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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 30797/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sosti o Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha co uso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], di conferma della pronuncia resa dal Tribunale di Palmi, con cui è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002 e condannato alla pena ritenuta di giustizia.

La difesa, con motivo unico di ricorso, lamenta che per il reato è maturata la prescrizione in data anteriore alla pronuncia di appello, adducendo violazione degli artt. 129 cod. proc. pen., 157 e 161 cod. pen.

Il P.G., nel rassegnare conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. 137/2020, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

La difesa ha depositato conclusioni scritte nelle quali, riportandosi al motivo di ricorso e associandosi alle conclusioni del P.G., insiste nell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo di doglianza.

2. Il termine di prescrizione deve essere fatto decorrere dalla data di consumazione del reato, che coincide con la sottoscrizione dell'atto contenente le false dichiarazioni o, al più tardi, con la presentazione al giudice della domanda di ammissione al patrocinio (così Sez. 4, n. 16194 del 22/01/2019, Rv. 275580; Sez. 4, n. 9322 del 2014 n.m.; Sez. 5, n. 21580 del 16/04/2010, Rv. 247759).

Nel caso di specie, il dies a quo deve essere dunque individuato nel 22/4/2009, data nella quale fu depositata l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio (come indicato nel capo d'imputazione).

A carico del ricorrente risulta contestata la recidiva reiterata ínfraquinquennale.

Ai sensi dell'art. 157 cod. pen. per determinare il tempo necessario a prescrivere occorre tenere conto dell'aumento massimo delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, da applicarsi sulla pena massima prevista per il reato.

Invero, come precisato da questa Corte "nel caso in cui un delitto sia punito, nel massimo, con la pena inferiore a sei anni di reclusione, ove sia contestata una circostanza ad effetto speciale, per determinare il tempo necessario a prescrivere l'aumento per detta aggravante va calcolato sul massimo edittale e non sul termine di sei anni" (Sez. 3, n. 26868 del 19/04/2019, Rv. 276016).

Il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002 è punito, nel massimo, con la pena di anni cinque di reclusione; su tale pena deve essere calcolato l'aumento di 2/3 per la recidiva reiterata nel quinquennio, ex art. 99, comma 4, cod. pen.

Ne consegue che il termine di prescrizione ordinario è pari ad anni otto e mesi quattro.

Deve essere tuttavia calcolato un ulteriore aumento di 2/3 in presenza di atti interruttivi della prescrizione [cfr. in argomento, ex multis, Sez. 2 n. 57755 del 12/10/2018, Rv. 274721: "La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (In motivazione, la Corte ha chiarito che una diversa interpretazione rimetterebbe al giudice la scelta della rilevanza da attribuire alla recidiva qualificata caso per caso, contraddicendo il principio costituzionale di tassatività)"].

Sulla base delle considerazioni che precedono, il termine massimo di prescrizione è pari, nel caso in esame, ad anni 13 mesi 10 e giorni

20. La prescrizione massima del reato de quo giunge a maturazione in data 14 marzo 2023.

3. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle .ex 7" Z, ' ..,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sosti o Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha co uso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], di conferma della pronuncia resa dal Tribunale di Palmi, con cui è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002 e condannato alla pena ritenuta di giustizia. La difesa, con motivo unico di ricorso, lamenta che per il reato è maturata la prescrizione in data anteriore alla pronuncia di appello, adducendo violazione degli artt. 129 cod. proc. pen., 157 e 161 cod. pen. Il P.G., nel rassegnare conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. 137/2020, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. La difesa ha depositato conclusioni scritte nelle quali, riportandosi al motivo di ricorso e associandosi alle conclusioni del P.G., insiste nell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo di doglianza. 2. Il termine di prescrizione deve essere fatto decorrere dalla data di consumazione del reato, che coincide con la sottoscrizione dell'atto contenente le false dichiarazioni o, al più tardi, con la presentazione al giudice della domanda di ammissione al patrocinio (così Sez. 4, n. 16194 del 22/01/2019, Rv. 275580; Sez. 4, n. 9322 del 2014 n.m.; Sez. 5, n. 21580 del 16/04/2010, Rv. 247759). Nel caso di specie, il dies a quo deve essere dunque individuato nel 22/4/2009, data nella quale fu depositata l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio (come indicato nel capo d'imputazione). A carico del ricorrente risulta contestata la recidiva reiterata ínfraquinquennale. Ai sensi dell'art. 157 cod. pen. per determinare il tempo necessario a prescrivere occorre tenere conto dell'aumento massimo delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, da applicarsi sulla pena massima prevista per il reato. Invero, come precisato da questa Corte "nel caso in cui un delitto sia punito, nel massimo, con la pena inferiore a sei anni di reclusione, ove sia contestata una circostanza ad effetto speciale, per determinare il tempo necessario a prescrivere l'aumento per detta aggravante va calcolato sul massimo edittale e non sul termine di sei anni" (Sez. 3, n. 26868 del 19/04/2019, Rv. 276016). Il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002 è punito, nel massimo, con la pena di anni cinque di reclusione; su tale pena deve essere calcolato l'aumento di 2/3 per la recidiva reiterata nel quinquennio, ex art. 99, comma 4, cod. pen. Ne consegue che il termine di prescrizione ordinario è pari ad anni otto e mesi quattro. Deve essere tuttavia calcolato un ulteriore aumento di 2/3 in presenza di atti interruttivi della prescrizione [cfr. in argomento, ex multis, Sez. 2 n. 57755 del 12/10/2018, Rv. 274721: "La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (In motivazione, la Corte ha chiarito che una diversa interpretazione rimetterebbe al giudice la scelta della rilevanza da attribuire alla recidiva qualificata caso per caso, contraddicendo il principio costituzionale di tassatività)"]. Sulla base delle considerazioni che precedono, il termine massimo di prescrizione è pari, nel caso in esame, ad anni 13 mesi 10 e giorni 20. La prescrizione massima del reato de quo giunge a maturazione in data 14 marzo 2023. 3. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle .ex 7" Z, ' ..,
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