CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08861/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen.; ritenuto che il primo motivo e il secondo motivo di ricorso - con cui rispettivamente si denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità dell'imputato e alla mancata applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità - non contengono rituali censure di legittimità ma prospettano, peraltro per il tramite di allegazioni assertive, un alternativo apprezzamento delle risultanze processuali (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01) in ordine all'espressione minatoria dell'imputato e all'esercizio del potere discrezionale del giudice nell'applicazione delle pene sostitutive (cfr. art. 58 L. 689/1981); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i