CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 40314/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale chiede dichiararsi inammissibilità del ricorso. udito il difensore La difesa di parte civile si associa alle richieste del Procuratore Generale, si riporta a memoria già in atti e deposita conclusioni scritte e nota spese. La difesa si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per il loro accoglimento. Qualora fossero disattese le richieste relativamente al quinto motivo di ricorso, chiede che vengano rimesse alle sezioni unite le valutazioni, produce allo scopo - e deposita - nota di udienza. Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova che il 14/02/2022 ha confermato, in punto responsabilità, previa integrazione probatoria, la sentenza del giudice dell'udienza preliminare che il 03/03/2020 lo aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato condizionato all'accertamento della sua capacità di intendere e di volere, per il reato di estorsione continuata aggravata e per tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] ra . 2. Deduce il ricorrente: 2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione. Sostiene che le prime dazioni di denaro non sono state determinate da coercizione nella volontà della donna ma del desiderio della stessa di aiutare l'ex amante come riscontrato dal tenore di alcuni messaggi che i due si sono scambiati; 2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per il capo B) sostiene trattarsi di tentativo inidoneo. Ritiene che non ci possano essere dubbi circa il fatto che l'evento (la consegna del denaro) non si sia verificato esclusivamente per il comportamento dell'imputato che è tornato sui propri passi e non ha più voluto proseguire nell'azione esprimendo chiaramente il proprio dispiacere per avere esagerato. Sostiene che nessun sospetto ha ingenerato nel ricorrente la perquisizione del 28 novembre 2018 che era stata eseguita dalla procura di Firenze per un falso tesserino di polizia; 2.3. violazione di legge e vizio della motivazione per travisamento della prova evidenzia che l'imputato è stato ritenuto responsabile di estorsione anche in relazione a tutte le 98 ricariche che ha ricevuto dalla Bastianul:ti sulle sue postepay senza considerare che per 9 di esse doveva essere pronunciata sentenza di assoluzione 2.4. violazione di legge tizio della motivazione laddove la sentenza ha ritenuto il capo B) non compreso nel reato continuato contestato nel capo A); 2.5. vizio della motivazione violazione di legge con riguardo alla sussistenza dell'aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità. Sostiene, richiamando le Sezioni unite Chiodi del 2008 e le Sezioni unite Ciabotti del 2013, che il danno deve essere valutato con riguardo ad ogni singola violazione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.2. Le doglianze articolate nel primo motivo di ricorso sono diverse da quelle consentite perché mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. La prova della colpevolezza dell'imputato è stata ravvisata nella precisa, coerente ed esaustiva testimonianza della persona offesa, riscontrata dai numerosissimi sms che si sono scambiati le parti, alcuni dei quali di inequivoco contenuto minatorio, dai cospicui versamenti in favore dell'imputato attestati dalla documentazione bancaria acquisita, dagli esiti delle perquisizioni che hanno permesso di rinvenire nella disponibilità dell'imputato due passaporti e una pistola scacciacani che la donna aveva ritenuto essere vera, dal contenuto della telefonata del 27/11/2018 ascoltata direttamente dai carabinieri perché giunta alla Bastianutti quando si trovava negli uffici per depositare dei documenti a corredo della denuncia, nel corso della quale l'imputato ha accompagnato la richiesta di ulteriori 5.000,00 C con minacce esplicite. La Corte territoriale si è confrontata con le deduzioni difensive ed è giunta alla conclusione che, se è vero che i messaggi che si sono scambiati fra le parti nei primi giorni di novembre 2015 ad una prima lettura possono apparire contraddittori, è comunque certo che il Borrini sin dalla scoperta delle foto compromettenti ha assunto un atteggiamento non solo gravemente denigratorio nei confronti della donna ma anche minatorio (pag. 9 sentenza impugnata). Alle ragioni argomentate dalla sentenza in verifica il ricorrente si limita a reiterare le stesse doglianze avanzate in sede di merito senza confrontarsi con le argomentazioni della decisione impugnata con la conseguenza che il motivo si appalesa anche aspecifico. 3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso. I Giudici d'appello hanno dato atto, con motivazione coerente e logica, che l'ultima delle richieste estorsive, quella del 27/11/2018 contestata al capo B) non si è perfezionata non già per la volontaria desistenza dell'imputato ma per il rifiuto opposto dalla persona offesa. La sentenza impugnata dà atto che il Berrini nelle telefonate dei giorni successivi si è limitato a ridurre le sue protese e a promettere che quella sarebbe stata l'ultima sua richiesta, elementi che non elidono però il tentativo di estorsione già portato a segno con la telefonata del 27 novembre e non sono sicuramente indicativi di un proposito di desistenza.4. Il terzo motivo di ricorso inammissibile perché investe questioni di accertamenti in fattc:gnon è stato devoluto in appello. 