CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2022
Cassazione n. 19583/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari ne ha confermato la condanna per il reato di furto con strappo aggravato dalla violenza sulle cose (624-bis, commi secondo e terzo, cod. pen. - capo A) e per il reato di lesioni quali conseguenza, non voluta, di altro reato (artt. 586, 83 e 590, cod. pen. - capo B), commessi il 22 agosto 2014; Considerato che i primi due motivi di ricorso — che denunciano il mancato proscioglimento dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. e la mancata riqualificazione del fatto quale delitto tentato — non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché postulano una diversa valutazione del materiale probatorio che non può essere demandata alla Corte di cassazione; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che eccepisce l'estinzione dei reati per prescrizione, è manifestamente infondato perché: - il termine massimo di prescrizione per il reato di cui al capo A) è pari ad anni dodici e mesi sei e quindi è ben lungi dal maturare; - il termine massimo per il capo B) è pari ad anni sette e mesi sei, cui vanno aggiunti 303 giorni di sospensione (161 giorni dal 11 aprile 2017 al 19 settembre 2017 per astensione del difensore; 60 giorni per legittimo impedimento collegati al rinvio dell'udienza del 6 febbraio 2018; 86 giorni dal 27 giugno 2022 al 21 settembre 2022 per astensione); detto termine, quindi, è spirato il 26 dicembre 2022, in data successiva alla pronuncia della sentenza di appello; Chiarito, a quest'ultimo riguardo, che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. C