CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 35153/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Parte civile) avverso la sentenza del 10/06/2021 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse del Comune di Aprilia; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]'ANNO, che si è riportato ai motivi del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Aprilia impugnano la sentenza in data 10/06/2021 della Corte di appello di Roma che ha riformato la sentenza in data 13/02/2020 del Tribunale di Velletri, riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di tentativo di estorsione, estorsione, minacce, reati in materia di armi. La Corte di appello ha confermato il rigetto della domanda avanzata dalla parte civile Comune di Aprilia.Deducono: 1.1. [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.1. Vizio di motivazione per apoditticità e per omessa considerazione di circostanze decisive quanto all'attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente premette che con il motivo intende censurare la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto credibile la persona offesa e ha condannato [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta delle sole dichiarazioni invero inattendibili di [OSCURATO:PERSONA]. A tal proposito il ricorrente assume che la Corte di appello ha confermato il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa limitandosi a rinviare alle motivazioni della sentenza di primo grado, trascurando le argomentazioni esposte sul punto con il gravame. Il ricorrente illustra le varie fasi della vicenda e la figura di [OSCURATO:PERSONA], al fine di evidenziare l'esistenza di sue cointeressenze e la sua dubitabile credibilità. Sottolinea come l'affermazione di responsabilità sia fondata esclusivamente sulle propalazioni della persona offesa. 1.1.2. Violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], con riguardo all'art. 63, comma 2, cod.proc.pen. Il ricorrente sostiene che [OSCURATO:PERSONA] andava sentito con le garanzie di cui all'art. 63, comma 2, cod.proc.pen. in ragione dei suoi trascorsi criminali e dei suoi pregressi rapporti con [OSCURATO:PERSONA], non ancora chiariti nonostante i due gradi di giudizio. Aggiunge che le dichiarazioni raccolte senza le garanzie previste dall'art. 63, comma 2, cod.proc.pen. sono inutilizzabili anche nei confronti dei terzi e non solo nei confronti di chi le ha rese. Assume -quindi- che i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano volti alla commissione di reati tributari e che nei confronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA] erano state intraprese indagini per i medesimi fatti per cui si ha procedimento a carico. Il ricorrente denuncia altresì l'apoditticità della motivazione, perché la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado limitandosi a dichiarare di aderirvi, così che non poteva ritenersi rispettato lo schema della motivazione per relationem, per come disegnato dalla giurisprudenza di legittimità. 1.1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione per apoditticità in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti contestati; omessa considerazione di fatti decisivi quanto alla mancata derubricazione dei capi A) e B) dell'imputazione ai sensi dell'art. 393, cod.pen.,A,5••n•-•I• \.., A tale riguardo si assume che «dalla disamina degli atti non è possibile escludere che il Gangenni possa aver agito in virtù di una pretesa legittima spettanza e, dunque, per la soddisfazione di un diritto legittimo, ovvero il rientro di un capitale anticipato in prestito». Secondo la difesa tale evenienza avrebbe dovuto indurre la Corte di appello a riconoscere la configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 393 cod.pen., in conformità ai principi di diritto dettati in materia dalla Corte di cassazione. Aggiunge che la Corte di appello ha negato la configurabilità del delitto di cui all'art. 393 cod.pen. con motivazione apparente, con la quale ha ritenuto che la pretesa di [OSCURATO:PERSONA] fosse ingiusta e che comunque non potesse essere indirizzate a [OSCURATO:PERSONA], pur in presenza di una non chiarita ricostruzione dei rapporti economici intercorsi tra le aziende. 