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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43425/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: il primo motivo chiede una riqualificazione giuridica dei fatti sulla base di una ricostruzione fattuale non oggetto di accertamento in sede di merito (non era stato avanzato motivo di appello sul punto)(tra le tante, Sez. 5, n. 23391 del 17/03/2017, Rv. 270144); il secondo motivo, afferente alla determinazione del trattamento punitivo, è da un lato aspecifico quanto alla dosimetria della pena posto che la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione sul punto, e non applica alcun aumento per la continuazione; e dall'altro censura punti non oggetto di specifico gravame (cfr. Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 279063); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. perì.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30/0912021.

Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: il primo motivo chiede una riqualificazione giuridica dei fatti sulla base di una ricostruzione fattuale non oggetto di accertamento in sede di merito (non era stato avanzato motivo di appello sul punto)(tra le tante, Sez. 5, n. 23391 del 17/03/2017, Rv. 270144); il secondo motivo, afferente alla determinazione del trattamento punitivo, è da un lato aspecifico quanto alla dosimetria della pena posto che la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione sul punto, e non applica alcun aumento per la continuazione; e dall'altro censura punti non oggetto di specifico gravame (cfr. Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 279063); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. perì. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/0912021. Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 43425/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris