CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05543/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 25 giugno 2020, che aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione illecita di 3,8 grammi di cocaina e cessione di un involucro della stessa sostanza a due persone, commesse il 24 giugno 2020), escludeva la continuazione dei reati e rideterminava la pena in un anno di reclusione e 1.032 euro di multa. In sede di appello, l'imputato aveva chiesto la rideterminazione della pena, lamentandone l'eccessività, chiedendo la esclusione della recidiva o, in via gradata, il riconoscimento del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla aggravante. La Corte di appello accoglieva il gravame solo con riferimento all'esclusione dell'aumento per la ritenuta continuazione, trattandosi di condotte commesse in un unico contesto. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 24, 101, 111 Cost., 125, 177 e 605 cod. proc. pen., 133 cod. pen. La motivazione sulla pena è inesistente, risolvendosi in stilemi autosupportantisi e in una acritica adesione alla sentenza di primo grado. La Corte di appello ha applicato senza una motivazione effettiva una pena eccessiva, in quanto non vi è stata alcuna variazione nel trattamento sanzionatorio. Si è data ai precedenti penali una valenza eccessiva, senza idonea motivazione, frustando l'efficacia attenuante delle circostanze generiche e il motivo di appello sul punto. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 163 cod. pen. La Corte di appello non ha motivato sul beneficio sospensivo della pena, oggetto di motivo di appello, limitandosi a considerazioni inadeguate e carenti. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dal I. 16 settembre 2021, n. 126), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Quanto al primo motivo, va osservato che le censure articolate dal ricorrente sono aspecifiche e meramente oppositive alla motivazione della sentenza impugnata che risulta aver affrontato, con argomentazioni adeguate e prive di vizi rilevabili in questa sede, le questioni in questa proposte. La Corte di appello, dopo aver dato risposta alla censura relativa alla recidiva - sulla quale il ricorrente in questa sede non ha avanzato alcuna critica specifica - ha spiegato, con una motivazione articolata e puntuale, tutt'altro che di stile, le ragioni che portavano a ritenere congrui tanto la pena inflitta quanto il giudizio di bilanciamento tra circostanze in termini di solo equivalenza. In particolare, la Corte di merito, nel corretto esercizio del potere discrezionale riconosciutole in proposito dalla legge, ha confermato il giudizio dì equivalenza espresso dal primo giudice e ritenuto congrua la pena inflitta, attribuendo rilevanza decisiva alla tipologia dell'attività di piccolo spaccio svolta dal ricorrente, che, pur qualificato nella cornice giuridica del fatto di lieve entità, presentava caratteri di particolare gravità con riferimento all'organizzazione apprestata (segnatamente, erano richiamate le modalità dì occultamento dell'occorrente, la "prenotazione telefonica" della sostanza, nonché le modalità di consegna della stessa), oltre a denotare significativamente la capacità a delinquere dell'imputato. Va al riguardo rammentato che il giudice di appello, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione (tra tante, cfr. Sez. U, n. 3286 del 27/11/2008, dep. 2009, Chiodi; Sez. U, n. 16207 del 19/12/2013, dep. 2014, S.). Né è censurabile, alla luce dei consolidati principi di diritto, la sentenza impugnata per non aver apportato alla pena una riduzione sulla pena, conseguente alla esclusione della continuazione, posto che la Corte di appello ha mutato la struttura del reato continuato sulla quale la pena in primo grado era stata calcolata, unificando le due condotte in precedenza separatamente considerate (cfr. Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653): tale "novazione" non consentiva pertanto di sovrapporre la nuova dimensione strutturale del reato a quella oggetto del precedente giudizio. In tali casi, pertanto, l'unico elemento di confronto non può che essere rappresentato dalla pena finale, dal momento che è solo questa che "non deve essere superata" dal giudice del gravame. 3. Migliore sorte non va assegnata al secondo motivo. Immune da censure è infatti la motivazione sul diniego del beneficio sospensivo, che è basata su una prognosi negativa anche in questo caso adeguatamente giustificata sulla base della reiterazione delle condotte illecite e sull'organizzazione che ha supportato le stesse. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]