1.1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione apparente o mancante in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen.. A tale riguardo si sostiene che gli elementi di fatto valorizzati nella sentenza impugnata non sono idonei a far ritenere integrata la circostanza aggravante in questione, da considerarsi declinata nella forma della modalità mafiosa. A sostegno dell'assunto vengono compendiati la motivazione impugnata e gli elementi emersi dall'istruttoria dibattimentale, al fine di evidenziare come le minacce profferite da [OSCURATO:PERSONA] non fossero caratterizzate dalla modalità mafiosa. Viene denunciata altresì l'incompletezza della motivazione, in quanto meramente assertiva e consistente in un mero richiamo agli elementi di fatto valorizzati dal Tribunale, rimanendo silente quanto alla forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso. 1.1.5. Manifesta illogicità e mancanza della motivazione con riguardo alla mancata negazione della diminuente per l'ingiustificato rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato. Con il quinto motivo il ricorrente sostiene che la motivazione della Corte di appello è carente in punto di valutazione della superfluità e antieconomicità della prova indicata al giudice nel momento in cui veniva avanzata richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'escussione di [OSCURATO:PERSONA] e all'acquisizione della documentazione contabile della Radiomarelli e della [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la difesa la richiesta non contrastava con le esigenze di celerità del rito richiesto, atteso che gli elementi di fatto offerti dalla difesa erano assolutamente idonei a dimostrare la facile individuazione del luogo di domicilio di [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, la possibilità della sua citazione nonostante la sua irreperibilità sul territorio dello Stato.Vengono dunque illustrati i contenuti della richiesta di giudizio abbreviato. 1:1.6. Vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod.pen., al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti e all'eccessività della pena. Anche in questo caso si denuncia la mancanza di un'autonoma valutazione in quanto la Corte di appello si è limitata a un generico richiamo alla sentenza di primo grado, con riguardo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti e con riguardo alla negazione all'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod.pen. A tal proposito si assume che la Corte di appello avrebbe dovuto considerare il comportamento processuale di [OSCURATO:PERSONA], la donazione di due distinti immobili effettuata in favore di [OSCURATO:PERSONA] per un complessivo pari a C 300.000,00 e la disponibilità dichiarata di finanziare o partecipare al finanziamento di un'opera pubblica. Si sottolinea come tutto quanto esposto fosse volto al risarcimento totale del danno subito dalla persona offesa. In punto di pena si evidenzia l'atteggiamento collaborativo realizzato da [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.7. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] sono pervenuti motivi aggiunti con i quali viene ulteriormente illustrato il motivo relativo al mancato riconoscimento della diminuente correlata alla richiesta di giudizio abbreviato. 1.2. Comune di Aprilia. 1.2.1. Vizio di illogicità della motivazione. Il Comune ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui i giudici di merito riconoscono l'estrema gravità dei fatti e l'elevato allarme sociale che hanno provocato, epperò escludono che sia stato provato che i delitti contestati a [OSCURATO:PERSONA] abbiano suscitato effetti negativi sulla vita sociale della comunità di Aprilia. A sostegno dell'assunto sottolinea come l'allarme sociale costituisca un danno per la collettività. 1.1.2. Vizio di contraddittorietà della motivazione. Il secondo motivo è collegato al primo e in questo caso il ricorrente risalta la contraddittorietà della motivazione che, pur riconoscendo plurimi elementi dai quali insorgono danni per la comunità, esclude comunque la sussistenza di un danno risarcibile. Il ricorrente evidenzia come la stessa Corte di appello, invero, abbia riconosciuto «la caratura criminale del [OSCURATO:PERSONA] sul territorio», «la creazione di un sistema criminale sul territorio della provincia di Latina» attribuita a [OSCURATO:PERSONA], i suoi «legami con esponenti della criminalità locale di Aprilia», «la fama che la famiglia aveva sul territorio», «la eclatante violenza dei fatti estorsivi», il dato «significativo della fama criminale del [OSCURATO:PERSONA] nei contesti criminali anche di altre Regioni», «l'estrema gravità dei fatti di cui [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto responsabile» e «l'elevato allarme sociale» che tali crimini hanno determinato nel territorio in cui sono stati compiuti». Risalta, dunque, come la Corte di appello, dopo avere riconosciuto tutto ciò, in maniera contraddittoria, «ridimensiona inspiegabilmente la portata delle azioni delittuose, derubricate a "fatti episodici" (...) che non avrebbero causato alcun allarme particolare nella collettività (l'esatto contrario di quanto affermato a pag. 19), in quanto dotate di un effetto intimidatorio tutto sommato modesto, percepito al più da pochi soggetti, "strettamente legati alle vittime dei reati"». 