CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 16693/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDIN.ANZA Sul ricorso RG 15563/2014 D. G. Preziosi s.l.r. rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente dom.ta presso il suo studio in Capodrise alla via [OSCURATO:PERSONA] 37/c presso lo studio del difensore, giusta procura a margine del ricorso vvk ( t in R-o vvy le' , stt's.se 12- Ce (12v, oCke Covs-Ce e a SS 2 - Q - ricorrente - Contro Comune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, viale Pola n.9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] s.p.a dom.ta presso la sede di Napoli alla via Bracco n. 20 e" Il [OSCURATO:SOCIETA]" elettivamente dom.ta in via Dante 37 in [OSCURATO:PERSONA] -avverso la sentenza n. 418/2013 emessa dalla CTR Campania e depositata il 2. 1 O . e1:4 2013 e non notificata; udita la relazione della causa svolta all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La società D.G. Preziosi impugnava la cartella di pagamento per il pagamento della Tarsu relativa all'annualità di imposta 2011, deducendo che, avendo denunciato di produrre rifiuti speciali non assimilati agli urbani per quantità e qualità ed avviati al recupero a mezzo idonea società autorizzata a tale servizio, era esente dalla Tarsu ovvero, in via subordinata, aveva diritto alla riduzione tariffaria non inferiore all'85°/0 come previsto dal regolamento comunale; chiamava in causa il [OSCURATO:SOCIETA]. in quanto Consorzio che esercita la gestione e l'organizzazione del recupero dei rifiuti delle consorziate. La CTP di Caserta dichiarava inammissibile l'atto di costituzione de "[OSCURATO:SOCIETA]" e respingeva il ricorso, con decisione che veniva impugnata dalla società contribuente. La CRT della Campania, nel confermare la decisione di primo grado, respingeva il gravame, ritenendo applicabile il regime giuridico della Tarsu all'annualità oggetto di imposizione, atteso che il comma 1 dell'art. 238 d.lgs. n. 152/2006 prevede che "la tariffa è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11 a norma del quale "sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi la disciplina regolamentare vigente"; che inoltre ai sensi dell'art. 264, il d.lgs. n. 22/97 è abrogato, ma "al fine di assicurare che non via soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarte del decreto n. 152/2006, i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo n. 22797 continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi prevista dalla succitata quarta parte". [OSCURATO:PERSONA], infine, affermava che i rifiuti prodotti dalla società erano rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità ai rifiuti urbani, con la conseguenza che i locali e le aree scoperte erano soggette alla tassazione ex art. 62 d.lgs. 507/93 Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la contribuente sulla base di cinque motivi. Il Comune ha replicato con controricorso. Le società Equitalia e "[OSCURATO:PERSONA] s.c.pa" sono rimaste intimate. [OSCURATO:PERSONA] In data 27 febbraio 2019, la società ricorrente unitamente al Comune di [OSCURATO:SOCIETA], dando atto che le parti erano addivenute ad un accordo transattivo, dichiaravano di rinunciare rispettivamente al ricorso ed al controricorso, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio; tale atto è sottoscritto personalmente dal sindaco del Comune di [OSCURATO:SOCIETA] e dal suo difensore nonché dal difensore munito di procura speciale della società ricorrente, da qualificarsi munito dei relativi poteri; devono trovare pertanto applicazione gli artt. 390 e ss c.p.c. -La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo (ai sensi degli art. 390 e 391 c.p.c.), che, nella specie, deve essere dichiarata con ordinanza - anziché nella forma alternativa del decreto presidenziale (art. 391, 1° comma c.p.c., cit.) - in dipendenza dell'adozione del provvedimento a seguito della Adunanza camerale (argomenta da Cass. n.6407/2004, Cass.n.10841/2003 delle Sezioni Unite; Cass. n. 11211/2004, Cass. n. 1913/2008; Cass. n. 277790/2021). Deve pertanto essere dichiarata l'estinzione del processo, nulla disponendosi in ordine al governo delle spese del presente giudizio, in quanto l'adesione dell'ente locale alla rinuncia, dispensa dalla pronuncia sulle spese processuali (ai sensi dell'art. 391, 40 comma, c.p.c., cit.).Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui : "In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. ( vedi Cass. n. 23175 del 2015 e n. 190871 del 2018). P. Q. M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione della Corte di cassazione, il 28.0