5) Manifestamente infondata e comunque reiterata e aspecifica è la doglianza avanzata con il quarto motivo di ricorso considerato che la contestazione di cui al capo B) ha oggetto una condotta successiva e diverse rispetto a quelle di cui al capo A). 6) Destituito di fondamento giuridico e anche il quinto motivo di ricorso. Con riguardo al quinto motivo di ricorso deve rilevarsi che questa Corte, da tempo, si è orientata nel senso che, in caso di reato continuato, in mancanza di tassative esclusioni, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno dell'aggravante del danno di rilevante gravità deve essere operata con riferimento non al danno cagionato da ogni singola violazione, ma a quello complessivo causato dalla somma delle violazioni- (da ultimo: Sez. 2, n. 45505 del 27/10/2015, Dessì, Rv. 265541; conformi le sentenze n. 3065 del 1999 Rv. 214943, n. 10811 del 2000 Rv. 217278, n. 14939 del 2003 Rv. 223910, n. 33951 del 2005 Rv. 232051, n. 49086 del 2012 Rv. 253961, n. 2201 del 2014 Rv. 258477; difformi le risalenti sentenze n. 9472 del 1980, n. 8172 del 1983, n. 6997 del 1984, n. 9617 del 1984). In particolare, quando il danno patrimoniale è causato ad un medesimo soggetto non può che essere valutato unitariaimente, risultando solo la sua misura complessiva idonea a descrivere, in modo adeguato, la diminuzione patrimoniale arrecata (così Sez. 5, n. 28598, del 2017, Rv. 270244; Sez. 2 n. 34525 del 2021 Rv. 281866; Sez. 2 n. 25030 del 2022 Rv. 283554) Nel caso in esame il danno complessivamente cagionato non si ripartisce tra più persone offese, ma resta confinato nel patrimonio della stessa vittima, nel quale si accumula ed accresce ad ogni episodio delittuoso. La scomposizione del danno unitariamente arrecato alla vittima - e in tale misura comp lessiva dalla stessa sopportato - in ragione dei singoli episodi estorsivi non sarebbe pertanto coerente con la realtà dei fatti. Dal settembre 2015 al novembre 2018 la donna, sentendosi minacciata e ricattata, ha provveduto a versare all'imputato considerevoli somme di denaro, con cadenze ravvicinate, per acquisti di beni della più svariate,natura, dalle cartucce per la stampante ad una moto BMW e ad un'autovettura [OSCURATO:PERSONA] e che hanno determinato un esborso accertato per l'elevatissimo importo indicato nel capo di imputazione. E' vero che le Sezioni Unite Chiodi del 2009-- facendo riferimento in parte motiva anche all'aggravante della rilevante gravità ex art. 61 n. 7 cod. pen. hanno accolto la prospettiva dell'autonomia giuridica delle singole violazioni c:he confluiscono nel 3 /ì./ reato continuato e la necessità di considerarle come reati distinti, sul presupposto che il conseguimento di un trattamento di maggior favore per il reo è la ratio dell'istituto della continuazione, ma nella fattispecie concreta esaminata nella sentenza Chiodi, vi erano una pluralità di persone offese e una pluralità di reati (rapina, lesioni, resistenza, danneggiamento, furto). Considerazione che ha determinato la giurisprudenza successiva a ritenere che, qualora il danno complessivamente cagionato dai delitti della medesima specie non si ripartisca tra più persone offese, ma resti confinato nel patrimonio della stessa vittima, lo stesso debba essere valutato in relazione al pregiudizio effettivamente arrecato (così Sez. 2, n. 2201 del 13/11/2013, dep. 2014, Ravarotto, Rv. 258477; in senso esattamente conforme, successivamente, v. Sez. 2, n. 45504 del 27/10/2015, Badaloni, Rv. 265557; Sez. 2, n. 45505 del 27/10/2015, Dessì, Rv. 265541; Sez. 5, n. 28598 del 07/04/2017, Filippini, Rv. 265541; Sez. 2, n. 15617 del 22/02/2019, D'Emilio, non mass.; Sez. 7, n. 34537 del 20/10/2020, Martolini, non mass.). Trattasi di un criterio di ragionevolezza che questo collegio ritiene di ribadire. Ritiene il collegio che non possono essere tratti argomenti diversi dall'unica sentenza (Sez. 6, n. 50792 del 28/03/2019, Mondello, Rv. 277627-01) che ha ritenuto che anche quando la persona offesa è una sola la valutazione dell'aggravante in argomento deve essere effettuata con riferimento a ciascuna violazione, perché detta pronuncia si è limitata a richiamare il principio espresso dalle Sezioni unite Chiodi, senza considerare che detto principio trovava la propria ragione d'essere in una diversa situazione in fatto. Le circostanze sopra evidenziate, l'assoluta continuità dell'orientamento maggioritario, la non difformità della soluzione prescelta rispetto al percorso interpretativo tracciato dalla sentenza delle Sez. U Chiodi, portano il collegio a ritenere che non ricorra sul punto un radicato contrasto di giurisprudenza, tale da legittimare la rimessione della questione alle Sezioni Unite. 7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende nonché, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende, 4 nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge Roma 03/05/2023 [OSCURATO:PERSONA]