1.1.3. Violazione di legge con riguardo all'art. 185, comma 2, cod.pen. ed agli artt. 2043, 2059, 2729, cod.civ. Con il terzo motivo il ricorrente sostiene che l'estrema gravità dei fatti e l'allarme sociale da essi provocato sono idonei a configurare una presunzione semplice circa la sussistenza di un danno-conseguenza da reato, ai sensi dell'art. 2729, cod.civ., rimuovibile solo attraverso un ponderato argomento a contrario, mancante nella sentenza impugnata. Precisa che per la configurabilità di tale danno i delitti possono essere commessi con modalità mafiose da soggetti estranei a sodalizi mafiosi e possono essere anche delitti che non sono esternazione del sodalizio mafioso; che non è necessario che i delitti abbiano il carattere dell'abitualità, della permanenza ovvero che siano reati continuati; che l'allarme sociale generato nel territorio fa presumere l'esistenza di un danno. Aggiunge che la parte civile può limitarsi ad indicare genericamente di avere subito un danno e che il giudice non deve verificare l'esistenza di un danno risarcibile, dovendosi limitare a verificare l'esistenza della capacità lesiva di un fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, così restando impregiudicato l'accertamento riservato al giudice civile sulla liquidazione ed entità del danno, ivi compresa la possibilità di escludere l'esistenza stessa di un danno eziologicamente collegato all'evento illecito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.1. Con riguardo al primo motivo di ricorso, relativo al giudizio credibilità di [OSCURATO:PERSONA] e di attendibilità delle sue dichiarazioni, va ribadito che ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa ovvero dei testimoni è precluso innanzi alla Suprema Corte in ossequio al principio incontroverso in giurisprudenza secondo il quale la valutazione della loro credibilità rappresenta una questione•di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (cfr. Sezioni Unite Bellarte; Sez. 6,n.27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 3, n. 8382 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Finazzo; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan,; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca; Sez. 3, n. 22848d el 27/03/2003, Assenza). Nessuna manifesta illogicità o contraddizione si ravvisa nel caso in esame, né esse vengono segnalate con il ricorso, incentrato nella proposta di un risultato probatorio alternativo a quello raggiunto dai giudici della doppia sentenza conforme, cui il ricorrente si oppone con argomentazioni relative alla valutazione della prova, non scrutinabili in sede di legittimità. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché aspecifico. 1.2.1. La Corte di appello ha rigettato l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] per violazione dell'art. 63, comma 2, cod.proc.pen., osservando come «l'attribuzione della qualità di teste o coindagato vada apprezzata dal giudice di merito, con sottrazione del sindacato di legittimità se il relativo accertamento sia congruamente motivato (tra le sentenze citata Cass. U. 15208 25.2.2010 Mills). Affinché un soggetto sia sentito ab origine in qualità di imputato e persona sottoposta alle indagini, devono essere già acquisiti prima dell'escussione gli indizi non equivoci di reità (Cass. Sez. Un. 23868 del 23.4.2009, Fruci)». Dopo avere individuato le coordinate giurisprudenziali in materia, la Corte di appello ha spiegato come la sentenza di primo grado dovesse ritenersi conforme a esse, osservando che nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] veniva sentito non esisteva un quadro indiziario a suo carico, tale da potergli attribuire la qualità di indagato in reato connesso; che non emergeva precisamente il delitto che gli si doveva attribuire, connesso a quelli per cui si procedeva; che non erano stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza quanto al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel rapporto commerciale in frode al Fisco tra Radiomarelli e [OSCURATO:PERSONA]; che sia il Tribunale della Libertà che la Corte di cassazione avevano già ritenuto che anche ove fosse vero il meccanismo descritto da Gavini, non emergevano concrete e chiare responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in quel rapporto commerciale frodatorio, posto che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] non era amministrato della Radiomarelli, neanche sotto il profilo fattuale; che il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] quale dominus della Radiomarelli era indiscutibile e neanche disconosciuto da Gavini; che lo stesso imputato aveva dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano discusso quanto alla falsificazione della contabilità e in quell'occasione [OSCURATO:PERSONA] si era dichiarato estraneo. 1.2.2. La- presenza di una motivazione puntuale, adeguata, logica e priva di contraddizioni fa emergere, innanzitutto, la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione o di motivazione apparente. 1.2.3. Va poi aggiunto che la denuncia del vizio di omessa motivazione, siccome esposto, si presenta in maniera apoditticamente assertiva, eludendo un reale confronto con il provvedimento impugnato e reiterando le medesime argomentazioni contenute nel correlato motivo di gravame, motivatamente disatteso dalla Corte di appello. Va, dunque, ribadito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. 1.2.4. A ciò si aggiunga che -anche in conseguenza di quanto rilevato- le censure esposte nel motivo sollecitano una valutazione delle emergenze procedimentali che è preclusa alla Corte di legittimità, dovendosi ribadire che «in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, prescindendo da indici formali quali l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, sicchè il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità», (Così, tra molte, Sez. 5 - , Sentenza n. 39498 del 25/06/2021, Tommasi, Rv. 282030 - 01). 1.3. Le medesime ragioni di inammissibilità fin qui rinvenute si riscontrano anche in relazione al quarto e al quinto motivo di ricorso, rivolti - rispettivamente- alla qualificazione giuridica dei fatti e alla configurabilità dell'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod.pen.AUJ•[OSCURATO:PERSONA] con riguardo a tali temi la Corte di appello ha dato puntuale risposta alle doglianze difensive. Infatti: - a) Ha escluso la configurabilità del delitto di cui all'art. 393 cod.pen. rilevando come le somme pretese da [OSCURATO:PERSONA] non potessero avere alcuna tutela giudiziale, visto che costituivano l'ingiusto profitto dei reati di frode fiscale; che, comunque, erano somme che non potevano essere pretese da [OSCURATO:PERSONA], che non aveva alcuna carica in Radiomarelli, così che non era il soggetto tenuto a rispondere degli asseriti debiti societari. b) Ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante mafiosa enucleando (a pagina 13) una molteplicità di elementi tutti idonei ad ammantare la richiesta rivolta a [OSCURATO:PERSONA] dei connotati della mafiosità. Anche in questo caso il ricorrente, a fronte di una motivazione puntuale, adeguata, logica e priva di contraddizioni, per un verso, lamenta in maniera manifestamente infondata il vizio di omessa motivazione; per altro verso, espone censure che non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 1.4. Il quinto motivo di ricorso si duole del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'acquisizione delle risultanze contabili delle società Radiomarelli e [OSCURATO:PERSONA] e all'audizione di [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 1.4.1. I giudici di merito hanno negato l'accesso al rito abbreviato spiegando che: a) la documentazione contabile non era dotata del carattere della decisività, in quanto erano già presenti in atti gli accertamenti finanziari effettuati dalla Polizia giudiziaria relativi ai rapporti commerciali intercorsi dal 2008 tra soci Radiomarelli e soci Spazio -Food, tanto che attraverso di essi il primo-giudice aveva ricostruito gli aspetti e le interazioni economiche della vicenda in esame. Aggiungeva che ulteriori aspetti che si intendevano dimostrare con la detta documentazione erano già stati confessati dallo stesso imputato (investimento della somma di 17 milioni di euro nella Radiomarelli) ovvero risultavano ininfluenti in quanto riferibili al reato di usura per cui [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto; b) l'audizione di Ciarnpi si mostrava incompatibile con le ragioni di economia processuale, visto che quegli risultava irreperibile, con conseguente allungamento dei tempi di durata di un processo a carico di un imputato sottoposto a custodia cautelare. La Corte di appello, ha altresì osservato che gli strumenti offerti dalla difesa (ricerca su Google, bigliettino da visita, etc.) non erano idonei a superare il rilievo circa l'irreperibilità di [OSCURATO:PERSONA] che, invece, appariva di misura tale da rendere praticamente impossibile la citazione del teste. Ha altresì aggiunto che l'audizione si mostrava superflua, visto che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto riferire circostanze oggetto di prova aliunde, siccome emergenti dal contenuto delle intercettazioni e in quanto riferite da [OSCURATO:PERSONA]. Non rimane che rilevare come la Corte di appello dia adeguatamente conto delle ragioni per cui ha ritenuto l'insussistenza dei requisiti di compatibilità con le ragioni di economia processuale sottese al giudizio abbreviato e di decisività del mezzo istruttorio richiesto, con motivazione che si mostra conforme agli insegnamenti di questa Corte, che ha più volte chiarito che «in tema di giudizio abbreviato condizionato, il giudice dibattimentale deve sindacare il provvedimento di rigetto, assunto nell'udienza preliminare, secondo una valutazione "ex ante", di verifica della ricorrenza dei requisiti di novità e decisività della prova richiesta dall'imputato alla luce della situazione esistente al momento della valutazione negativa, tenendo tuttavia conto, come criterio ausiliario, e di per sé non risolutivo, anche delle indicazioni sopravvenute dall'istruttoria espletata», (Sez. 1 - , Sentenza n. 20495 del 20/02/2019, Ziu, Rv. 276311 - 01). A fronte di ciò, le argomentazioni del ricorrente sono manifestamente infondate e -al contempo- sono reiterative delle medesime doglianze sollevate con il gravame oltre che intese a sollecitare una valutazione di merito preclusa alla Corte di legittimità. 1.5. I rilievi fin qui esposti valgono anche in relazione alle doglianze relative al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche, alla configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod.pen., alla dose della pena. Anche il motivo in esame -al pari di quelli precedenti- denuncia in maniera assertiva e manifestamente infondata il vizio di omessa o apparente motivazione, •pur in presenza di una puntuale e argomentata risposta resa dalla Corte di appello su tutti i temi sollevati con l'impugnazione di merito. A tal proposito basti rilevare che i Magistrati dell'appello -diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente- hanno valutato tutte le circostanze valorizzate con il gravame a favore dell'imputato, ossia il buon comportamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA] successivamente ai fatti e la sua offerta di trecentomila euro in favore di [OSCURATO:PERSONA], oltre che la collaborazione documentata in atti. La Corte di appello -però- ha ritenuto che tali evenienze non fossero idonee a giustificare un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, in quanto recessive rispetto alla estrema gravità dei fatti, alla loro reiterazione nel tempo, alle concrete modalità delle condotte delittuose, all'intensità del dolo e all'allarme sociale provocato dalle modalità mafiose. La Corte di appello ha anche spiegato che non poteva riconoscersi l'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 cod.pen. perché la donazione dell'immobile non era integralmente riparatrice del danno subito dalle parti lese. Quanto alla pena, va rilevato come sia stato applicato il minimo edittale previsto per il reato più grave e come siano stati applicati aumenti minimi in continuazione, così che il trattamento sanzionatorio trova ampia giustificazione nelle argomentazioni in punto di gravità del fatto e personalità del reo sviluppate dai giudici per negare le doglianze relative alle circostanze attenuanti. Anche in questo caso, il ricorrente non fa che reiterare le medesime argomentazioni contenute nell'atto di appello, disattese dai magistrati dell'appello con una motivazione che -di fatto- viene trascurata, mancando un reale confronto con essa, così incorrendo -al pari degli altri motivi esaminati- nel vizio di aspecificità. Tale vizio, infatti, si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Va inoltre osservato che la doglianza relativa al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti - oltre a tutto ciò- è anche manifestamente infondata.Va rilevato, infatti, che tra le aggravanti contestate e riconosciute a carico di [OSCURATO:PERSONA] è compresa anche la recidiva reiterata, rientrante nelle ipotesi di cui all'art. 99, comma quarto, cod.pen., in relazione alle quali l'art. 69, comma quarto, cod.pen. inibisce la prevalenza delle circostanze attenuanti. 1.6. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 2. Il ricorso del Comune di Aprilia è fondato. 2.1. Va preliminarmente ricordato come l'azione civile introdotta nel processo penale possegga una diversa struttura rispetto all'azione civile esercitata in sede civile e segua le regole stabilite per il processo penale. La giurisprudenza di legittimità, invero, ha affermato il principio secondo cui «ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della P.C. non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, costituendo tale pronuncia una mera declaratoria juris dalla quale esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione" (Sez. 6, Sentenza n. 12199 del 29.3.2005, Molisso, Rv. 231044). E' stato ulteriormente precisato che «l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose legittima la pronuncia della sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni, senza che il danneggiato provi l'effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito», (Sez. 6, Sentenza n. 14377 del 26/02/2009, Giorgio, Rv. 243310 — 01). 2.2. Nell'ambito di tale perimetro di valutazione, in effetti, risultano fondate le doglianze della parte civile, in quanto la motivazione si mostra contraddittoria e -al contempo- giustifica il rigetto della domanda risarcitoria sulla base di valutazioni che -in realtà- fuoriescono dagli ambiti sopra delineati. 2.2.1. La contraddittorietà è stata bel espressa dall'Ente territoriale ricorrente, che ha evidenziato come il tessuto argomentativo della sentenza impugnata si soffermi sovente nel rimarcare la particolare pervasività della condotta di [OSCURATO:PERSONA] nel "territorio", fino a provocare un particolare "allarme sociale". Va evidenziato come i ripetuti riferimenti agli effetti sul territorio, coniugati al più volte richiamato allarme sociale quivi prodotto, siano evocativi degli effetti provocati dalla condotta di [OSCURATO:PERSONA] sulla collettività stanziata su quel medesimo Jn., territorio in cui è stato procurato l'allarme sociale. Il ricorrente ha correttamente osservato come- il precipitato della- pervasività criminale nel territorio e dell'allarme sociale quivi procurato -così come prospettati dalla stessa Corte di appello- andava oggettivamente e logicamente rinvenuto nella loro idoneità potenziale di provocare danni di natura patrimoniale e/o non patrimoniale a quella collettività, rappresentata dall'Ente territoriale che ne ha la responsabilità. Tanto più ove si consideri che è già stato riconosciuto che i danni non patrimoniali, rappresentati da turbamenti morali della collettività, sono risarcibili a favore degli enti pubblici esponenziali di essa (in tal senso, Sez. 1, Sentenza n. 4060 del 08/11/2007, dep. il 2008, Sommer, Rv. 239190 - 01), per come annotato dalla stessa Corte di appello. La sentenza impugnata, invece, nega la richiesta di condanna al risarcimento del danno sminuendo e ridimensionando la portata della condotta di [OSCURATO:PERSONA], escludendo che essa abbia provocato "un turbamento alla popolazione", perché atti diretti alle singole abitazioni e mancando la dimostrazione che abbiano suscitato effetti negativi sulla vita sociale. La secondo parte della motivazione -dedicata alla domanda risarcitoria- si mostra inconciliabile con l'intero tessuto argomentativo sviluppato in tutta la prima parte della sentenza, dedicata all'affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio. Va sottolineato come la motivazione dedicata agli effetti penali della sentenza e quella relativa agli effetti civili devono seguire un percorso motivazionale unitario e coerente, non potendo operarsi una dicotomia interna alla sentenza, generando due parti tra di esse contrastanti, se non al prezzo di restituire una motivazione viziata da manifesta illogicità ovvero da contraddittorietà. Così come nella sentenza impugnata. 2.2.2. Tale vizio di contraddittorietà, peraltro, è conseguenza dell'allontanamento dei giudici dai principi di diritto già indicati, in quanto i Magistrati dell'appello negano la domanda risarcitoria sul presupposto che la parte civile non ha offerto la prova del danno e del nesso di causalità tra tale danno e il delitto, là dove la loro indagine doveva essere limitata all'accertamento di un fatto potenzialmente idoneo a provocare un danno, lasciando al giudice civile ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno. La sentenza va, dunque, annullata limitatamente agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui vanno rimesse anche le statuizioni relative alle spese del presente grado. P.Q.M. A')\ Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili con