la Corte non abbia speso argomenti a confutazione specifica delle eccezioni del Florian; con il che deve escludersi che, per tale via, possa pervenirsi a superare la presunzione di regolare svolgimento dell’iter decisionale. Né, ovviamente, risulta decisivo (essendo suscettibile di spiegazioni alternative) il rilievo del ricorrente secondo cui la Corte non avrebbe tenuto conto della nota spese depositata dalla Guzzo unitamente alla memoria conclusionale, liquidando alla stessa un importo maggiore di quello richiesto. 4. Col secondo motivo, il ricorrente denuncia, sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 342 e/o 348 bis c.p.c., l’«omessa valutazione e motivazione della Corte d'appello di Venezia sull’eccezione di inammissibilità dell'atto citazione in appello di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione». 4.1. Il motivo è inammissibile in quanto il Florian ha del tutto omesso di trascrivere l'atto di appello del [OSCURATO:PERSONA] al fine di evidenziarne la sostenuta inammissibilità per difetto di specificità, ex articolo 342 c.p.c.. 5. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 c.p.c., per avere erroneamente la Corte d'appello di Venezia ritenuto sussistente l'interesse ad agire di [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione dopo la cessione del credito»: censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ritenendo applicabile al caso di specie articolo 111 c.p.c.; sostiene che, «se da una parte è vero che l'articolo 111 c.p.c. consente la permanenza in giudizio del creditore che ha ceduto il credito inter vivos in pendenza del giudizio, dall'altra bisogna -in ogni caso- «verificare nel caso concreto la permanenza del requisito di cui all'articolo 100 c.p.c. in punto di interesse ad agire»;tanto premesso, assume che il Fallimento aveva già ottenuto la sua utilità pratica tramite la corresponsione del corrispettivo della cessione del credito, cosicché dalla permanenza in giudizio non avrebbe tratto alcun beneficio. 5.1. Il motivo è inammissibile. La Corte di appello ha affermato che, in caso di trasferimento nel corso del processo del diritto controverso per atto tra vivi, a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie e ha evidenziato che «ciò significa che, per espressa previsione normativa, l'alienazione del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare non fa venir meno l'interesse adagire in capo all’originario attore», aggiungendo che nel caso di specie «l'interesse ad agire permane con riferimento all'accertamento della spettanza del credito vantato nei confronti del Florian ed al rimborso delle spese di lite». Del tutto prescindendo da tale ratio e omettendo di censurarla specificamente laddove evidenzia che l’interesse è insito nella previsione dell’art. 111 c.p.c., il Florian si limita a sostenere in modo assertivo che, nello specifico, l’interesse ad agire non sarebbe sussistito, senza tuttavia spiegare perché la società cedente non avesse interesse ad accertare l’originaria spettanza del credito (anche in relazione all’obbligo di garanzia nei confronti del cessionario) e a recuperare le spese di lite (compensate in primo grado). 6. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 75 c.p.p. «per aver la Corte di appello di Venezia ritenuto legittimo il frazionamento del credito del [OSCURATO:PERSONA] srl liquidazione, ritenendo altresì applicabile il principio di diritto di cui alla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4090/ 2017, non applicabile al caso di specie: omessa motivazione sul punto»: il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che ricorresse, nel caso di specie, l'ipotesi prevista dall'art. 75, co. 2 c.p.p., ossia l'ipotesi dell'azione civile che prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale; sostiene, al contrario, che, costituendosi parte civile in sede penale, laGesa s.r.l. vi aveva trasferito per intero l'azione civile già esercitata con l’atto di citazione del 2009; dal che derivava l'improcedibilità dell'azione risarcitoria svolta avanti al giudice civile. 