CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022
Cassazione n. 44167/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla determinazione della pena e al bilanciamento delle circostanze, non è deducibile in questa sede, in quanto si risolve in una generica critica al potere discrezionale del giudice, invece, esercitato in modo non arbitrario e giustificato con motivazione congrua e completa; rilevato inoltre, che il suddetto motivo è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici (v. pag.1 con riferimento alla determinazione della pena base in misura inferiore al minimo edittale e all'ostatività ex lege del giudizio di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata e infraquinquennale); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del rìcorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2022 Il consiglier estensore I Presidente