CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 marzo 2024
Cassazione n. 19788/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Mazzitelli, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, viale Trasteveren. 209, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -e nei confronti diAlberto ABBATE, nella qualità di commissario giudiziale delconcordato preventivo [OSCURATO:SOCIETA].- intimato -avverso la sentenza n. 245/2024 della Corte d’Appello di Torino,depositata il 15.3.2024;Numero registro generale 9037/2024Numero sezionale 1728/2026Numero di raccolta generale 19788/2026Data pubblicazione 14/06/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del15.4.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Vercelli omologò il concordato preventivo incontinuità proposto ai suoi creditori da [OSCURATO:SOCIETA]., nonostanteil dichiarato dissenso di [OSCURATO:SOCIETA]., società che avevavenduto con patto di riservato dominio a [OSCURATO:SOCIETA]. unmacchinario, di cui rivendicava la proprietà per il mancatopagamento del saldo del prezzo.[OSCURATO:SOCIETA]. propose contro la sentenza del tribunalereclamo ai sensi dell’art. 51 c.c.i.i. (Codice della crisi d’impresae dell’insolvenza: d.lgs. n. 14 del 2019), al fine di ribadire larivendica della proprietà del bene ceduto con patto di riservatodominio e non pregiudicare l’esito della causa nel frattempoinstaurata presso il Tribunale di Parma per ottenerne laconsegna.La Corte d’appello di Torino rigettò il reclamo, negando aOvermach S.p.A. la legittimazione ad impugnare l’omologazionedel concordato preventivo, per non avere essa propostotempestiva opposizione davanti al tribunale ai sensi dell’art. 48,comma 2, c.c.i.i.Contro la sentenza della corte territoriale OvermachS.p.A. ha presentato ricorso per cassazione articolato in duemotivi.[OSCURATO:SOCIETA]. si è difesa con controricorso, mentre è rimastointimato il commissario giudiziale.La ricorrente ha depositato memoria illustrativa neltermine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione incamera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 9037/2024Numero sezionale 1728/2026Numero di raccolta generale 19788/2026Data pubblicazione 14/06/20261. Il primo motivo di ricorso denuncia, con riferimentoall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione o comunque falsaapplicazione dell’art. 51 Codice della Crisi in correlazione all’art.48 stesso codice nonché, occorrendo, degli artt. 156 e 153c.p.c.».La ricorrente censura il diniego di legittimazione areclamare la sentenza di omologazione del concordatopreventivo, sostenendo, nell’ordine: di essere legittimata inquanto creditrice dissenziente e, quindi, a prescindere dallasuccessiva opposizione; che l’opposizione sarebbe comunquetempestiva, perché trasmessa al commissario giudiziale e allaPEC della procedura entro il termine di dieci giorni primadell’udienza; che l’opposizione, anche se tardiva, avrebbecomunque raggiunto il suo scopo; che comunque la corteterritoriale avrebbe dovuto accogliere la sua istanza dirimessione in termini.1.1. Il motivo è infondato.1.1.1. Ai sensi dell’art. 51, comma 1, c.c.i.i., sonolegittimate a proporre reclamo «le parti» del procedimento diomologazione. I creditori sono «parti» del procedimento diomologazione in quanto abbiano presentato opposizione comeprevisto nell’art. 48, comma 2, c.c.i.i., non essendo a tal finesufficiente il mero dissenso espresso in sede di dichiarazione divoto sulla proposta del debitore.Va qui tenuto fermo il principio di diritto già recentementeespresso in fattispecie analoga: «In tema di concordatopreventivo, la legittimazione a proporre reclamo, ai sensidell’art. 51, primo comma, CCII, avverso la sentenza chepronuncia sull’omologazione spetta solo alle parti “formali” cheNumero registro generale 9037/2024Numero sezionale 1728/2026Numero di raccolta generale 19788/2026Data pubblicazione 14/06/2026abbiano partecipato al giudizio di omologazione, fatta salva lasola ipotesi in cui con il reclamo si lamenti un vizio proceduraleimpeditivo di detta partecipazione» (Cass. n. 5937/2026, cheha dato continuità, sotto il regime del c.c.i.i., all’orientamentogiurisprudenziale già affermato nel vigore della leggefallimentare: Cass. n. 19810/2025).1.1.2. In tale contesto, non vi è dubbio che l’opposizionedebba essere