6.1. Il motivo è inammissibile in quanto basato sull'assunto - contraddetto dalla stessa illustrazione contenuta nel ricorso- che la domanda proposta in sede di costituzione di parte civile avesse ad oggetto il medesimo petitum e la medesima causa petendi della pendente causa civile; invero, la Corte d'appelloha rilevato che la [OSCURATO:SOCIETA]., nel costituirsi parte civile, aveva richiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali all'immagine e, quanto i danni patrimoniali, aveva escluso esplicitamente «quelli esclusivamente materiali già richiesti a [OSCURATO:PERSONA] in un giudizio di primo grado prossimo alla definizione»; ha precisato che i danni patrimoniali domandati avanti al giudice penale derivavano dalla mancata disponibilità “per lungo tempo” delle somme di cui al pignoramento ed esse non erano precedentemente richiedibili al giudice civile, adito quasi nell'immediatezza dei fatti; ha aggiunto che il giudice penale aveva liquidato solo il danno non patrimoniale senza pronunciarsi sui danni patrimoniali “aggiuntivi”, cosicché tutta la sfera del danno patrimoniale era rimasta nell'ambito di esclusiva competenza del giudice civile adito con la citazione 9.10.2009. Senza confrontarsi adeguatamente con tale ratio, il Florian insiste nel sostenere l’identità delle domande, facendone seguire l’erroneo assunto dell’avvenuto trasferimento di tutta l’originaria domanda civile nella sede penale. 7. Con il quinto motivo(indicato come IV.I), il ricorrente denuncia «violazione e/o falsa applicazione del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 4090/2017: omessa motivazione della sentenza numero 1745/2020 della Corte d'appello di Venezia»: assume che l'anzidetta pronuncia delle Sezioni Unite concerneva un caso di pretese creditorie azionate tutte in sede civile ed esclude che il principio di diritto (che ammette il frazionamento delle domande «se risulta, in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata») non è applicabile al diverso caso di domande proposte l'una in sede civile e l'altra in sede penale. 7.1. Il motivo -che investe una ratio aggiuntiva della Corte (“in ogni caso”)- è privo di concreto interesse in quanto la circostanza che la sentenza impugnata abbia escluso (senza essere idoneamente censurata sul punto) l’identità dei crediti azionati nelle due sedi rende comunque irrilevante il profilo della applicabilità del principio espresso dalle Sezioni Unite; il tutto a prescindere, comunque, dal rilevo che non si ravvisano ragioni per escludere sia la configurabilità del frazionamento sia l’applicazione della deroga riconosciuta dall’anzidetta pronuncia n. 4090/2017 anche nel caso in cui i crediti vengano azionati sia in sede civile che nell’ambito della costituzione di p.c. nel processo penale. 8. Col sesto(indicato come V) e col settimo motivo (indicato come VI), il Florian censura la Corte per aver liquidato le spese di lite in favore della Guzzo anche in relazione al giudizio di primo grado, al quale la predetta non aveva partecipato (essendo intervenutasoltanto in sede di gravame), e -altresì- per avere liquidato, per il giudizio di appello, un importo superiore a quello richiesto dalla medesima Guzzo con la nota spese allegata alla comparsa conclusionale. 8.1. Entrambi i motivi sono fondati, in quanto: dalla stessa sentenza impugnata emerge che il giudizio di primo grado venne definito con sentenza del 17.7.2017 e che la cessione del credito in favore della Guzzo intervenne in data 9.11.2017, con ciò risultando escluso che la predetta Guzzo possa esserestata parte del giudizio di primo grado; alla stessa non spetta pertanto il rimborso delle spese di lite per il giudizio avanti al Tribunale, che non ha effettivamente sostenuto (cfr. Cass. n. 4483/2009, Cass. n. 1633/2014 e Cass. n. 22955/2015); quanto alle spese del giudizio di appello, vale il principio per cui, «in tema di spese giudiziali, quando la parte presenta la nota delle spese, secondo quanto è previsto dall'art. 75 disp. att. c.p.c., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma di entità superiore» (Cass. n. 17057/2019, conforme a Cass. n. 11522/2013 e a Cass. n. 14198/2022); ne consegue che gli ultimi due motivi devono essere accolti, con cassazione della sentenza in relazione ad essi. 8.2. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può provvedersi alla decisione nel merito, escludendo il rimborso alla Guzzo delle spese liquidate per il giudizio di primo grado e liquidando alla medesima, per il giudizio di appello, il minor importo di euro 14.445,60 (oltre accessori),compreso entro i limiti della nota spese a suo tempo presentata. 9. Attesa la reciproca soccombenza, debbono compensarsi integramente le spese di legittimità fra il Florian e la Guzzo. Rispetto agli altri controricorrenti, le spese seguono la soccombenza del Florian. P.Q.M. La Corte, rigettati gli altri motivi, accoglie gli ultimi due, cassa in relazione e, decidendo nel merito, dichiara non dovuto alla Guzzo il rimborso delle spese del giudizio di primo grado e ridetermina le spese di secondo grado alla medesima dovute dal Florian in euro 14.445,60 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA. Compensate le spese del presente giudizio fra il Florian e la Guzzo, condanna il ricorrente al