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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 febbraio 2024

Cassazione n. 23958/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; premesso che il 29 febbraio 2024 è pervenuta istanza, nell'interesse del ricorrente, di trattazione orale ma l'istanza è inammissibile, vertendosi in tema di procedimento ex art. 611 cod. pen.; ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso - con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla configurabilità del reato di evasione, dal momento che il ricorrente, autorizzato a recarsi al lavoro nella provincia di Salerno, era stato rinvenuto comunque nel territorio di Salerno, pur se in luogo diverso da quello lavorativo - è privo di specificità, in quanto riproduttivo di doglianza già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; considerato, invero, che, la Corte d'appello, con motivazione corretta ed esaustiva, ha ritenuto, alla luce delle risultanze probatorie, che fosse pienamente integrato il delitto di evasione, configurabile là dove il soggetto sia rivenuto in luogo diverso rispetto a quello presso il quale è autorizzato a svolgere attività lavorativa (cfr. pag. 4); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; premesso che il 29 febbraio 2024 è pervenuta istanza, nell'interesse del ricorrente, di trattazione orale ma l'istanza è inammissibile, vertendosi in tema di procedimento ex art. 611 cod. pen.; ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso - con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla configurabilità del reato di evasione, dal momento che il ricorrente, autorizzato a recarsi al lavoro nella provincia di Salerno, era stato rinvenuto comunque nel territorio di Salerno, pur se in luogo diverso da quello lavorativo - è privo di specificità, in quanto riproduttivo di doglianza già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; considerato, invero, che, la Corte d'appello, con motivazione corretta ed esaustiva, ha ritenuto, alla luce delle risultanze probatorie, che fosse pienamente integrato il delitto di evasione, configurabile là dove il soggetto sia rivenuto in luogo diverso rispetto a quello presso il quale è autorizzato a svolgere attività lavorativa (cfr. pag. 4); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 23958/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris