CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 febbraio 2021
Cassazione n. 27223/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 05/05/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con la restituzione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Sassari che dovrà valutare l'istanza anche alla luce della decisione che, nelle more, il Tribunale avrà preso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto al Magistrato di sorveglianza di Sassari, il detenuto [OSCURATO:PERSONA] chiedeva che, in esecuzione dell'ordinanza emessa dallo stesso Magistrato il 12 febbraio 2021, gli fosse consentito, per il mese di giugno 2021, di effettuare un colloquio con la propria sorella, con le modalità della videochiamata. 2. Con provvedimento del 5 maggio 2021, il predetto Magistrato, richiamato l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., dichiarava inammissibile il reclamo, sulla base del rilievo che avverso la citata ordinanza del 12 febbraio 2021 pendeva reclamo presentato dal Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di sorveglianza della stessa sede, con udienza fissata per il 24 giugno 2021. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui chiede l'annullamento del provvedimento dichiarativo di inammissibilità del 5 maggio 2021. Nel ricorso si deducono, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 127, comma 8, e 666, comma 2, cod. proc. pen. Il ricorrente espone che la declaratoria di inammissibilità riguarda il reclamo che era stato presentato, ai sensi dell'art. 35-bis ord. pen., avverso il rifiuto dell'Amministrazione penitenziaria di dare esecuzione aVordinanza del 12 febbraio 2021, con la quale era stato consentito al detenuto, per il mese di giugno 2021, di effettuare un colloquio con la propria sorella, con le modalità della videochiamata. Secondo il ricorrente, il citato provvedimento del 5 maggio 2021 dovrebbe essere annullato, perché emesso in mancanza delle c:ondizioni previste dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., poiché la richiesta non era infondata per difetto delle condizioni di legge né costituiva mera riproposizione di una richiesta già rigettata. L'avvenuta proposizione, da parte del Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA], di reclamo avverso il precedente provvedimento dei 12 febbraio 2021, di concessione del suddetto colloquio in videochiamata, non determina la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza, in mancanza dell'emissione di un apposito decreto in tal senso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In caso di mancata esecuzione di un provvedimento non più soggetto a impugnazione, emesso a seguito di reclamo giurisdizionale in materia penitenziaria, l'interessato o il suo difensore munito di procura speciale, ai sensi dell'art. 35-bis, quinto comma, I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., possono richiedere l'ottemperanza al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento. Si osservano le disposizioni di cui agli artt. 666 e 678 del codice di procedura penale. 2. Nel caso ora in esame, dallo stesso ricorso per cassazione emerge che il provvedimento impugnato, emesso il 5 maggio 2021, era volto all'ottemperanza della precedente ordinanza del 12 febbraio 2021, riguardante i colloqui del detenuto [OSCURATO:PERSONA] con la sorella. È pacifico, inoltre, che avverso tale precedente ordinanza l'Amministrazione penitenziaria aveva proposto impugnazione rimessa al Tribunale di sorveglianza di Sassari, con udienza fissata per il 24 giugno 2021. Proprio per la pendenza di tale impugnazione, al momento dell'emissione del provvedimento del 5 maggio 2021, ora impugnata, non sussistevano le condizioni per accoglimento del reclamo proposto per l'ottemperanza dell'ordinanza del 12 febbraio 2021. Giustamente, quindi, il Magistrato di sorveglianza di Sassari ha dichiarato -2 inammissibile, con il provvedimento del 5 maggio 2021 ora impugnato, il reclamo per l'ottemperanza della precedente ordinanza. 3. In conclusione, il ricorso per cassazione è manifestamente infondato e, quindi, deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Avuto riguardo alla peculiarità della questione proposta, si reputa giusto non porre a carico del ricorrente il versamento di una somma alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.