tempestiva, posto che l’art. 48, comma 2,definisce espressamente «perentorio» il termine di dieci giorniprima dell’udienza, il che significa che l’opposizione propostadopo la scadenza del termine è inefficace.Rispetto alla necessità di rispettare il termine perentorio,non ha alcuna attinenza l’invocazione del principio di sanatoriadei vizi formali dell’atto processuale per il raggiungimento delloscopo (art. 156, comma 3, c.p.c.), posto che la disciplina deitermini (artt. 152 e s. c.p.c.) non interferisce con quella dellanullità degli atti per inosservanza di forme (artt. 156 e s. c.p.c.).1.1.3. La memoria contenente l’opposizione, in quantoomologazione del concordato preventivo, va «depositata» intribunale e nessuna rilevanza – ai fini del rispetto del relativotermine – può essere attribuita alla trasmissione dell’atto alcommissario giudiziale e all’indirizzo di posta elettronica dellaprocedura.L’errore commesso in tal senso dalla ricorrente nonrappresenta «una causa ad essa non imputabile» (art. 153,comma 2, c.p.c.), sicché correttamente la corte d’appello haritenuto non accoglibile l’istanza di rimessione in termini.Numero registro generale 9037/2024Numero sezionale 1728/2026Numero di raccolta generale 19788/2026Data pubblicazione 14/06/2026L’adempimento necessario (deposito della memoria) è indicatoin modo chiaro dalla legge e, pertanto, l’errore non è scusabile.1.1.4. È appena il caso di aggiungere che, rispetto allariscontrata carenza di legittimazione a reclamare, nessun rilievopuò essere attribuito al dato puramente formale che OvermachS.p.A. era stata indicata come «opponente» nella intestazionedella sentenza di omologazione. Il tribunale, infatti, ha dovutoprendere atto del tardivo deposito della memoria, il che non gliimpedì di rilevare la tardività e di dichiarare, in motivazione,l’inammissibilità dell’opposizione, presupposto del successivodifetto di legittimazione a reclamare, dichiarato dalla corted’appello.2. Il secondo motivo prospetta, sempre avuto riguardoall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., una «violazione o comunquefalsa applicazione degli art. 91 e 92 c.p.c. nonché dei parametridi cui al d.m. 55/14 e successive modificazioni».La ricorrente censura, da un lato, il mancato esercizio, daparte della corte territoriale, del potere di compensare le spesedi lite; dall’altro lato, la liquidazione delle spese in misuraritenuta eccessiva.2.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parteinfondato.2.1.1. La decisione di non compensare le spese e diapplicare quindi la regola generale della soccombenza rientranella discrezionalità del giudice del merito ed è insindacabile insede di legittimità. Il motivo è, pertanto, inammissibile in partequa.Numero registro generale 9037/2024Numero sezionale 1728/2026Numero di raccolta generale 19788/2026Data pubblicazione 14/06/20262.1.2. È invece infondata la prospettata violazione deiparametri per la liquidazione delle spese, in quanto l’importoliquidato (€ 7.120) è inferiore al valore medio dei compensiliquidabili per cause di valore tra € 52.000 ed € 260.000,scaglione utilizzabile per le cause di valore indeterminabile (art.5, comma 6, d.m. n. 55 del 2014).Non può essere condivisa l’affermazione secondo cui sisarebbe dovuta applicare, nel caso di specie, la tabella relativaai procedimenti di volontaria giurisdizione, posto che il reclamoinnesta una vicenda contenziosa che il giudice è chiamato arisolvere nel contraddittorio tra le parti.3. Rigettato il ricorso, le spese del giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, mentrenon si ravvisano i presupposti per la pur richiesta condannadella ricorrente al «risarcimento dei danni» ai sensi dell’art. 96c.p.c.4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, sussistono i presupposti per il versamentodell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloeventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento delle spese di literelative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 10.000per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 peresborsi e agli accessori di legge;Numero registro generale 9037/2024Numero sezionale 1728/2026Numero di raccolta generale 19788/2026Data pubblicazione 14/06/2026dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del15.4.2026.Il PresidenteMassimo FERRO